Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28899 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28899 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 10879/2021 proposto da:
COGNOME NOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso da sé e dall’avvocato
NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4833/2020 del 9/10/2020.
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10/10/2023;
letta la memoria depositata dal controricorrente.
Fatti di causa
Nel 2010 l’avvocato NOME COGNOME, iscritto al foro di Milano, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il cliente NOME COGNOME per la condanna al l’ottenimento di un corrispettivo per lo svolgimento di attività professionale in suo favore. Nel 2013, nelle more del giudizio di primo grado, l’avvocato trasferiva altrove il proprio studio secondario
di Roma. Nel 2015 , all’esito del giudizio di prime cure, il COGNOME veniva condannato al pagamento della somma di € 9.000 ,00.
Egli attivava tempestivamente (alla fine di febbraio del 2015) il procedimento di notifica del l’ atto di appello presso il domicilio che l ‘avvocato aveva originariamente eletto ai fini del giudizio, ma la notifica non andava a buon fine (in conseguenza del menzionato trasferimento dello studio legale) e l’atto introduttivo veniva restituito al notificante. Qualche mese dopo (a luglio del 2015), nella prima udienza del giudizio di appello, la Corte ordinava la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo. Costituitosi l’appellato , lo stesso eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività . Nel merito chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
All’esito, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4833/2020 (pubblicata il 9 ottobre 2020), accoglieva l’eccezione pre giudiziale dell’appellato, dichiarando l’ appello inammissibile per tardività.
Ricorre in cassazione il COGNOME, già convenuto e appellante, con tre motivi. L’avvocato COGNOME, già attore e appellato, resiste con controricorso.
A se guito di proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto ritualmente la decisione sullo stesso in conformità al comma secondo di detta norma.
Il controricorrente ha depositato memoria difensiva.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo denuncia, sotto un primo profilo, che la notifica sia stata considerata inesistente e non già affetta da nullità sanabile ex art. 291 c.p.c. Sotto un secondo profilo, si adduce che la notifica era avvenuta nel rispetto dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 82 R.D. n. 37/1934. Sotto un terzo profilo, il COGNOME si richiama agli orientamenti della
giurisprudenza di legittimità dell’epoca (ovvero riferibili al tempo della sua eseguita notificazione nel 2015) in tema di mancato perfezionamento della notificazione per colpa non imputabile al notificante. Sotto un quarto profilo, prospetta che la notificazione era comunque nulla (e non inesistente), poiché promossa in un luogo collegato al destinatario.
Si denuncia, pertanto, la violazione degli artt. 325, 164, 291, 330 c.p.c. e dell’art. 82 R.D. n. 37/1934.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 291 c.p.c. perché in precedenza era stata ordinata dal giudice di secondo grado ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello con impedimento di ogni decadenza.
Il terzo motivo denuncia la violazione dei principi del giusto processo, sotto il profilo del diritto ad ottenere una pronuncia di merito e del dovere di adottare interpretazioni tendenti a garantire il raggiungimento di tale finalità.
Si deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.
-Rileva il collegio che la parte censurata della sentenza impugnata è (in sintesi) la seguente.
Notificata la sentenza il 2/2/2015, il termine breve per l’appello è scaduto il 4/3/2015. La notificazione dell’appello a mezzo di ufficiale giudiziario eseguita il 27/2/ 2015 non è andata a buon fine a causa del trasferimento medio tempore dello studio legale presso il quale l’attore appellato aveva eletto domicilio ai fini del giudizio. La notificazione deve ritenersi inesistente, poiché l’avvocato aveva comunicato all’ordine di appartenenza fin dal 25/3/2013 il trasferimento della sede secondaria dello studio legale al nuovo indirizzo. In ogni caso, il mancato perfezionamento della notificazione nel termine di decadenza è imputabile a negligenza del notificante, poiché è onere della parte l’accertamento del domicilio attuale del notificato e che, fallito il tentativo
di notificazione del 27/2/2015, l’appellante avrebbe dovuto diligentemente rinnovare la notificazione, avendo ancora 5 giorni a disposizione per farlo prima della scadenza del termine di impugnazione. La successiva notificazione del 28/7/2015, ancorché autorizzata dalla Corte, è stata perciò eseguita a decadenza già intervenuta.
-La proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza si snoda essenzialmente nei passaggi seguenti.
L a prima notifica dell’atto di appello è stata tentata tempestivamente presso il domicilio che il destinatario aveva originariamente eletto per il giudizio. Essa non si è perfezionata con la consegna del plico, poiché il destinatario ha nelle more trasferito la sede del proprio studio legale secondario. La notifica è quindi da qualificarsi come inesistente. Al cospetto di ciò, se non aveva l’onere di controllare che l’indirizzo dello studio del l’avvocato fosse mutato rispetto a quello eletto in precedenza per il giudizio (trattandosi di un avvocato esercente extra districtum cui quindi incombeva l’onere di comunicare in giudizio il trasferimento ), l’appellante aveva comunque l’onere di riattivare il procedimento di notificazione nei successivi quindici giorni dalla conoscenza dell’esito negativo della notifica, così come statuito da Cass. SU 14594/2016. Sebbene quest ‘ultima pronuncia sia intervenuta successivamente, essa si applica anche alla tentata notifica de qua , poiché l ‘anteriore situazione di contrasto giurisprudenziale esclude che essa dia corpo ad un prospective overruling (che è, in quanto tale, privo di efficacia dichiarativa rivolta alla disciplina di situazioni pregresse). Pertanto, la condotta della parte è negligente e inidonea ad impedire la decadenza.
-Tutti e tre i motivi di ricorso sollevano questioni processuali di valenza nomofilattica tali da suggerire la rimessione del ricorso all ‘ udienza pubblica.
Cass. SU 14916/2016 ha statuito che gli elementi costitutivi indispensabili della notificazione vanno individuati: (a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto normativamente qualificato a compierla, cosicché il potere esercitato sia individuabile; (b) nella consegna del plico, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali essa debba considerarsi eseguita.
Alla stregua di ciò, da un lato restano esclusi dalla nozione di notificazione soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente, cosicché la notifica non si è perfezionata ed è da qualificarsi come meramente tentata ; dall’altro lato, rifluiscono nelle ipotesi di nullità (e non di inesistenza) i casi in cui vi sia stata consegna, pur in un luogo privo di riferimento o collegamento alla persona del destinatario (cfr. infatti Cass. 26511/2022, che esplicitamente dà continuità a Cass. SU 14916/2016, considerando semplicemente nulla la notifica eseguita presso lo studio di un avvocato diverso da quello indicato dal destinatario dell’atto da notificare ).
Alla stregua di Cass. SU 14916/2016, nel caso di specie la notifica dovrebbe considerarsi quindi come inesistente, giacché è mancata la consegna. Tuttavia, se si tiene presente la forza di orientamento e di persuasion e che ha l’impiego di certe terminologie e qualificazioni piuttosto di altre, specialmente nel fissare per iscritto determinate argomentazioni giuridiche, è da guardare con circospezione l’idea di scrivere che si tratti di una notificazione omessa (termine che pure è speso da Cass. SU 14916/2016 con riferimento alla mancata consegna). Infatti, scrivere che si tratti di una notificazione omessa orienta chi legge, ma anche chi scrive, verso l’idea che si abbia a che fare con una mancata consegna in qualche modo imputabile al notificante. È evidente, però, che qui la notificazione non è omessa in questa accezione , poiché
le ragioni del mancato perfezionamento della notifica non sono imputabili al notificante. Tutt’altro: egli ha correttamente avviato il procedimento di notifica nel domicilio che la controparte aveva originariamente eletto per il giudizio.
Orbene, in un caso di specie simile a questo (sotto il profilo della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica), Cass. 31346/2022 ha statuito che la riattivazione del procedimento di notificazione, se compiuta in data anteriore a Cass. SU 14594/2016 (ed è l’ipotesi che viene in rilievo in questa sede), non è assoggettabile alla limitazione temporale della metà dei termini ex art. 325 c.p.c. (decorrente dalla conoscenza dell’esito negativo della notifica ). Se è vero infatti che, anteriormente a Cass. SU 14594/2016, era già determinato in via giurisprudenziale, al fine di impedire la decadenza, l’onere di riattivare entro un lasso ragionevole di tempo il procedimento di notificazione non perfezionatosi entro il termine per causa non imputabile al notificante, è altrettanto vero che la determinazione di tale lasso di tempo esattamente nella metà dei termini di impugnazione ex art. 325 c.p.c., adottata appunto da Cass. SU 14594/2016, è un novum giurisprudenziale che, sotto questo specifico profilo, esibisce i tratti di un overruling processuale e non può essere, pertanto, rivolto a disciplinare fattispecie pregresse, pena la lesione dell’affidamento sul carattere flessibile (e affidato al prudente apprezzamento del giudice) del lasso di tempo per riattivare il procedimento di notifica (e ciò -si aggiunge – è tanto vero nella fattispecie che ci occupa in cui la Corte di appello aveva consentito di procedere alla rinnovazione della notificazione alla prima udienza del giudizio di secondo grado). Tale è il ragionamento di Cass. 31346/2022.
Si tratta di valutare se siffatta argomentazione (adottata in esito ad un’udienza pubblica della Terza Sezione Civile di questa Corte ) possa
o meno ragionevolmente estendersi anche al presente caso di specie, in cui la notificazione si è poi perfezionata, certamente dopo qualche mese di distanza dalla scadenza del termine di impugnazione epperò (come già evidenziato) in ottemperanza a un ordine di rinnovazione impartito dal giudice ex art. 291 c.p.c.
Infatti, a prescindere dal fatto che l’adozione del provvedimento di sanatoria fosse corretta o meno, è da valutare se un ordine giudiziale di rinnovazione, quand’anche adottato erroneamente, abbia comunque creato nell’appellante l’ aspettativa non irragionevole ch e l’appello potesse a quel punto concludersi con una decisione nel merito e non con una pronuncia d’inammissibilità.
Che tale aspettativa sia stata destata concretamente lo testimonia la formulazione del terzo motivo di ricorso. Tra parentesi si può aggiungere che in altri ordinamenti europei un’erronea istruzione data dal giudice alle parti (ad esempio, sulla lunghezza del termine per impugnare) è comunque un presupposto di rimessione in termini, anche se la parte avrebbe potuto desumere dalla legge la lunghezza corretta del termine di impugnazione.
In definitiva, per la trattazione e la decisione su tali questioni si ravvisa l’opportunità della rimessione della causa alla udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte rimette la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.