Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15772 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, nella qualità di TRUSTEE DEL TRUST RITA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio digitale EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME CONDOMINIO CORTE DEL POZZO NOME PASCON RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 133 dell’8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-c on provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l’es propriazione forzata promossa da NOME COGNOME e -senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l’ordinanza di vendita) ordinava la rinnovazione ( ex art. 162 cod. proc. civ.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento -contenente l’ingiunzione ex
art. 492 cod. proc. civ. e notificato al «sig. COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALEee del RAGIONE_SOCIALE NOME» e al «RAGIONE_SOCIALE NOME in persona del RAGIONE_SOCIALEee sig. NOME COGNOME» -era poi stato trascritto nei RR.II. con nota del 21/12/2016 indicante (alla Sezione C – Soggetti) «Contro RAGIONE_SOCIALE» e (al quadro D – Ulteriori informazioni) «RAGIONE_SOCIALEee: COGNOME NOME» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente»;
-avverso la menzionata ordinanza -pronunciata anche nei confronti di NOME COGNOME, quale trustee del RAGIONE_SOCIALE NOME -il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;
-s u istanza del creditore (intervenuto nell’espropriazione immobiliare) NOME COGNOME, veniva chiamato in causa NOME COGNOME, già trustee del RAGIONE_SOCIALE NOME sino al 2017 e poi sostituito da NOME COGNOME;
-c on la sentenza n. 133 dell’8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell’opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l’ordinanza del giudice dell’esecuzione;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, nella qualità di trustee del RAGIONE_SOCIALE NOME, proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; NOME COGNOME resisteva con controricorso; col proprio controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, avente causa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (creditrice intervenuta nell’esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo; con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, NOME COGNOME domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese; rispetto a quest’ultima impugnazione depositava controricorso NOME COGNOME;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Corte del Pozzo, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-si deve preliminarmente rilevare l’invalidità della notifica diretta a NOME COGNOME, residente nel Principato di Monaco, paese che ha aderito alla Convenzione de L ‘Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all’estero degli atti giudiziari, designando come autorità centrale la Direzione dei Servizi Giudiziari ( Direction RAGIONE_SOCIALE ) del Palazzo di Giustizia e opponendosi al ricorso a procedure alternative quali i canali diplomatici e consolari o la notificazione diretta tramite posta;
-la menzionata «Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale», adottata a L’Aja il 15 novembre 1965 e ratificata con la Legge 6/2/1981, n. 42, all’art. 6 prevede: «L’Autorità centrale dello Stato richiesto … redige un’attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Convenzione. L’attestazione dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato. … L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.»;
-l’odierna ricorrente ha notificato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità a NOME, residente nel Principato di Monaco, avvalendosi della predetta Convenzione, ma, per quanto emerge dal
fascicolo, dopo avere trasmesso (in data 23/3/2022) il ricorso alla Direction des RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, cioè, all’autorità centrale dello Stato monegasco (della circostanza è agli atti prova documentale), non è stato prodotto il modello allegato alla citata Convenzione e previsto dall’art. 6 e, id est l’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto che dà atto dell’esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l’atto è stato consegnato ;
-secondo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015, Rv. 637209-01, la predetta «attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall’art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità, ma l’inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto.» ;
-ad avviso del Collegio, il richiamato orientamento (che ravvisa l’inesistenza della notificazione) dev’essere ribadito anche alla luce della decisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01, che, nell’identificare gli «elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», include il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei qu ali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ” ex lege “, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»: difatti, applicando il principio alla fattispecie de qua , la mancanza dell’attestazione non impedisce soltanto di conoscere l’esito finale della notificazione, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall’autorità centrale del Princi pato;
-conseguentemente va dichiarata inesistente la notificazione a NOME COGNOME;
-poiché quest ‘ ultimo è litisconsorte necessario dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace), ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei suoi confronti deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -l’integrazione del contraddittorio come in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivi ottemperanza e deposito della relativa prova;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione