Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30121 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30121 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29665/2018 proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME.
– Intimato –
Avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 270/2018, depositata il 07/03/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO, del foro di Viareggio , ottenne dal Giudice di pace di Savona un decreto ingiuntivo, per un importo di euro 2.322,90, oltre interessi, nei confronti di NOME COGNOME, quale
Professioni
erede di NOME COGNOME, per l’assistenza professionale prestata a quest’ultimo ; con atto notificato il 21/08/2014, l’ingiunto propose opposizione al decreto ingiuntivo, che era stato notificato il 12/07/2014 a Varazze a mani della madre del sig. COGNOME, e prevedeva una riduzione a quindici giorni del termine per proporre opposizione (art. 641, secondo comma, cod. proc. civ.); il giudice adìto, con sentenza n. 334/2015, dichiarò la propria incompetenza per territorio e la competenza del Giudice di pace di Lucca, in base al criterio di cui all’art. 18, secondo comma, cod. proc. civ., del luogo di residenza dell’attore;
2. il Tribunale di Savona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello dell’AVV_NOTAIO avverso la sentenza di incompetenza per territorio del Giudice di Pace della medesima città, ed ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti considerazioni: (i) era ammissibile l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo da parte dell’appellato in quanto il titolo monitorio era stato notificato a Varazze, con consegna dell’atto al la madre del debitore, il quale era residente in Svizzera, ove era emigrato dal 02/02/2011, come risultante dal certificato di iscrizione all’ AIRE; (ii) la notifica del decreto ingiuntivo, pertanto, era nulla perché eseguita in violazione dell’art. 139, cod. proc. civ., donde l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ; (iii) data la residenza all’estero del debitore, l’unico giudice italiano competente, quindi, era il Giudice di pace di Lucca, ai sensi del capoverso dell’art. 18, cod. proc. civ., quale giudice del luogo di residenza dell’attore ; (iv) la liquidazione delle spese processuali, poste a carico dell’appellante secondo il criterio della soccombenza, in mancanza di nota spese, era basata sui parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, considerato il valore della causa indicato dall’appellante nella misura di euro 3.000,00;
l’AVV_NOTAIO ricorre, con nove motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; NOME COGNOME è rimasto intimato;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 100, cod. proc. civ., posto che controparte, in quanto residente a Savona, non avrebbe alcun interesse a fare dichiarare l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Savona in favore del Giudice di pace di Lucca;
1.1. il motivo non è fondato;
1.2. in primo luogo, la censura poggia su un elemento di fatto -segnatamente, la residenza in Savona dell’opponente -disconosciuto dal giudice di merito, che ha accertato che al tempo della notificazione del decreto ingiuntivo era residente in Svizzera; in secondo luogo, è chiaro che l’opponente (convenuto sostanziale) ha interesse a resistere all’ altrui pretesa creditoria. Giova infine ricordare che, come insegnano le Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 22/11/2022, n. 34388), l’ interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l ‘ intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all ‘ utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata;
con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l’eventuale vizio di notifica zione del decreto ingiuntivo sarebbe stato comunque sanato dalla notifica dell’atto di opposizione ;
2.1. il motivo è inammissibile;
2.2. la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che rileva la nullità della notificazione del titolo monitorio quale presupposto della ravvisata ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorrente deduce che il giudice d’appello , laddove ha dichiarato la competenza territoriale del Giudice di pace di Lucca, ha violato l’art. 18, cod. proc. civ., dovendosi preliminarmente verificare la regolarità o meno della notifica del decreto ingiuntivo nel luogo di residenza/domicilio dell’ingiunto , dato che, in caso affermativo, il titolo monitorio sarebbe passato in giudicato e, pertanto, l’opposizione sarebbe risultata tardiva;
3.1. il motivo non è fondato;
3.2. il Tribunale di Savona ha fatto corretta applicazione dell’art. 18, secondo comma, cod. proc. civ., avendo dichiarato la competenza del giudice del luogo di residenza dell’attore, dopo avere accertato la residenza all’estero del convenuto;
con il quarto motivo, ai sensi dell ‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ascrive al Tribunale di Savona la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la ritualità della notificazione del decreto ingiuntivo;
4.1. il motivo non è fondato;
4.2. non sussiste la prospettata omessa pronuncia ex art. 112, cod. proc. civ., in ragione del fatto che il giudice di merito ha espressamente affermato (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza) la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita in Varazze, con consegna dell’atto alla madre del debitore;
con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in subordine rispetto al precedente mezzo di
impugnazione, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del giudice di merito circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’esistenza e dalla produzione in giudizio della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario che attestava che il decreto ingiuntivo era stato notificato a NOME COGNOME, in VarazzeINDIRIZZO INDIRIZZO, a mani della madre COGNOME NOME, «tale qualificatasi convivente e capace che ne cura la consegna in sia precaria assenza»;
5.1. il motivo è inammissibile;
5.2. il rilievo critico è in contrasto con il principio di ‘doppia conforme’ di cui all’art. 348 ter , quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis . Al riguardo è utile rammentare che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento, quest’ultimo, al quale il ricorrente si è sottratto ( ex plurimis , Cass. 3/04/2023, n. 9159, che, in motivazione, richiama «Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 8320 del 2022; Sez. L., Sent. n. 20994 del 2019; Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016»).
6. con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2700, cod. civ., dato che l’ufficiale giudiziario aveva attestato di avere notificato il decreto ingiuntivo nella mani della madre del destinatario, «tale qualificatasi convivente e capace che ne cura la consegna in sia precaria assenza», quale dichiarazione che costituisce un punto fermo, impugnabile soltanto con la querela di falso;
6.1. il motivo non è fondato;
6.2. diversamente da quanto prospetta il ricorrente, il giudice di merito , senza negare l’efficacia probatoria privilegiata della relata di
notifica redatta dall’ufficiale giudiziario (art. 2700, cod. civ.), con accertamento di fatto insindacabile in cassazione, ha stabilito che, all’epoca della notifica del decreto ingiuntivo, il debitore era residente all’estero . Al riguardo è utile ricordare la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 – 01) per la quale, nella notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, la relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario è atto pubblico munito di fede probatoria privilegiata, confutabile unicamente mediante querela di falso.
Nella specie, la fidefacienza riguarda esclusivamente ciò che l’ufficiale giudiziario ha attestato essere avvenuto in sua presenza, ossia la consegna dell’atto alla madre del sig. COGNOME e la dichiarazione della ricevente di essere convivente con il destinatario. È ovvio quindi che l’ufficiale giudiziario non ha attestato, né avrebbe potuto farlo, che la dichiarazione di convivenza resa dalla madre del debitore fosse veritiera;
7. con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 139, 156, cod. proc. civ., in ragione del fatto che, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita nel rispetto della disciplina dell’art. 139, cod. proc. civ., e poiché non ne era stata dichiarata la nullità ex art. 156, cod. proc. civ., il decreto ingiun tivo era ‘passato in giudicato’, il che comportava l’inammissibilità della relativa opposizione, proposta oltre il termine concesso dal Giudice di pace di Savona che scadeva il 27/07/2014;
7.1. il motivo non è fondato;
7.2. il fulcro della critica sta nell’asserita residenza in Italia dell’opponente, quale circostanza di fatto smentita dall’accertamento del giudice di merito che, valorizzando il certificato dell’AIRE, ha
stabilito che il debitore risiedeva in Svizzera al tempo della notificazione del decreto ingiuntivo;
8. con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 697, cod. civ., sia in ragione del fatto che, per giurisprudenza costante, al fine di dichiarare la nullità della notificazione non è sufficiente la mera irregolarità della stessa, sia perché, per l’ammi ssibilità dell’opposizione tardiva , è necessario che il destinatario dia prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. Nella specie, l’onere probatorio spettava all’opponente, il quale non l’ha assolto;
8.1. il motivo è inammissibile;
8.2. la censura mira a un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione della documentazione esaminata dal Tribunale di Savona. Alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito . Nel caso in esame il giudice di merito, seppur implicitamente, ha desunto (cfr. pag. 4 della sentenza) la prova della mancata conoscenza dell’atto dal fatto che il debitore era residente Svizzera (‘ riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione tardiva in considerazione della residenza in Svizzera del signor COGNOME …’) e la prova della residenza in Svizzera -come emerge dagli atti – era stata fornita proprio dal sig. COGNOME. In astratto, il problema si sposta allora sulla sufficienza della motivazione, con la precisazione, tuttavia, che, com’è noto , in base al nuovo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione non è più denunciabile in sede di legittimità;
con il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce che il Tribunale di Savona, nel liquidare le spese nella misura di euro 1.620,00, ha violato i parametri del d.m. n. 55 del 2014, considerato il valore della causa pari a euro 2.350,00;
9.1. il motivo non è fondato;
9.2. in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa ( ex multis , Cass. 31/08/2020, n. 18128), oppure quando abbia liquidato al di fuori dei parametri, il che nella specie non è accaduto dato che le spese sono state poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 1.101 a euro 5.200,00), il giudice di merito ha determinato le spese di lite in euro 1.620,00, mantenendosi al di sotto dei valori medi tabellari (pari a euro 2.430,00) di cui al d.m. 55 del 2014, applicabile ratione temporis ;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, al quale la parte vittoriosa non ha partecipato;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2023.