Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19504-2018 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultima in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresenti e difesi, con procura speciale in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO entrambi del foro di Roma ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del primo difensore;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza n. 3373/2017 della Corte di appello di Roma depositata il 22 maggio 2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, nel senso dell’acquisizione presso la Corte di Roma degli atti e dei documenti del procedimento che si assumono custoditi in cassaforte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Banca Nazionale del lavoro evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare la simulazione ovvero dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tre atti di donazione, effettuati dai fideiussori del proprio debitore, RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano donato tutti gli immobili di loro proprietà alle due RAGIONE_SOCIALE, con atti del 10.02.2000 e del 21.02.2000, sottoscritte le fideiussioni fino alla concorrenza di £ 90.000.000 in data 26.10.1998 ed ottenuto dalla creditrice decreto ingiuntivo per euro 53.801,28 il 19.02.2000.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della sola NOME COGNOME, il Tribunale adito, con sentenza n. 2309 del 2010, respingeva la domanda attorea ritenendo insussistenti i presupposti per la revocazione.
In virtù di gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito della Banca Nazionale del Lavoro, e per essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma, nella resistenza di NOME COGNOME, evocata in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME nonché quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, che riproponeva l’eccezione ex art. 1957 c.c., rimasti contumaci i restanti appellati (NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME nonché nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME nonché quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE), riassunto il giudizio dall’appellante a seguito del decesso del proprio difensore, con sentenza n. 3373 del 2017, in accoglimento dell’impugnazione e in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava l’inefficacia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dei tre atti di donazione, condannando gli appellati alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
3.1. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale -verificata la regolarità del contraddittorio con ordinanza del 28.09.2012 -evidenziava che in tema di azione revocatoria ordinaria doveva trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui se l’atto di disposizione era successivo al sorgere del credito, l’unica condizione era rappresentata dall’accertamento della conoscenza del pregiudizio per l’esercizio della stessa, non occorrendo neanche la dimostrazione dell’intenzione di nuocere al creditore , per essere sufficiente la consapevolezza. Circostanze sussistenti nella specie per essere gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, non rilevando la data della pronuncia monitoria.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME,
quest’ultima in proprio e quale legale rappresentate dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso -previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato -è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta -2 sezione civile. All’esito dell’adunanza camerale fissata al 06.10.2021, con ordinanza interlocutoria n. 7738 del 2022 depositata il 09.03.2022, il Collegio rilevava l’assenza di evidenza decisoria quanto alla disciplina da applicare nel caso di specie in tema di notificazione degli atti all’estero, per cui disponeva la rimessione del processo alla pubblica udienza.
Posto nuovamente in discussione il ricorso per la decisione all’udienza pubblica del 30 novembre 2023, parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.
5. Con il primo motivo con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 e n.4, c.p.c., con riferimento agli artt. 142 e 143 c.p.c., la nullità delle notifiche ai litisconsorti necessari ed il conseguente error in procedendo rispetto all’art. 102 c.p.c. Assumono i ricorrenti che tutte le notifiche dell’atto d’appello effettuate a NOME COGNOME, già contumace in primo grado, presso la residenza del medesimo in Polonia, erano affette da nullità e/o irregolarità in quanto agli atti non risultano prodotte le ricevute di ritorno delle raccomandate dell’atto giudiziario.
Rilevano, altresì, che a seguito di verifica della regolarità del contraddittorio disposta dalla corte d’appello, l’appellante aveva prodotto la nota dell’ufficiale giudiziario nella quale attestava l’impossibilità di notificazione dell’atto per essere il notificando risultato assente con conseguente necessità di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 142, comma 1 c.p.c. Aggiungono i ricorrenti che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al
PM presso il Tribunale, per la trasmissione al Ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica come pure previsto dall’art. 142 c.p.c .
6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della consapevolezza dei donanti di ledere le ragioni del creditore, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso successivamente alle donazioni.
Rilevato che ai fini dell’esame del primo motivo del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quale questi ultimi lamentano la nullità delle notificazioni ai litisconsorti necessari rappresentati da NOME COGNOME, con ordinanza interlocutoria R.G. n. 33467 del 2019, questa Corte ha già disposto l’acquisizione presso la Corte di appello di Roma del fascicolo di appello R.G. n. 2640/2010, conclusosi con la sentenza impugnata R.G. n. 3373/2017, adempimento in forza del quale è stato acquisito il fascicolo d’ufficio dal quale però risulta, con annotazione apposta sulla copertina da parte della stessa cancelleria dell’Ufficio distrettuale, che vi sono altri documenti conservati in cassaforte, da presumersi quella in dotazione della Seconda Sezione civile della medesima Corte di merito, atti dei quali va disposta l’ ulteriore acquisizione, anche alla luce della questione risolta dalla Corte territoriale con l’ordinanza interlocutoria del 28.09.2012.
P.Q.M.
La Corte manda alla cancelleria di acquisire presso la Corte di appello di Roma il materiale che si attesta conservato in cassaforte relativamente al procedimento R.G. n. 2640/2010 conclusosi con la sentenza n. 3373/2017;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione