Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4497 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4497  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25239/2021 R.G. proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), controricorrente-
avverso il  decreto  di  Tribunale  Ancona  di  cui  al  procedimento  nr. 1952/2021 depositato il 05/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Banca Monte dei Paschi Di Siena RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) propose in data 19/11/2020 domanda tardiva di ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, del credito di € 307.493,66, oltre interessi convenzionali e legali, in collocazione privilegiata ipotecaria, vantato in forza di mutuo fondiario, sostenendo di aver avuto notizia dell’apertura della procedura concorsuale solo con la notifica dell’avviso di vendita immobiliare avvenuta in data 20/10/2020.
2 Il Giudice Delegato rigettò la domanda in quanto la banca istante non aveva provato che il ritardo nella proposizione della domanda ultartardiva fosse dispeso da causa a lei non imputabile.
3 L’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE veniva rigettata dal Tribunale di Ancona.
3.1  I  giudici  circondariali  rilevavano  che  dalla  documentazione  in atti  si  evinceva  che  l’avviso  del  fallimento  della  società  RAGIONE_SOCIALE era stato ritualmente inviato dal curatore  all’indirizzo  pec  indicato  da  MPS  e  comunque  risultante dall’indirizzo IN -PEC.
4 MPS ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
È  stata  formulata  proposta  di  definizione  accelerata,  ai  sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.
MPS ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È  stata,  quindi,  disposta  la  trattazione  in  camera  di  consiglio,  in applicazione  degli  artt.  375  e  380  bis.1  c.p.c..  Entrambe  le  parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il  primo  motivo  denuncia  « error  in  procedendo  ed  error  in iudicando ex  art.  360  primo  comma  nr.  5  c.p.c.  per  omessa, insufficiente  e  contraddittoria  motivazione  su  un  punto  decisivo della controversia ».
1.1.Il secondo motivo è rubricato« error in procedendo  ed error in iudicando ex art 360  nr  3  c.p.c. per violazione ed  errata applicazione di norme di diritto, in particolare violazione dell’art 92 l.fall.  in  relazione  all’art.  9  comma  1  bis  della  l.  53  del  1994  con riferimento all’art 23  co 1 del d.lvo 7 marzo 2005 nr 82 e dell’art 19 DGSIA 16/4/2015».
1.2 Il ricorrente, con i due motivi, sostiene che il Tribunale abbia errato  nel  ritenere  provata  la  notifica  dell’avviso  ex  art.  92  l.fall. attraverso la produzione delle copie cartacee delle pec in formato pdf,  quando  invece  la  prova  andava  fornita  con  le  modalità telematiche  o  producendo  copia  cartacea  del  messaggio  di  posta elettronica con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui è stata tratta la prova.
2 I motivi, da trattarsi unitariamente, sono inammissibili
2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione : « I due motivi possono essere trattati congiuntamente: il ricorso [presenta] genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun
motivo, le singole censure (da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 30878 del 2023). In aggiunta a quanto sopra, la Corte rileva che l’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022) e che nel caso specifico non è ravvisabile alcun vizio di omesso esame in quanto il Tribunale ha esaminato il documento in contestazione addivenendo ad un giudizio di idoneità a comprovare l’avvenuta ricezione della pec contenente la comunicazione di cui all’art.92 l.f..I motivi di ricorso per come formulati risultano inoltre infondati anche se interpretati come censure di vizio di motivazione in quanto la Corte ha chiarito che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tra le molte Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Nel decreto impugnato è, infatti, rinvenibile la motivazione posta a fondamento del procedimento logico
decisionale che ha condotto al rigetto dell’opposizione allo stato passivo in quanto il Tribunale testualmente scrive ‘il documento prodotto ha formato pdf e dunque non può essere in alcun modo alterato, inoltre dimostra l’avvenuta consegna del messaggio, contenente l’avviso ex art. 92 l.f., equiparabile all’avviso di ritorno che pacificamente fornisce prova dell’avvenuta consegna al destinatario della missiva’. Da ultimo si rileva un profilo di possibile inammissibilità anche laddove per come [f] il ricorso è [f] ormulato ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 l.f. in relazione all’art.9, c.1 bis., l.53/1994 con riferimento all’art.23, c.1, d.lgs n.82/2005 e art. 19 ter DGSIA 1674/2015 in quanto il ricorrente lamentando il vizio di violazione di norme di legge non applicabili alle comunicazioni del Curatore, così richiedendo sostanzialmente un nuovo esame nel merito della vicenda come noto precluso in sede di legittimità (Cass Sez. 5 – , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 Sez. 2 – , Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022, Sez. U – ,Sentenza n. 34476 del 27/12/2019) ».
2.3 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazione che non vengono minimamente scalfite dall’opposizione che si limita genericamente a confutare le conclusioni della ‘PDA’ limitandosi ad affermare che il decreto impugnato era stato « impugnato ai sensi dell’art.360 n.5 cpc per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e ai sensi dell’art.360 n.3 cpc per violazione ed errata applicazione di norme di diritto, in particolare violazione dell’art.92 l. f. in relazione all’art. 9 comma 1 bis della L. n. 53 del 1994 con riferimento all’art.23 comma 1 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e all’art.19 ter DGSIA 16/4/2015 motivi che prevedono pertanto esclusivamente un accertamento di diritto sulla corretta applicazione delle disposizioni richiamate e sulla regolarità procedurale dei giudizi di merito pregressi. ».
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna delle ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 10.700 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ( pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500 quella ai sensi del comma  4 della medesima disposizione.
Deve  darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,  ovvero  dichiarazione  di  inammissibilità  o  improcedibilità dell’impugnazione)  di  cui  all’art.  13,  co.  1  quater,  del  D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  la  ricorrente  a  pagare  le  spese  presente  giudizio  che liquida in € 10.700, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Condanna  la  ricorrente  a  pagare  l’importo  di  €  10.700  in  favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma  1  quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 gennaio