Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34721 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34721 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1070/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: avvEMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE SIRACUSA n. 309/2018 depositato il 07/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. -ammessa allo stato passivo del Fallimento Attività RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE per € 2 88.241,20 in privilegio ed € 43,08 in chirografo a titolo di crediti tributari e previdenziali -contro il diniego di ammissione della ulteriore somma di € 19.923,59 (di cui € 8.840 ,57 in privilegio o in subordine in
chirografo ed € 11.443,02 in chirografo ) a titolo di aggio coattivo, spese di notifica e spese tabellari, per mancanza di idonea prova della notifica a mezzo PEC delle relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito in data anteriore al fallimento.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi; il Fallimento intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si lamenta «Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: all’articolo 23, comma 3, DTL 82/2005 -Codice dell’amministrazione Digitale, e art. 2719 cc – per avere il Tribunale erroneamente rigettato il ricorso ritenuta la mancata idoneità delle copie cartacee dell’originale informatico della prova di notifica via PEC delle cartelle e di comunicazione di notifica dell’avviso INPS in assenza di espressa contestazione e disconoscimento della controparte rimasta contumace».
-Il secondo mezzo denunzia «Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 101 comma 2 cpc ordine di esibizione a contraddittorio in caso di dubbio sui documenti prodotti – per avere il Tribunale erroneamente rigettato il ricorso ritenuta insufficiente (..) la produzione delle copie cartacee all’originale informatico ai fini della prova di notifica via PEC delle cartelle e di comunicazione di notifica dell’avviso INPS senza disporre l’ordine di esibizione degli originali informatici».
-Con il terzo mezzo si deduce «Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 e art. 9 comma 1 ter del D.P.R. n. 68/2005 per avere il Tribunale erroneamente rigettato il ricorso ritenendo non idonee a provare la notifica via PEC le copie cartacee della attestazione di accettazione e di avvenuta consegna della notifica via PEC estratte dall’originale informatico».
-Il quarto motivo denuncia «Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 23 comma 2, D.Lgs. 82/2005, art. 20, comma 1 bis del D.lgs. 82-2005, D.P.C.M. 13 novembre 2014 artt. 20, 22, 23bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1 del codice dell’amministrazione digitale 82/2005 – per avere il Tribunale erroneamente rigettato il ricorso attesa la mancata attestazione di conformità delle copie cartacee all’originale informatico stante la contumacia del resistente fallimento e, di conseguenza, il non disconoscimento dei documenti cartacei prodotti».
-Tutti i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, poiché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mirano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dai giudici di merito in punto di prova della notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in data anteriore al Fallimento; valutazione però non sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019), laddove, come nel caso di specie, non sia denunziato il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. e non ricorrano i gravi vizi della motivazione, individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014, idonei a rendere radicalmente nullo il provvedimento.
-Invero il tribunale, all’esito di una sintetica ricostruzione del complesso quadro normativo in materia di notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata (composto da fonti di rango primario e secondario) e della specifica valutazione dei documenti prodotti dall’opponente -« a) stampe analogiche delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle PEC di notifica delle cartelle di pagamento, peraltro prive di qualsiasi attestazione di conformità all’originale informatico; b) attestazioni di avvenuta comunicazione degli avvisi di addebito estratte dal sistema informatico interno all’INPS » -ha ritenuto «che l’opponente non abbia prodotto la documentazione richiesta dalle norme che disciplinano la notifica a mezzo posta elettronica certificata, necessaria per dimostrare compiutamente l’avvenuta regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, né ha provato di avere inviato effettivamente un documento informatico in possesso
delle precise ed ineludibili specifiche tecniche fissate dalle norme di attuazione in materia, quindi l’originale della cartella e dell’avviso, come tale immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza», sottolineando che «la mera riproduzione analogica delle suddette ricevute non consentirebbe invece di verificare il contenuto del messaggio inviato, la sua autenticità, la sua riferibilità alla cartella o all’avviso di addebito».
6.1. -Ora, per sovvertire tale conclusione la Corte di legittimità dovrebbe farsi carico di esaminare analiticamente i documenti dei quali si discute.
Ma è fuori discussione che la valutazione del materiale probatorio sia attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento, anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza che debba esprimersi analiticamente su ciascuna di esse, n é confutare singolarmente le diverse argomentazioni delle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017). Del resto, se si ammettesse un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 33858/2019, 28643/2020, 2001/2023).
6.2. -Tale aspetto risulta preliminare e assorbente rispetto ai rilievi svolti in ordine al mancato disconoscimento delle copie cartacee dell’originale informatico da parte della curatela fallimentare, in quanto contumace, ed alla mancata emissione di ordine di esibizione degli originali informatici, anche alla luce della monolitica giurisprudenza di questa Corte per cui l’emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale, e la valutazione della sua indispensabilità può anche non essere esplicitata, trattandosi di potere istruttorio non sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 11355/2024, 7094/2022, 31251/2021, 9020/2019, 4504/2017, 4281/2014, 24188/2013, 14968/2011, 4375/2010, 24221/2009, 26943/2007, 12997/2004).
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza necessità di pronuncia sulle spese, stante l’ assenza di difese del fallimento intimato.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2024.