Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1089 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1089 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22962/2022 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 1101/2022, pubblicata il 18/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la memoria del ricorrente e le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la determinazione n. C2216 del 16.09.2010, la Regione RAGIONE_SOCIALE ordinava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento in solido della sanzione amministrativa di €. 18.000,00, per avere, nel periodo dal 2007 al 2009, gestito il depuratore comunale, sito in località Fiumaretta, senza la prescritta autorizzazione provinciale allo scarico, con conseguenti plurime violazioni dell’art. 124, comma 1, e del correlato art. 133, comma 2, del d.lgs. n.152/2006.
Detta determinazione veniva opposta innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con separati ricorsi dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, lamentando -per quanto ancora qui di interesse – la mancata notificazione agli enti, quali obbligati in solido con i rispettivi rappresentanti legali, dei verbali di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE.
Riuniti i ricorsi, il Tribunale -dichiarata la contumacia della Regione RAGIONE_SOCIALE nel procedimento introdotto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -li respingeva e confermava la sanzione.
Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Roma, che rigettava, con la sentenza richiamata in epigrafe, il gravame sostenendo -alla luce della giurisprudenza di questa Corte – che la pacifica notificazione al Sindaco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei verbali di contestazione ben equivale alla loro notifica al rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE, che si identifica esclusivamente nello stesso: per cui, deve ritenersi che la notifica al Sindaco equivalga alla notifica al RAGIONE_SOCIALE persona giuridica, dallo stesso rappresentata.
Avverso la suddetta pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico motivo, illustrato con memoria.
Ha resistito con controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero ha, con le conclusioni scritte depositate, chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Obbligo di contestazione immediata della violazione o notifica del verbale di contestazione al trasgressore e all’obbligato in solido. Non conformità all’indirizzo della Suprema Corte.
Il ricorrente si duole dell’erronea statuizione della Corte di merito in relazione alla idoneità della notifica al Sindaco, persona fisica, a contestare l’infrazione anche alla persona giuridica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dallo stesso rappresentata.
In particolare, ripercorrendo la normativa applicabile, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 14, legge n. 689/1981, norma che evidenzia l’autonomia dei titoli di responsabilità e che prevede, altresì, l’estinzione dell’obbligazione di pagamento per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Espone il ricorrente che mentre è stata notificata al RAGIONE_SOCIALE la determinazione dirigenziale contenente l’ordine di pagamento, la notificazione dei verbali di contestazione non è stata effettuata anche nei confronti dell’obbligato in solido, perché il Sindaco (trasgressore) e il RAGIONE_SOCIALE (coobbligato) si sarebbero dovuti considerare due soggetti autonomi. La Regione RAGIONE_SOCIALE, infatti, rimasta contumace in primo grado, non aveva dato prova dell’avvenuta notifica dei suddetti verbali.
Alla Corte d’Appello si contesta, quindi, di non aver neanche accertato se la notifica dei verbali di contestazione fosse stata effettivamente fatta al Sindaco anche nella sua qualità di legale
rappresentante del soggetto (il RAGIONE_SOCIALE) espressamente individuato nel verbale quale obbligato in solido.
Conclude, dunque, il ricorrente che -in assenza di doppia notifica (una al Sindaco ed una al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) – la notifica del verbale eseguita mediante consegna di un’unica copia al Sindaco trasgressore, legale rappresentante del coobbligato in solido, è idonea ad integrare la previsione dell’art. 14 legge n. 689/1981 solo a condizione che l’atto evidenzi chiaramente la duplice qualità di destinatario in proprio dell’atto (persona fisica individuata come trasgressore) e di legale rappresentante della persona giuridica (quale coobbligato in solido). Si precisa che non si tratta di un mero formalismo, ma che la necessità che il verbale notificato menzioni esplicitamente l’ente individuato quale coobbligato in solido costituisce espressione di una funzione di garanzia.
1.1. Il motivo non è fondato.
E’ utile r icordare che questa Corte ha sostenuto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all’ art. 14, impone sia fatta notifica distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento è superflua soltanto nel caso in cui la contestazione della violazione abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato in solido, nei casi previsti dall’art. 6 della stessa legge (v. Cass. n. 15104 del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del 29/04/1994).
Tuttavia, ove sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente, come nel caso di specie, ritiene il Collegio che la coincidenza tra persona fisica e persona giuridica rappresentata da quest’ultima costituisca una situazione tale da
giustificare la sanatoria della mancata notifica specificamente destinata all’ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Tanto per il raggiungimento del relativo scopo – che è quello della conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione -dimostrato, nel caso di specie, dalla rituale convocazione di tutti i soggetti solidalmente responsabili, sentiti dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, prima dell’emanazione dell’ordinanza -ingiunzione (così la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riportata nella pronuncia qui impugnata alla p. 2, 5° capoverso).
Poiché, dunque, risulta essere stata proposta nel caso di specie una tempestiva e rituale opposizione, si ha così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, senza violazione alcuna della garanzia processuale del corretto contraddittorio a tutela del diritto di difesa, con conseguente venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.
In ogni caso, va ribadito il principio AVV_NOTAIO -al quale si è conformato la Corte territoriale – secondo cui, qualora coincidano la persona fisica del Sindaco e quella di legale rappresentante del relativo ente territoriale (come verificatosi nella vicenda qui esaminata), la funzione di informazione legalmente attuata con la notificazione può ritenersi integralme nte soddisfatta con l’effettuazione della stessa al medesimo soggetto ricoprente contemporaneamente la duplice qualità (per quanto evincibile dalla citata Cass. n. 15104/2010, che fonda la legittimità della notificazione, per come avvenuta nel caso di specie, sul presupposto della coincidenza della persona fisica con quella del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente, n ei casi previsti dall’art. 6 della legge n. 689/1981 ; Cass. n. 4172/1994 aveva già specificato che -ricorrendo la suddetta immedesimazione –
non occorre la consegna di un doppio esemplare dell’atto di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, da ritenersi idonea a far conoscere al consegnatario, rivestente la suddetta duplice qualità, la violazione contestata).
Del resto, la riprova dell’assenza di alcuna lesione di garanzia e difensiva è rappresentata dal fatto che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha affermato di non aver avuto conoscenza dell’atto controverso ma solo di non essere stato formalmente destinatario della notifica poiché la stessa avrebbe dovuto essere duplice o, comunque, indicare le due qualità del Sindaco. Ciò implica che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, non potendosi la notifica dichiarare nulla od omessa per la sola circostanza di presentare una mera violazione formale non producente alcuna lesione nei termini prima precisati.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi ,
al contributo forfettario e agli ulteriori accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME