Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27684/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 418/2020 depositata il 31/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2955/20, rigettò la querela di falso proposta da NOME COGNOME per sentir dichiarare la falsità RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica del verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso il 30.6.2010 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 comma 8 C.d.S., relativamente alla dichiarazione che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa n. NUMERO_DOCUMENTO era stata eseguita dall’agente Opam COGNOME NOME, e pronunciò la condanna alle spese.
La querela di falso era stata proposta in via incidentale nell’ambito di un giudizio di opposizione al verbale di accertamento, giudizio sospeso in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento per querela di falso.
La notifica, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘appellante, era palesemente falsa, non essendo vero che l’agente notificatore, o presunto tale, avesse spedito, il 14 luglio 2010, il verbale RAGIONE_SOCIALEa sanzione dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE di Roma Fiumicino, avendolo, invece, spedito in pari data al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SIN di RAGIONE_SOCIALE Calabria, il quale aveva poi provveduto in toto all’attività di notifica.
La Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da COGNOME, con condanna alle spese.
COGNOME ha proposto ricorso chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe indicata con sei motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata.
È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
2.- Il ricorso espone i seguenti motivi:
I) Primo motivo: violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di fondare la decisione sulle
prove processualmente acquisite e di pronunciarsi compiutamente sulla domanda così come formulata.
II) Secondo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciata la Corte di merito sulla domanda che chiedeva di accertare come RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE Calabria non rappresentassero lo stesso soggetto giuridico.
III) Terzo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALEa L. 890/1992 per quanto concerne l’individuazione del momento in cui si sarebbe perfezionata la notifica per il RAGIONE_SOCIALE notificante.
IV) Quarto motivo: omesso esame di fatti decisivi che, se debitamente valorizzati, avrebbero ragionevolmente portato la Corte d’Appello a dichiarare come non conforme al vero le dichiarazioni riportate nella relata di notifica.
V) Quinto motivo: violazione del combinato disposto degli artt. 88, 92, 132 c.p.c., avendo escluso l’applicazione del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. circa la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese solo per il fatto che il documento alterato prodotto da controparte non avrebbe influito sull’esito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
VI) Sesto motivo: violazione degli artt. 112 c.p.c. per non avere deciso sulla richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il ricorrente, nello svolgere le sue critiche, deduce che la sentenza impugnata non ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione gli elementi di fatto accertati durante i due gradi del giudizio di merito, e non ha dato congrua risposta alla domanda giudiziale proposta, che concerneva il fatto – secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente che l’agente accertatore non aveva provveduto alla notifica secondo le modalità dichiarate nella relata di notifica oggetto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, poiché il 14 luglio 2010 non aveva notificato il verbale tramite l’ufficio postale di Roma Fiumicino, ma in tale data aveva delegato l’attività notificatoria al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria in virtù di apposita convenzione, precedentemente stipulata dal RAGIONE_SOCIALE.
3.L’esame del terzo motivo, che va respinto, risulta prioritario.
La censura è infondata perché è centrata sulla erronea estensione oltre i limiti di legge RAGIONE_SOCIALE‘attività propriamente notificatoria, così come delineati da questa Corte che ha già affermato che, in tema di notifica del verbale di contestazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, il principio di scissione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l’amministrazione utilizzi il RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 23817 del 04/08/2023).
Questa decisione ha illustrato con grande chiarezza quanto segue « 2.3. Giova premettere che la fase di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione amministrativa è regolata in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, il cui comma 4 stabilisce, al secondo periodo, che “In ogni caso la RAGIONE_SOCIALE può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la RAGIONE_SOCIALE non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’art. 137, comma 3, del medesimo codice”.
A propria volta, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, con specifico riferimento alle violazioni RAGIONE_SOCIALEe previsioni del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, stabilisce al comma 3 che alla notifica del verbale di contestazione “si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo RAGIONE_SOCIALEa posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”. Il richiamo alle
norme del codice di rito sulla RAGIONE_SOCIALE comporta, quindi, anche l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, avendo peraltro questa Corte chiarito – con riferimento all’epoca anteriore all’aggiunta alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3, operata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-bis, lett. a), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, – che l’Amministrazione che si avvalga del servizio postale per la RAGIONE_SOCIALE degli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 689 del 1981, art. 14 è tenuta ad osservare le norme sulla RAGIONE_SOCIALE degli atti giudiziari a mezzo posta, come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 sicchè i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati – come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 e dagli artt. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 – in quanto la L. n. 890 del 1982, riserva all’Amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di RAGIONE_SOCIALE e il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all’RAGIONE_SOCIALE) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 e la successiva Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013).
2.4. Operata tale premessa, si deve osservare che, come dedotto dalle Amministrazioni ricorrenti, dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 3 è dato evincere che l’attività di predisposizione del plico postale e RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione del piego al punto di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla RAGIONE_SOCIALE, ma ne costituisce – ai fini che qui interessano – parte integrante, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notifica tra il notificante ed il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto, richiamato dalla
decisione impugnata, deve essere applicato con riferimento anche a tale fase.
2.5. Tale principio deve, quindi, trovare applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la fase di predisposizione del plico per la spedizione venga effettuata tramite il citato S.I.N., e ciò in quanto, come già osservato da questa Corte, “il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di RAGIONE_SOCIALE, non un ente a sè di cui l’Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018).
Invero, proprio l’assenza di autonomia soggettiva tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – che, come poc’anzi rammentato, all’epoca dei fatti era l’Amministrazione cui dovevano ritenersi riservati in via esclusiva gli adempimenti del procedimento di RAGIONE_SOCIALE a mezzo posta – comporta la fallacia RAGIONE_SOCIALEa tesi, come quella sostenuta nella decisione impugnata, con cui si intenda operare una scissione tra le attività comunque svolte sempre da RAGIONE_SOCIALE, una volta che a queste ultime siano stati consegnati gli atti per la RAGIONE_SOCIALE, unico essendo il soggetto che procede allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività complessive di notifica ed irrilevante essendo la circostanza – che, invece, l’impugnata decisione ha ritenuto di valorizzare – che le Amministrazioni ricorrenti “ben avrebbero potuto gestire in proprio” le attività di predisposizione degli atti per la notifica.
Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27600 del 2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10704 del 2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20243 del 2015), quindi, la tempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica per il soggetto notificante deve essere valutata con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALEa consegna degli atti al S.I.N., e ciò in quanto è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituendo le varie fasi RAGIONE_SOCIALEa predisposizione dei plichi ed RAGIONE_SOCIALEa loro spedizione e consegna
semplici stadi di un unico procedimento per il quale RAGIONE_SOCIALE viene ad avvalersi di proprie articolazioni meramente interne.» (Cass. n. 23817 del 04/08/2023).
Alla stregua di questa condivisa ricostruzione normativa, va escluso che ricorra il falso denunciato e alcuna RAGIONE_SOCIALEe violazioni di legge dedotte, in quanto l’attività notificatoria si è svolta secondo la procedura consentita da parte del soggetto notificatore che ha predisposto il plico e la relata di notifica, atteso che come si evince dall’art.3 RAGIONE_SOCIALEa legge n.890/1982, l’attività di predisposizione del plico postale e RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione del piego al punto di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla RAGIONE_SOCIALE, ma ne costituisce – ai fini che qui interessano – parte integrante, con la conseguenza che è quella l’attività che va presa in considerazione -considerato anche il principio di scissione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notifica tra il notificante ed il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto, applicabile anche con riferimento a tale fase -e che nessun rilievo è stato formulato in merito all’attività di predisposizione del plico postale e RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione del piego al punto di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘operatore postale.
4.Anche i motivi primo, secondo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione, sono, in conseguenza, infondati e non ricorre alcun omesso esame di fatto decisivo.
Come accertato in fase di merito (fol.4 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.), la relazione di notifica oggetto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso non ha affermato affatto che l’agente che aveva redatto la relazione di notifica, si fosse recata il 14 luglio 2010 da Bologna all’Ufficio RAGIONE_SOCIALE di Roma -Fiumicino per spedire il plico.
La notifica, come già evidenziato, è avvenuta a mezzo del servizio postale e il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si è legittimamente avvalso del fornitore del servizio universale; la relata di notifica è stata predisposta dall’agente notificatore e la data del 14 luglio
2010, riportata sulla relazione di RAGIONE_SOCIALE, corrisponde a quella del giorno in cui gli atti, pienamente formati dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, destinati all’ odierno ricorrente (unitamente a molti altri analoghi atti da notificare) sono stati trasmessi dall’ufficio verbali RAGIONE_SOCIALEa sezione P.S. al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con sede in RAGIONE_SOCIALE Calabria mentre è irrilevante il fatto che, nel rendere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la prestazione dovuta in base ad apposita convenzione, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -cui spetta l’organizzazione del servizio implicante attività meramente esecutive – abbia proceduto a completare la spedizione diretta al destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica avvalendosi del RAGIONE_SOCIALE Fiumicino.
L’indicazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente COGNOME, compilatrice RAGIONE_SOCIALEa relata, ‘ dichiaro di aver notificato in data 14/07/2010 a mezzo del servizio postale ufficio di Roma Fiumicino…’ è esatta, la dicitura ‘ufficio di Roma Fiumicino’ indica non il luogo in cui l’agente si è recato per effettuate la spedizione, ma semplicemente l’ufficio del quale, legittimamente, si serve RAGIONE_SOCIALE, tramite il RAGIONE_SOCIALE, per l’invio finale ai destinatari, e non costituisce certo una ipotesi di falsità RAGIONE_SOCIALEa relata.
Ne consegue che, come affermato rettamente in fase di merito, la circostanza che sia stata depositata dal RAGIONE_SOCIALE una copia RAGIONE_SOCIALEa relata contenente indicazioni diverse da quelle presenti sulla relata prodotta dall’originario ricorrente non risulta essere decisiva, perché tale produzione non ha influito sull’esito RAGIONE_SOCIALEa causa.
5.- I motivi quinto e sesto, che esprimono una critica alla mancata applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa compensazione in tema di spese di giudizio, vanno trattati congiuntamente per connessione.
Sono inammissibili alla luce del principio secondo il quale, in tema di spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non
possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n.24502/2017; Cass. n.8421/2017): la fattispecie in esame, che ha visto applicato in toto il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, è sottratta al sindacato di legittimità.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘intimata Amministrazione.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima