SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9349 2025 – N. R.G. 00006645 2022 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice NOME COGNOME pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D’APPELLO ex a. 437 e 438 cpc
nella causa civile di secondo grado , iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO , promossa da:
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni del ricorso in appello, cioè:
‘in accoglimento dell’appello proposto dal dichiarare illegittima la sentenza del Giudice di Pace di – sez. IV^ Civile, n. 5121/2021, depositata il 20.7.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. n. 27650/2021 e, conseguentemente: confermare il verbale n. 8032597/2020 del 23.12.2020 e, per l’effetto, condannare la sig.ra al pagamento della sanzione irrogata di € 1.751,82 di cui € 16,32 per spese di notifica, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con applicazione delle relative sanzioni accessorie … Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi’
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 maggio 2021, l’odierna appellata si rivolse al giudice di pace di per contestare il verbale numero 8032597-6 del 23.12.2020 (con cui le era stata contestata la violazione dell’a. 193 CDS, quale proprietaria dell’autovettura targata , in sosta sulla pubblica via sprovvisto di copertura assicurativa, in quanto scaduta il 22 marzo 2020).
A sostegno del ricorso, la dichiarava di essere ‘ da tempo assente dall’Italia a residente negli USA per assistenza grave patologia di una figlia’ e osservava perciò che di non aver avuto notizia delle notifiche, siccome eseguite ‘in un indirizzo in disuso (INDIRIZZO )’.
Pur allegando pertanto d’aver appreso del sequestro amministrativo della sua auto ‘ non … prima dell’11 maggio 2021’, essa al tempo stesso aggiungeva che suo marito che ‘ alla fine del 2019 … aveva trasferito la residenza della propria famiglia in Sassari’ ) era venuto a conoscenza del medesimo sequestro sin dal 15 aprile 2021.
Il si costituì innanzi al giudice di pace per chiedere il rigetto del ricorso, osservando fra l’altro che:
non era possibile verificare la tempestività del ricorso;
la ricorrente non contestava che il suo veicolo fosse in sosta sulla pubblica via pur essendo sprovvisto di copertura assicurativa, dunque in violazione dell’a. 193 CDS;
la ricorrente ammetteva di essere consapevole che la sua autovettura non fosse più assicurata da diverso tempo;
dagli estratti anagrafici, la ricorrente risultava tuttora residente all’indirizzo ove erano state eseguite le notifiche;
le circostanze addotte dalla ricorrente non erano qualificabili come cause esimenti, dovendosi escludere in particolare la loro configurabilità come stato di necessità ex a. 54 cp e 4 comma 1 legge 689/1981.
Con sentenza 5121/2021 pubblicata il 20 luglio 2021, il giudice di pace di Milano (dottoressa COGNOME) così in particolare argomentò:
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e pertanto così decise:
‘ accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il provvedimento opposto; compensa le spese di lite ‘
Contro tale sentenza propone appello il esponendo che:
il ricorso originario risultava inammissibile siccome tardivo, atteso che esso fu depositato il 25
maggio 2021 mentre il verbale risultava notificato il 25 gennaio 2021, data di attestazione da parte dell’ufficio postale -ex a. 8 legge 890/1982- del mancato ritiro del plico giacente; era perciò errata la tesi del giudice di pace secondo cui non sarebbe stata prodotta la comunicazione di avvenuto deposito;
la ricorrente odierna appellata risultava del resto tuttora anagraficamente residente al medesimo indirizzo di INDIRIZZO ;
la sentenza era nulla anche per la contraddittorietà circa l’oggetto della decisione, posto che nel corpo di essa il giudice di pace menziona l’a. 126 bis CDS (relativo alla comunicazione dei dati del conducente);
il giudice di pace era incorso in errore laddove aveva dichiarato che l’opponente non aveva ricevuto la notifica (tanto che essa aveva potuto presentare il ricorso in questione).
L’appellante pertanto conclude chiedendo:
‘in accoglimento dell’appello proposto dal , dichiarare illegittima la sentenza del Giudice di Pace di – sez. IV^ Civile, n. 5121/2021, depositata il 20.7.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. n. 27650/2021 e, conseguentemente: confermare il verbale n. 8032597/2020 del 23.12.2020 e, per l’effetto, condannare la sig.ra al pagamento della sanzione irrogata di € 1.751,82 di cui € 16,32 per spese di notifica, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con applicazione delle relative sanzioni accessorie … Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi’.
Dopo alcuni rinvii disposti dal giudice originariamente designato, all’udienza del 28.11.2025 veniva dichiarata la contumacia dell’appellata e all’udienza 4.12.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente.
All’esito il giudice dava lettura ex a. 437 cpc del dispositivo della sentenza, della quale deposita ora anche la parte motiva ex a. 438 cpc.
I motivi della decisione
L’appello è fondato, in quanto il ricorso originario risulta inammissibile per tardività.
Nel ricorso depositato al giudice di pace il 21 maggio 2021 (come da timbro di quell’ufficio), manoscritto dalla stessa ricorrente si legge che l’indirizzo di INDIRIZZO sarebbe ‘ in disuso’, senonché ancor oggi le risultanze anagrafiche collocano proprio a quell’indirizzo la residenza della ricorrente, odierna appellata. La , inoltre, ammette che suo marito era venuto a conoscenza del sequestro amministrativo (del veicolo) non più tardi del 15 aprile 2021 , ‘ quando … aveva potuto volare dalla Sardegna su e scoprire che l’auto in argomento era stata rimossa’. La notifica eseguita a quell’indirizzo, ancor oggi qualificabile come residenza dell’appellata, dev’essere perciò considerata pienamente rituale e valida, e a nulla rileva che la ricorrente non vi si trovasse al momento della consegna.
Del resto, anche ai fini delle valutazioni ex a. 116 cpc, occorre sottolineare che, argomentando sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, la scrisse di suo pugno: ‘ impossibilitata per causa di forza maggiore a ricevere le notifiche pervenute al suo precedente
indirizzo in ‘, senonché il mancato aggiornamento della residenza all’anagrafe dev’essere ascritto unicamente a negligenza dell’appellata, nei cui confronti dunque la notifica della contestazione si perfezionò non più tardi del 15 aprile 2021, dal che discende la manifesta tardività del ricorso presentato al giudice di pace il 21 maggio 2021.
In accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza 5121/2021 del giudice di pace di , quindi, dev’essere respinto il ricorso in opposizione depositato dall’appellata il 21 maggio 2021 e dev’essere di conseguenza confermato il verbale numero 8032597-6 del 23.12.2020, con condanna dell’appellata a pagare all’appellante l’importo di EUR 1.751,82 (cifra comprensiva della sanzione e delle spese di notifica), oltre alle ulteriori sanzioni accessorie di legge e agli interessi legali.
Le spese di lite dei due gradi, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell’attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in misura prossima ai parametri medi.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letto l’a. 437 cpc così decide:
accoglie l’appello e pertanto, in totale riforma della sentenza 5121/2021 del giudice di pace di , respinge integralmente il ricorso in opposizione depositato dall’appellata presso l’Ufficio del giudice di pace di il 21 maggio 2021;
per l’effetto, conferma il verbale numero 8032597-6 del 23.12.2020 e condanna quindi l’appellata a pagare all’appellante EUR 1.751,82 (cifra comprensiva delle spese di notifica), oltre alle sanzioni accessorie di legge e interessi legali;
condanna l’appellata a rifondere all’appellante
:
le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in EUR 900,00, oltre spese forfettarie e oneri riflessi;
le spese di lite di questo procedimento di secondo grado liquidate in EUR 174,00 per spese e in EUR 1.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie e oneri riflessi.
Così deciso il giorno 23 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice NOME COGNOME