Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2202 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al n. 24618/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE con sede in Trevico, in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Controricorrente
avverso la sentenza n. 528/2020 del Tribunale di Bari, pubblicata il 5. 2. 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
R.G. N. 24618/2020.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1.Con sentenza n. 528 del 5. 2. 2020 il Tribunale di Bari, accogliendo l’appello proposto dal comune di Bari, rigettò l’opposizione avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale che, quale proprietaria dell’automezzo, le aveva contestato la violazione dell’art. 179, comma 2, codice della strada, commessa il 27. 7. 2018, per avvenuta circolazione del mezzo senza inserimento nel cronotachigrafo della carta personale del conducente, ed irrogato la sanzione di euro 864,60.
Il Tribunale , ritenuta l’ammissibilità dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., motivò la decisione affermando che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, il verbale di contestazione della infrazione era stato notificato alla società sanzionata tempestivamente entro il termine di 90 previsto dall’art. 201 codice della strada, tenuto conto che il mezzo era stato sottoposto a controllo in data 30. 7. 2018, che la violazione era stata accertata in data 18. 8. 2018, quando dall’es ame dei dati estratti dal cronotachigrafo era stata verificato che il 27. 7. 2018 il mezzo aveva circolato senza inserimento della scheda personale del conducente, e che il verbale di accertamento era stato inviato a mezzo posta con consegna del plico il 19. 10. 2018. Nel caso di specie, infatti, la decorrenza del termine di cui all’art. 201 citato doveva individuarsi nel momento in cui l’Amministrazione, dopo l’estrazione ed esame dei dati contenuti nel cronotachigrafo e dei registri di servizio aveva potuto accertare la sussistenza della violazione. Precisò al riguardo che erroneamente il giudice di primo grado aveva preso in considerazione, quale data di spedizione, quella risultante dal sito internet delle Poste del 6. 11. 2018, indicando quest’ultima solo la presa in carico del plico e quindi l’inizio dell’attività del suo inoltro al destinatario. Aggiunse che, anche a prendere in considerazione, come spedizione, la data del 6. 11. 2018, come dedotto dalla opponente, la notifica del verbale avrebbe comunque dovuto considerarsi tempestiva, tenuto conto della data in cui la violazione risultava accertata, con
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l’effetto che la querela di falso avanzata dalla opponente avverso la relata delle notifica del verbale del 19. 10. 2018 era priva di rilevanza. Esaminò quindi gli altri motivi dell’opposizione, che dichiarò infondati e, ai sensi dell’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, rideterminò la sanzione, aumentando fino alla somma di euro 2.547,00.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 2. 10. 2020, ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE, sulla base di dodici motivi.
Il comune di Bari ha notificato controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria.
3.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 132, comma 1 n. 4 , dell’art. 342, comma 1 n. 1 e 2 e dell’art. 434 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto, senza alcuna motivazione, l’atto di appello ammissibile, nonostante esso non rispettasse i criteri posti dall’art. 342 citato, essendo costituito da un mero copia e incolla della comparsa di risposta di primo grado.
3.2. Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell’atto di appello, riprodotto anche nel controricorso, risulta che il Comune formulò in sede di gravame specifici motivi di censura alla decisione di primo grado, che aveva dichiarato tardiva la notifica del verbale di contestazione alla società opponente e la conseguente decadenza della pretesa sanzionatoria sulla base del rilievo che esso sarebbe stato inviato in data 6. 11. 2018 e quindi oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento della violazione. In particolare, il comune contestò questa decisione opponendo sia che il verbale era stato invece spedito in data 19. 10. 2018, sia che comunque il termine per la notifica decorreva nel caso di specie dal 19. 8. 2018, vale a dire dal giorno successivo a quello in cui erano terminate le operazioni di estrazione ed esame dei dati del cronotachigrafo necessarie per l’accertamento della infrazione.
Il capo della decisione impugnato, che ha ritenuto la rispondenza dell’atto di appello alle prescrizioni poste dall’art.342 c.p.c., per la
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presenza in esso della precisa indicazione delle parti della decisione censurate e delle ragioni per cui esse andavano riformate, appare pertanto conforme alla disposizione sopra indicata ed all’orientamento di questa Corte, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( Cass. S.U. n. 36481 del 2022; Cass. S.U. n. 27199 del 2017).
4.1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di esaminare le eccezioni con cui la parte appellata aveva invocato la formazione del giudicato interno, in assenza di censura della appellante, sulle affermazioni del giudice di primo grado che avevano individuato la data di invio del plico, in difetto di altre prove, nel 6. 11. 2018, giorno in cui, dalla documentazione allegata dalla ricorrente, Poste Italiane aveva preso in carico la spedizione.
4.2. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che, per le ragioni espresse nel motivo precedente, la sentenza impugnata è censurabile per avere il Tribunale omesso di dichiarare d’ufficio il giudicato formatosi sull’accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, in ordine alla data di spedizione del verbale di contestazione della infrazione.
4.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati sulla base delle considerazioni svolte nell’esame d el primo motivo, ove si è dato atto che il comune aveva censurato la decisione appellata proprio con
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riguardo all’accertamento relativo alla data di spedizione del verbale di contestazione della violazione, sostenendo che essa era avvenuta il 19. 10. 2018. Appare evidente, pertanto, che il relativo punto era ancora in contestazione, essendo stata devoluta la sua risoluzione al giudice di appello, per cui non poteva reputarsi formato alcun giudicato interno. 5.1. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 201 codice della strada, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale in materia di violazioni al codice della strada decorre non dal momento della commessa violazione, ma, nel caso in cui essa richieda operazioni di verifica ed accertamento, dal momento in cui esse vengono ultimate. Si sostiene in contrario che l’art. 201 citato è chiaro nell’indicare che tale termine decorra dalla commissione della infrazione, risalente al 21. 7. 2018.
5.2. Il motivo non merita di essere accolto.
Il Tribunale, dopo avere rilevato che dalla relata di notifica del verbale di contestazione della violazione risultava che esso era stato spedito il 19. 10. 2018 e che, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 201 codice della strada, doveva aversi riguardo, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificando, alla data di spedizione e non quella di ricevimento, ha precisato, con motivazione che costituisce una autonoma ratio decidendi , che, anche a voler considerare come data di spedizione del verbale quella indicata dalla opponente, vale a dire il 6. 11. 2018, il termine di decadenza risultava comunque rispettato, dovendo esso farsi decorrere, nel caso di specie, dal momento in cui erano state ultimate le operazioni necessarie per l’accertamento della infrazione, consistenti nella estrazione ed esame dei dati contenuti nel cronotachigrafo, i cui risultati erano pervenuti all’amministrazione in data 18. 8. 2018. Il Tribunale ha ritenuto quindi giustificata la contestazione differita del verbale, rispetto alla data del controllo sull’automezzo, avvenuto il 30.7. 2018, rilevando che la violazione non riguardava il conducente del mezzo presente al
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momento dell’effettuato controllo, ma quello , rimasto ignoto, che ne era alla guida il 27. 7. 2018, e che la sussistenza della violazione era per l’appunto emersa successivamente, a seguito di un’attenta analisi dei dati registrati nel cronotachigrafo.
Sulla base di tali circostanze puntualmente riportate dalla sentenza impugnata e tenuto conto dell’oggetto della violazione, consistito nella conduzione da parte di soggetto rimasto ignoto dell’automezzo di proprietà della società opponente senza previo inserimento nell’apparecchio della carta personale del conducente, il ragionamento svolto dal Tribunale si sottrae alla censura sollevata, avendo fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la data di accertamento della violazione amministrativa, da cui decorre il termine stabilito dalla legge per la sua contestazione all’incolpato, non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell’illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 18574 del 2014; Cass. n. 26734 del 2011 ).
Tale principio risulta inoltre specificamente seguito anche in relazione alle violazioni del codice della strada accertate mediante l’estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo presente nel mezzo, essendosi precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero dei Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, ‘ in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l’esame degli stessi ‘ , decorrendo dal compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione prescritto dall’art. 201 codice della strada ( Cass. n. 36429 del 2021 ). La tesi sostenuta dalla società ricorrente non può pertanto essere condivisa. Il termine per la contestazione non può farsi decorrere dalla data del fatto, per la ragione evidente che in tale momento la violazione è ancora ignota, essendo emersa solo successivamente; né può farsi decorrere
comunque dall’operazione materiale di download dei dati del cronotachigrafo, stante la necessità del loro esame ai fini dell’accertamento di eventuali infrazioni, che, richiedendo un controllo sui dati registrati per un periodo di diversi giorni, non può evidentemente essere compiuto direttamente dagli agenti che effettuano il controllo su strada dell’automezzo, fermo il principio che esso deve essere svolto in un termine ragionevolmente breve.
In contrario non vale richiamare il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall’art. 14 legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni delle norme sulla circolazione stradale, di cui agli agli artt. 200 e 201 codice della strada. Invero, il citato art. 200, al comma 1, dispone, in via generale, che la violazione ” fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata ” tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, trovando altrimenti applicazione il successivo art. 201. Il senso della locuzione ” quando è possibile ” è chiarito dall’art. 384 reg. esec. codice della strada, che indica ‘ a titolo esemplificativo ‘ alcuni casi di impossibilità, tra cui, alla lett. f), l’ipotesi dell’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Nel caso concreto ciò è quanto avvenuto, atteso che, dalla ricostruzione del fatti accolta dalla sentenza impugnata, risulta che la violazione è stata accertata, a seguito dell’esame dei dati del cronotachigrafo, in assenza sia del proprietario dell’automezzo che dell’autore della infrazione, rimasto ignoto. La contestazione, in altre parole, non poteva essere immediata, anche perché l’autista del mezzo fermato al momento del controllo non era il trasgressore.
La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censure sollevate, essendosi conformata a questi principii.
R.G. N. 24618/2020.
La deduzione svolta dalla società ricorrente nella memoria depositata in vista della camera di consiglio, secondo cui sarebbe stato nella specie omessa la redazione dello specifico verbale relativo alla estrazione ed elaborazione dei dati risultanti dal cronotachigrafo, da richiamare a sua volta nel verbale di contestazione, appare invece inammissibile, risolvendosi in una contestazione nuova, non risultando avanzata in modo specifico in sede di opposizione.
6.1. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere affermato che il comune aveva rispettato il termine di cui all’art. 201 codice della strada sulla base del rilevo che dalla relata di notifica del verbale, a cui ha attribuito efficacia fidefacente, risultava che lo stesso era stato inviato per la spedizione il 19. 10. 2028. Si assume che tale conclusione è errata, dal momento che la relata di notifica del verbale era priva di sotto scrizione dell’ufficiale notificante, del numero di registro cronologico e del sigillo dell’ufficio.
6.2. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo, per le ragioni esposte nel motivo precedente, che la decisione impugnata ha violato la regola sull’onere della prova, dal momento che, nell’attribuire efficacia fidefacente alla relata di notifica del verbale, ha di fatto sollevato il comune dalla prova, che su di esso incombeva, di avere notificato il verbale di contestazione.
6.3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili per difetto di interesse.
Come già evidenziato, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, il verbale di contestazione della violazione era stato notificato alla società opponente, proprietaria dell’automezzo, entro il termine di 90 giorni prescritto dalla legge sulla base di una duplice motivazione: per la ragione che il verbale era stato notificato il 19. 10. 2028 e perché, anche a ritenere che invece fosse stato notificato il 6. 11. 2018, come dedotto dalla appellata, il termine, decorrendo dal completamento degli
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accertamenti richiesti dal caso, ultimati il 18. 8. 2018, era stato comunque osservato.
Trattasi all’evidenza di due rationes decidendi , autonome tra loro, essendo in grado, ciascuna di esse, di sorreggere la conclusione accolta dalla decisione impugnata.
Il quarto motivo di ricorso ha censurato la seconda di tali ragioni, ma essa continua ad esercitare la sua efficacia, essendo stato il motivo respinto. Ne discende la sopravvenuta carenza di interesse dei motivi in esame, che aggrediscono la prima ratio decidendi , con cui il Tribunale ha ritenuto provata la notifica del verbale alla data del 19. 10. 2018, atteso che il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza impugnata, che continuerebbe ad essere validamente fondata sulla seconda ratio decidendi . Deve quindi essere fatta applicazione del principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza ( Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 2108 del 2012 ) .
7.1. Il settimo motivo di ricorso, nel denunciare violazione dell’art. 2712 c.c., dell’art. 1, comma 1 lett. P) d.lgs. n. 82 del 2005 in combinato disposto con gli artt. 115, comma 1, e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non avere attribuito valore al documento che attestava che il plico spedito dal comune era stato preso in carico da Poste Italiane il 6. 11. 2018, senza considerare che la suddetta circostanza non era stata contestata dalla controparte e che la relativa attestazione aveva valore di prova legale del fatto che la spedizione del rapporto di contestazione della violazione era avvenuto solo il 6. 11. 2018.
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7.2. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, a seguito delle osservazioni svolte in sede di esame del quarto motivo.
8.1. L’ottavo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 355 c.p.c. lamentando che il Tribunale non abbia dato ingresso alla querela di falso avanzata dalla odierna ricorrente avverso la relazione di notifica del verbale del 19. 10. 2018.
8.2. Il motivo va dichiarato inammissibile per le ragioni esposte nell’esaminare il quinto e sesto motivo, investendo la medesima ratio decidendi .
9.1. Il nono motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. , lamentando che il giudice di appello abbia ritenuto valida la contestazione differita della violazione ed esistente una motivazione al riguardo, in contrasto con l’evidenza delle risultanze documentali.
9.2. Il motivo va dichiarato inammissibile per genericità della prima censura, che non si confronta con la motivazione sopra riportata in forza della quale il Tribunale ha ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione.
Per il resto è invece infondato, in quanto la ragione della mancata contestazione immediata della violazione ammissibile è da ritenersi implicita nelle modalità di accertamento dell’illecito, che avevano richiesto l’estrazione e l’esame dei dati registrati nel cronotachigrafo e quindi un’attività ritenuta incompatibile con la contestazione immediata, anche perché il conducente trasgressore era rimasto non identificato.
10.1. Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 433 e seguenti c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere aumentato la sanzione irrogata senza considerare che la citata disposizione ha natura speciale ed è applicabile unicamente nel primo grado di giudizio e non in quello di appello.
10.2. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale abbia aumentato la sanzione irrogata, portandola da euro 864,60 a euro 2.547,00, in mancanza di
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domanda ed in violazione del principio secondo cui il potere del giudice di rideterminazione della sanzione può essere esercitato solo in favore dell’opponente e mai della pubblica amministrazione, che ha già cristallizzato la sua pretesa nell’atto sanzion atorio.
10.3. Il dodicesimo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., censura il capo della decisione che ha elevato la sanzione per difetto assoluto di motivazione.
10.4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessine obiettiva, sono infondati.
L’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, stabilisce che con la sentenza che rigetta l’opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada ‘ il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata ‘. Il significato della norma risiede nell’affidare, in questi casi, la determinazione della sanzione al giudice dell’opposizione, sulla base del convincim ento che egli si sia formato in concreto, a seguito del giudizio di opposizione. La disposizione non pone altro limite che di determinare la sanzione tra il minimo ed il massimo edittale. La norma non opera, poi, nel caso in cui la sanzione sia determinata dalla legge in misura fissa. Al di là di questi limiti, è indubbio tuttavia che la legge conferisce al giudice dell’opposizione il potere di rideterminare la sanzione, rispetto a quella irrogata dall’amministrazione, anche in assenza di domanda di quest’ultima , sulla base di un giudizio di congruità rapportato al caso concreto ( Cass. S.U. n. 25304 del 2010, in relazione all’abrogato art. 204 bis codice della strada; Cass. n. 16251 del 2016 ).
In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.