SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4738 2025 – N. R.G. 00005180 2023 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
– Terza Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del giudice AVV_NOTAIO, nella causa civile iscritta al n. 5180/2023 R.G. promossa da
(AVV_NOTAIO)
APPELLANTE
contro
(AVV_NOTAIO)
APPELLATA
e contro
per la provincia di RAGIONE_SOCIALE (CONTUMACE)
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: ‘ In integrale riforma della Sentenza 774/20 R.G. 1418/2020, Cron. 8825/22 emessa dal Giudice AVV_NOTAIO Pace di Brescia AVV_NOTAIO in data 19 Ottobre 2020 e pubblicata in data 18 Ottobre 2022, accogliere il ricorso oggi formulato e, conseguentemente annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno la Cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dalla agente della riscossione della Provincia RAGIONE_SOCIALE su richiesta della Nucleo di
Stradale e notificata in data 25 Gennaio 2020; condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio ‘. Per parte appellata: ‘ rigettare l’appello per le ragioni esposte e per l’effetto confermare la sentenza appellata ‘.
Concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada formulava avanti al Giudice di Pace di opposizione alla cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_CARTA emessa dalla di RAGIONE_SOCIALE su richiesta della di e notificata il 25/1/2020, cartella pertinente alla contestazione di un’infrazione consumata il 271/2017 dal conducente del veicolo TARGA_VEICOLO . L’opponente lamentava , al riguardo, il difetto/tardività della notificazione del verbale di contestazione inerente all’ infrazione e, dunque, l ‘ estinzione della potestà sanzionatoria dell ‘ Amministrazione.
Con sentenza 19/10/2020 il Giudice di Pace, disattendendo l’argomento dell’opponente, rigettava l’opposizione .
interponeva, quindi, l ‘ odierno appello, riproponendo e sviluppando l’unico motivo sul quale si articola l’opposizione .
A fronte della ritualità della notificazione dell ‘ atto introduttivo, dev ‘ essere preliminarmente dichiara la contumacia dell ‘ appellata , che non si è costituita.
I fatti incontroversi direttamente desumibili dalla documentazione prodotta sono compendiabili come segue.
I n data 3/1/2017 l’ di riscontrava sulla scorta di rilevazione fotografica del 2/1/2017 l’infrazione stradale attribuibile al(lo sconosciuto) conducente del veicolo sopra menzionato.
Solamente attraverso la missiva datata 8/2/2017 inviata dalla proprietaria del veicolo, la RAGIONE_SOCIALE, e pervenuta il 14/2/2017 l ‘ Amministrazione acquisiva notizia che l’automezzo risultava condotto in noleggio dalla con sede in Moncalieri, INDIRIZZO.
I n data 17/4/2017 l’Amministrazione provvedeva, pertanto, a notificare a mezzo posta alla presso la sede legale il verbale di accertamento datato 3/1/2017, ricevendo, tuttavia, in data 24/4/2017 la restituzione del plico, corredato dalla certificazione dell’ufficiale postale circa l’irreperibilità della ‘ trasferita ‘ in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE StiviereINDIRIZZO, presso ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ .
I n data 31/5/2017 l’Amministrazione procedeva, indi, ex art. 145 c.p.c. alla notificazione del verbale sempre avvalendosi del servizio postale- al legale rappresentante della tale , residente in Genova, INDIRIZZO, notifica che si perfezionava per compiuta giacenza all’esito del deposito del plico presso l’ufficio in data 5/6/2017 e dell’ulteriore deposito in data 6/6/2017 della raccomandata ex art. 8 l. n. 890/82.
Alla luce di consolidati principi giurisprudenziali l ‘ impugnazione si rivela infondata.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 201, comma 1, Codice della Strada, qualora l’infrazione non possa essere immediatamente contestata, il termine decadenziale di 90 giorni entro il quale l’Amministrazione è tenuta a notificare il verbale al trasgressore o agli obbligati decorre ‘ dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione ‘. Nel caso in esame il termine è decorso, quindi, dal 14/2 /2017, data della ricezione da parte dell’Amministrazione della comunicazione della RAGIONE_SOCIALE, che ha consentito l ‘ individuazione del soggetto al quale poter ascrivere la violazione.
Ciò detto, si rammenta in linea di diritto che: 1) allorquando si delinei l ‘ intervento di un intermediario nel procedimento notificatorio, deve ricevere applicazione -in virtù di una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo- il noto principio generale della c.d. scissione (tra momento della consegna e momento della ricezione del plico) degli effetti della notificazione anche con riguardo agli atti della P.A., di per sé estranei allo stretto ambito processuale (C. Cost. n. 477/02; Cass. SS.UU. n.19854/2004 Cass. SS.UU. n. 40543/21; da ultima: Cass ord. n. 17722/24); 2) la rinnovazione di una iniziale notificazione che non si sia perfezionata per fatto non imputabile al notificante sortisce, comunque, effetti ‘retroattivamente’ tempestiv i quando il notificante imprima diligentemente nuovo impulso al procedimento notificatorio nell’immediatezza della notizia dell’esito negativo del precedente tentativo, immediatezza ragionevolmente riconoscibile allorchè l’iniziativa si mantenga entro la metà del termine decadenziale originario (Cass. SS.UU. n. 13394/22, alla quale è allineata la giurisprudenza
sia anteriore, sia successiva: Cass. ord. n. 34272/23; Cass. n. 31346/22; Cass. n. 1784/22; Cass. ord. n. 4663/21; v., segnatamente, in riferimento alla notificazione di atti non processuali: Cass. n. 184226/21). Orbene, nel caso in esame, si può constatare che il primitivo tentativo di notificazione alla presso la sede, risalente al 17/4/2017, è stato esperito tempestivamente, entro il novantesimo giorno successivo all’identificazione -grazie alla missiva della RAGIONE_SOCIALE– del soggetto responsabile. Si tratta di un tentativo incolpevolmente fallito, in quanto l’ufficiale postale -come spiegato- ha dato atto dell’irreperibilità della società 1 . Quantunque, infatti, l’art. 145 c.p.c., novellato dalla l. n. 283/05, consenta sin da subito -in via alternativala notificazione al legale rappresentante dell’ente e non solamente subordinatamente all’impossibilità di eseguirla presso la sede, non si può certo concludere che al cospetto dell’esigenza di rispettare un termine di decadenza – sul soggetto notificante gravi l’onere di una doppia, cautelativa notificazione alla stregua di entrambe le modalità, dovendosi, invece, ritenere del tutto corretto dirigere il primo tentativo alla sede dell’ente al quale l’atto è rivolto. Non si può, pertanto, ascrivere all’Amministrazione appellata alcuna negligenza per aver atteso l’esito della notificazione alla società presso la sede prima di curare, in seconda battuta, la notificazione al legale rappresentante.
Infruttuoso il primo esperimento, l ‘Amministrazione ha avviato il nuovo procedimento di notificazione al legale rappresentante della ex art. 145 c.p.c. in data 31/5/2017 e, dunque, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE tempistiche imposte dai principi sopra richiamati sia sub 1), sia sub 2), consegnando il plico all ‘uffici ale postale entro quarantacinque giorni (pari alla metà del termine originario di novanta giorni) dalla ricezione in data 24/4/2017 della notizia del fallimento del tentativo di notificazione presso la società. La notificazione al si è, poi, ritualmente perfezionata per compiuta (doppia) giacenza. Si può, dunque, concludere che il verbale di accertamento sia stato notificato alla nel rispetto del termine di legge.
In definitiva l ‘ appello dev ‘ essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Quanto alle spese del primo grado, la compensazione pronunciata dal Giudice di Pace non può essere riformata in assenza di
1 Sul punto si deve sottolineare che la certificazione fa fede sino a querela di falso e, sotto questo profilo, resta del tutto irrilevante che dalla lettura del RAGIONE_SOCIALE si apprenda del formale trasferimento della sede della in quel di Castiglione RAGIONE_SOCIALE Stiviere solamente a decorrere dal 2019 (fermo restando, in ogni caso, che il trasferimento in linea di fatto ben può aver di molto preceduto la formale delibera del trasferimento e/o la relativa comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE: non a caso l’ufficiale postale ha recepito nella propria relata un nuovo indirizzo coincidente con quello, per l ‘ appunto, trascritto nel RAGIONE_SOCIALE due anni dopo).
uno specifico motivo di impugnazione dell ‘ Amministrazione appellata Cass. n. 4052/90; Cass. n. 15483/08).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-rigetta l ‘ appello;
-condanna l ‘ appellante a rifondere all ‘ appellata le spese processuali, liquidate in euro 780,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Brescia, 05/11/2025
Il giudice AVV_NOTAIO