Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14342 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14342 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 34602/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonchè COGNOME NOME, COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 777/2018 depositata il 10/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia COGNOME NOME e NOME, fratelli del defunto COGNOME NOME, nonché i figli del fratello COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per chiedere che venisse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di divisione stipulato in data 20/02/2006 tra il de cuius ed i fratelli NOME e NOME.
1.1. La domanda di COGNOME NOME venne accolta in primo grado e, avverso la relativa sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME proposero appello.
All’udienza del 23.11.2017, la Corte d’appello di Perugia, rilevato che l’atto d’appello non era stato regolarmente notificato a NOME e NOME, residenti all’estero, dispose la rinnovazione della notifica con termine entro il 22/01/2018.
1.2.Con sentenza del 10.11.2018, poiché gli appellanti non avevano adempiuto all’onere della rinnovazione della notifica a COGNOME NOME nel termine assegnato dal collegio, la Corte d’appello di Perugia dichiarò l ‘inammissibilità dell’appello.
2.COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
2.1. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
2.2. COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
2.3. Il Relatore ha avanzato una prima proposta, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.
2.4.Con ordinanza interlocutoria n. 34379/2019, il collegio della Sesta Sezione Civile, sottosezione Seconda, all’udienza del 04.12.2019, rilevando che il ricorso per cassazione non era stato regolarmente notificato a COGNOME NOME e a COGNOME NOME, ha disposto la rinnovazione della notifica, da effettuarsi nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza.
2.5.Con istanza del 20.7.2020, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la rimessione in termini per rinotificare l’atto a COGNOME NOME, non potendo provare che la destinataria avesse ricevuto l’atto per disfunzioni del servizio postale a causa dell’emergenza Covid-19.
2.6.Con ordinanza interlocutoria del 20.01.2021, il collegio ha accolto l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente per la notifica del ricorso per cassazione a COGNOME NOME, assegnando termine di giorni 180 giorni per la notifica con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.7. Il Relatore, alla scadenza del termine, ha formulato, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa rinnovazione della notifica a COGNOME NOME.
2.8. All’adunanza del 20.12.2022, il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza, non ravvisando l’evidenza decisoria in relazione alle problematiche poste dalla notifica all’estero.
2.9. La Sostituta Procuratrice Generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.10.Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ preliminare all’esame del ricorso la verifica della regolarità della notifica a NOME e COGNOME NOME.
Il collegio, con una prima ordinanza interlocutoria del 04.12.2019, rilevato che il ricorso per cassazione non era stato regolarmente notificato a COGNOME NOME e a COGNOME NOME, ha disposto la rinnovazione della notifica, da effettuarsi nel termine di mesi sei dalla comunicazione dell’ordinanza.
1.1. Dall’esame degli atti processuali risulta che il ricorso per cassazione era stato notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME, sia ai sensi dell’art.4 e segg. del Regolamento Europeo N.1393/2007, sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, modalità prevista dall’art.14 del citato Regolamento.
1.2. In calce al ricorso, il ricorrente aveva attestato: ‘si omette la traduzione della notifica ai sensi del Regolamento Europea N.1393/2007 perché i litisconsorti necessari COGNOME NOME e COGNOME NOME, destinatari dell’atto sono cittadini italiani’.
1.3. La notifica a COGNOME NOME, ai sensi degli artt.4 e segg. del Regolamento Europeo N.1393/2007, si è perfezionata regolarmente a mani proprie in data 26.4.2019, nel termine di 150 giorni prima dell’adunanza del 4.12.2019, come risulta dalla certificazione pervenuta all’RAGIONE_SOCIALE presso la Corte d’appello di Roma, secondo lo schema di notifica allegata al Regolamento N.1393/2007,
contenente il timbro di deposito della Royal Courts of England and Wales.
1.4. Come affermato da questa Corte, in tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento, secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, n.29716).
L’art.10 del Regolamento N.1393/2007 prescrive, infatti, che, espletate le formalità della notifica, “l’organo ricevente” inoltra all’organo mittente “un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato 1” (paragrafo 1).
Il modulo standard relativo al “certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione” prevede la compilazione del quadro relativo ai dati concernenti “espletamento della notificazione o comunicazione” (se eseguita con risultato positivo), ovvero dei quadri “informazione a norma dell’art.7, par.2 del Rrgolamento CE n. 1393/2007 (se non è stato possibile eseguire la notifica) o ancora del quadro “rifiuto dell’atto” (ipotesi disciplinata dall’art. 8 del regolamento, nel caso in cui l’atto giudiziario allegato alla notifica non sia stato redatto in una lingua comprensibile al destinatario o nella lingua dello Stato membro richiesto), o “motivo della mancata notificazione o comunicazione dell’atto”.
La provenienza del modulo standard dall’organo ricevente è attestata dalle indicazioni in calce, relative al luogo, alla data di compilazione del modulo ed alla “Firma e/o timbro” (Signature and/or stamp), rispettivamente, del funzionario “e/o” dell’Ufficio dell’organo ricevente che ha proceduto alla notifica/comunicazione.
Nel caso di specie, il modulo standard” di cui all’Allegato I del Regolamento CE N. 1393/2007 è stato compilato dall’organo ricevente, individuato dal timbro dell’Ufficio apposto in calce, con l’attestazione che l’atto giudiziario era stato notificato a COGNOME NOME in data 26.4.2019 a mani proprie.
Deve essere, pertanto, revocata l’ordinanza N. 34379/2019, con la quale il collegio, all’udienza del 04 dicembre 2019, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di COGNOME NOME, in quanto la notifica si era già perfezionata nei suoi confronti.
1.5. Quanto alla notifica nei confronti di COGNOME NOME, risulta dal modulo standard dell’allegato I che il destinatario si era rifiutato di ricevere l’atto perché non accompagnato dalla traduzione in lingua inglese, ai sensi dell’art.8 del Regolamento Europeo N.1393/2007.
1.6. Il Regolamento N.1393/2007, in tema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari negli Stati membri, applicabile al caso in esame ratione temporis , prevede che “l’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto” (art. 7, comma 1); ma il destinatario ha diritto di rifiutarsi di ricevere l’atto se lo stesso non è accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario ovvero nella la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (art. 8, comma 1).
1.7. I ricorrenti hanno rilevato che il rifiuto da parte di COGNOME NOME di ricevere l’atto era ingiustificato, sostenendo che egli fosse cittadino italiano e, comunque, figlio di cittadino italiano che comprendeva la lingua italiana.
1.8. Il rilievo è fondato.
1.9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell’Unione europea, il notificante ha l’onere di provare la traduzione dell’atto, ai sensi dell’art.8 del Regolamento CE n.1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. L’accertamento della carenza di traduzione non determina l’invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l’assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione, nonché il rilievo di non decorrenza, per il destinatario, del termine perentorio dalla ricezione dell’atto (Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28509).
1.10. La Corte di Giustizia ha affermato che si deve interpretare il regolamento n. 1393/2007 in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli del destinatario dell’atto, tramite una conciliazione degli obiettivi di efficacia e rapidità di trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza del sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C-384/14, EU:C:2016:316, punto 51).
Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che, sebbene sia essenziale che l’atto da notificare sia redatto in una lingua compresa dal destinatario, affinché possa effettivamente esercitare il proprio diritto di difendersi, dall’altro lato, il richiedente non deve subire le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario comprende la lingua in cui tale atto è stato scritto. Spetta dunque al giudice dinanzi al quale pende la lite nello Stato membro mittente preservare nel migliore dei modi gli interessi di ciascuna parte, segnatamente, esaminando tutti gli elementi di fatto e di prova convincenti che dimostrino concretamente le conoscenze linguistiche del destinatario (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C-384/14, EU:C:2016:316, punti 78 e 79).
1.11. Nel caso in esame, dalla pec del 4.1.2019, allegata al controricorso di COGNOME NOME, inoltrata da NOME COGNOME COGNOME all’AVV_NOTAIO, difensore del controricorrente COGNOME NOME, si legge ‘in risposta a quanto richiesto dallo zio NOME, confermo che né io, né mia sorella NOME COGNOME non siamo stati cittadini italiani e non abbiamo la cittadinanza italiana. In fede’. 1.12. Indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, detta mail redatta in lingua italiana dimostra che NOME comprendeva la lingua italiana sicché era ingiustificato il suo rifiuto di ricevere l’atto, tenuto conto, altresì, che NOME aveva accettato l’atto di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello senza contestare la mancata conoscenza della lingua italiana.
1.13. In ogni caso, i ricorrenti, in ottemperanza all’ordinanza del 4.12.2019, hanno rinnovato la notifica del ricorso a COGNOME NOME, provvedendo alla traduzione del ricorso e dell’ordinanza interlocutoria della Corte in lingua italiana; l’atto è stato regolarmente notificato a mani proprie dal destinatario in data 9.3.2020.
1.14. Ne consegue che, una volta perfezionate le notifiche nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’istanza del difensore dei ricorrenti volta alla concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso a COGNOME NOME era ultronea e conseguentemente lo era anche l’ordinanza interlocutoria del 20.1.2021, con cui era stato assegnato il termine di ulteriori 180 giorni per la notifica a COGNOME NOME.
Accertata la regolarità della notifica a NOME e COGNOME NOME, va esaminato il merito del ricorso.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 331 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il gravame per omessa notifica dell’atto di rinnovazione dell’appello alla litisconsorte necessaria COGNOME NOME; i ricorrenti evidenziano che, in seguito all’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello, avvenuto con ordinanza del 23.11.2017, la notifica era stata regolarmente effettuata ai litisconsorti necessari COGNOME NOME e COGNOME NOME nel termine assegnato dalla Corte distrettuale. In particolare, la notifica sarebbe stata effettuata sia a mezzo raccomandata a/r internazionale in data 27.11.2017, regolarmente ricevuta dai destinatari, sia ai sensi dell’art.4 del Regolamento Europeo N. 1393/2007.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 18.10.2017, preso atto che non era pervenuta la prova della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari COGNOME NOME e COGNOME NOME, con ordinanza del 23.11.2017 aveva disposto la rinnovazione della notifica nei loro confronti con termine fino al 22.1.2018, rinviando all’udienza del 31.5.2018.
La Corte, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello per omessa rinnovazione della notifica a COGNOME NOME nel termine indicato dal collegio.
2.4. La decisione è errata.
2.5. Dall’esame degli atti processuali risulta che l’ordine di rinnovazione della notifica è stato regolarmente adempiuto nel termine stabilito dalla Corte d’appello.
2.6. Risulta, infatti, che gli appellanti hanno rinnovato la notifica dell’atto d’appello sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, con richiesta di notifica all’RAGIONE_SOCIALE in data 27.11.2017, sia ai sensi dell’art.4 del Regolamento N.1393/2017.
2.7. Risulta agli atti il deposito della cartolina di ritorno sottoscritta da entrambi i destinatari, anche se manca la data di ricezione dell’atto da parte di COGNOME NOME.
2.8. L’appellante ha provveduto, inoltre, nei termini assegnati al collegio, in data 29.11.2017, ad effettuare la notifica anche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo N.1393/2007, ma la Royal Court of Justice ha restituito soltanto l’atto notificato a NOME in data 10.1.2018, mentre non ha restituito il modulo standard dell’allegato I relativo a COGNOME NOME.
2.9. A mente del primo comma dell’art. 9 del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007, la data della notificazione o della comunicazione cui fare riferimento per l’individuazione del momento
perfezionativo della stessa è quella in cui l’atto è stato notificato, o comunicato, secondo la legge dello Stato membro richiesto.
2.10. Il secondo comma del richiamato art. 9 precisa che, nell’ipotesi in cui un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione per l’avvenuta notifica è quella fissata dalla legge dello stato mittente.
2.11. La ratio è sempre quella di garantire l’effettività della notificazione, almeno con riguardo alla parte notificante, che viene così sottratta all’alea di eventuali disfunzioni da parte delle autorità cui è demandata l’esecuzione della stessa. Insomma, anche le notifiche transfrontaliere si uniformano al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui il notificante non deve sopportare il ritardo del disservizio postale o della negligenza del funzionario estero.
2.12. Osserva il collegio che proprio in tema di notifica all’estero, la Corte Costituzionale aveva anticipato il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario, prima delle note sentenze n. 477 del 26/11/2002 e n. 28 del 23 gennaio 2004.
Già con la sentenza n. 10 del 1978, la Corte Costituzionale aveva affermato che i termini entro i quali le attività di difesa debbono essere svolte non possono iniziare se non da atti e fatti che siano effettivamente venuti a conoscenza degli interessati; pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 143 ultimo comma c.p.c., secondo cui, nei casi previsti dal precedente art. 142, le notificazioni eseguite ai non residenti, né dimoranti, né domiciliati nella Repubblica si hanno per eseguite, con presunzione di conoscenza “iuris et iure”, nel ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle formalità prescritte. Detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 24
cost., nella parte in cui non prevede che la sua applicazione sia subordinata all’accertata impossibilità di eseguire le notificazioni stesse nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 20002/02/1978.
Il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, nel caso di notificazione all’estero, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario si coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
Successivamente, con sentenza del 3.3.1994, n.69, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 142 comma 3, 143 comma 3 e 680 comma 1 c.p.c., nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro conservativo entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione, anche quando tale adempimento debba essere seguito all’estero, comportano un’irragionevole limitazione del diritto di agire e facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi invece alle autorità straniere.
Anche nella Convenzione dell’Aja del 1965 sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, si distingue il momento della ‘trasmissione’ dell’atto dallo Stato mittente allo stato richiesto, da quello della sua ‘notificazione’ al destinatario: per quanto riguarda la notificazione al destinatario, la Convenzione si limita a stabilire che debbano essere seguite le regole previste dalla legge dello Stato richiesto o, eventualmente, le forme indicate dal richiedente purché non incompatibili con la legge dello Stato richiesto.
Il nostro ordinamento processuale, dopo i noti sviluppi giurisprudenziali e normativi sul punto, tiene ben distinti il momento
della perfezione della notifica per la parte istante e quello di produzione dell’efficacia per il destinatario.
Ne consegue che, in riferimento ad un atto da notificarsi a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, il giudice italiano sarà comunque tenuto a ragguagliare la tempestività della notificazione al momento perfezionativo per la parte istante, da individuare nella trasmissione all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare all’organo ricevente.
Il notificante dovrà, invece attivarsi, attraverso richieste all’Autorità Centrale al fine di verificare le ragioni per le quali il certificato di avvenuta notifica non era stato trasmesso.
A tali principi non si è attenuta la Corte di merito, che, pur in presenza di una notifica regolarmente effettuata nel termine prescritto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 22 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
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