Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5806 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20749/2019 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO -ricorrenti- contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 891/2018 depositata il 14/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi fli altri motivi.
Premesso che:
1.NOME COGNOME, proprietario di un fondo edificato in Isola Del Gran Sasso, convenne davanti al Tribunale di Teramo NOME e NOME COGNOME chiedendo fossero condannati alla rimozione di opere realizzate sul loro fondo, confinante con quello di esso attore, a distanza inferiore a quella di legge tra edifici e dal confine e che fossero altresì condannati al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le domande originarie;
2.avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME, NOME e NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME. Il ricorso è affidato ad otto motivi;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
4.la Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi gli altri; considerato in via assolutamente preliminare che:
1.non risulta essere stata data comunicazione al difensore dei ricorrenti, avvocato NOME COGNOME dell’avviso di fissazione dell’udienza;
da documentazione di Cancelleria risulta che, alla data del 25 novembre 2024, l’avvocato COGNOMEnon presente nel registro Reginde’ , che la comunicazione alle parti a cura della Polizia Municipale di Ciampino non ha avuto esito, che NOME COGNOME è deceduta;
occorre mandare alla Cancelleria perché venga accertato, presso il Consiglio Nazionale Forense, se alla data del 16 luglio 2019 -data di deposito del ricorsol’avvocato NOME COGNOME era iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti e perché si provveda alla comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza pubblica, alla quale la causa deve essere
rinviata, ai ricorrenti NOME e NOME COGNOME e agli eredi di NOME COGNOME a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme del codice di procedura civile;
PQM
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui in premessa sub 3. Roma 13 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME