Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35415 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3185/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 14/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 3185 del 2019 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la sanzione dell’importo di Euro 400.000, inflittagli da RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’ art. 187 ter comma 1 t.u.f., per avere, nell’ambito della trattativa avviata dal gruppo da lui rappresentato per l’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza di RAGIONE_SOCIALE, rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa, in data 22/5/2009, nonché diffuso un comunicato nello stesso giorno, aventi ad oggetto il possesso, da parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto, diffondendo così informazioni suscettibili di fornire al mercato indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo delle azioni RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello ha dichiarato la tardività dell’opposizione perché ha ritenuto valida la notifica della sanzione effettuata, ex art. 143 cod. proc. civ., presso la casa comunale di Pergola, ultima residenza in Italia dell’incolpato: ha rimarcato, infatti, che COGNOME si è trasferito all’estero senza comunicare all’Autorità consolare italiana in Austria, oltre che al comune di ultima residenza, il luogo della sua nuova residenza, come previsto dall’art. 31 disp. att. cod. civ., non risultando sufficien te, allo scopo, l’iscrizione all’AIRE , peraltro in un paese diverso dall’Austria e risultando, perciò, non esigibili ulteriori ricerche, né opponibile il trasferimento alla RAGIONE_SOCIALE notificante.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, a cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 cod. proc. civ., dell’articolo 6 della legge 470/88, degli articoli 44 comma primo del codice civile e 31 disp. att. cod. civ., del l’art. 187 septies del t.u.f., per avere la Corte d’Appello ritenuta valida e rituale la notifica della sanzione eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 143 cod. proc. civ. nel suo originario paese di residenza in Italia, sebbene egli fosse iscritto all’Aire e avesse trasferito la sua residenza in Austria; in particolare, la Corte d’appello avrebbe infondatamente escluso il vizio della notifica sebbene il Consolato e la RAGIONE_SOCIALE notificante avessero omesso una diligente verifica della sua nuova residenza.
1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto deve qui rimarcarsi che la ritualità della notifica della sanzione, in quanto relativa ad un atto del procedimento amministrativo, è oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, perciò, come tale, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, in riferimento alle norme applicabili alla notifica stessa (Cass. Sez. 1, n. 1092 del 19/01/2005; Sez. 2, n. 14526 del 14/08/2012).
Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che COGNOME risultava iscritto all’AIRE, ma quale residente in Svizzera, nel comune di San Gallo; come ribadito dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente, alla data della notifica, nel 2013, il Consolato italiano in Svizzera aveva riscontrato che egli si era trasferito sin dal 2011 in Austria, senza comunicare in quale comune, tant’è che era stata chiesta la
cancellazione del suo nominativo dal registro per irreperibilità; neppure la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna ha potuto individuare il nuovo indirizzo di residenza.
In particolare, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto correttamente utilizzata la procedura dell’art. 143 cod. proc. civ. in quanto l’asserito trasferimento della residenza all’estero non è risultat o opponibile alla RAGIONE_SOCIALE notificante , ai sensi dell’art. 44 cod. civ : di là delle disposte ricerche, infatti, vi è che certamente COGNOME non aveva effettuato alcuna dichiarazione ex art. 31 disp. att. cod. civ. nel suo paese di ultima residenza in Italia, dove è poi risultato irreperibile.
In materia di trasferimento di residenza all’estero, l’art. 6 della legge 27/10/1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero), prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero debbano farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione (primo comma) e, se residenti all’estero, in caso di nuovo trasferimento della residenza o dell’abitazione, entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione (terzo comma).
Come stabilito da questa Corte, la regola va però coordinata con quanto prescritto dall’art. 31 disp. att. cod. civ., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale; nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Ai fini della invalidità della notifica, pertanto, non basta che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art.
44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza; in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza devono, infatti, avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass. Sez. 1, n. 17752 del 30/07/2009).
Tale principio va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all’estero , perché l’ art. 6 legge n. 470 del 1988, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all’art. 31 disp. att. cod. civ., né ne ha determinato la tacita abrogazione. Consegue che l’adempimento di cui all’art. 6 legge n. 470 del 1988 non è sostitutivo di quello – distinto ed ulteriore – richiesto dall’art. 31 disp. att. cod. civ. per l’immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello spostamento della residenza, come p rescritto dall’art. 44 cod. civ. (così, Cass. Sez. 3, n. 21922 del 21/09/2017).
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha correttamente applicato i suesposti principi, sicché la sentenza risulta immune da censura.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della seconda