SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12874 2025 – N. R.G. 00049097 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
sent.
R.G.
Numero Cron.
Numero Rep. Numero Rep.
sent.
R.G.
Numero Cron.
R E P U B B L I C I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr NOME COGNOME in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 49097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all’odierna udienza all’esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), , il quale ha conferito procura allegata telematicamente all’atto di citazione introduttivo all’Avv. NOME COGNOME eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO C.F.
OPPONENTE
E
(di seguito, anche, ‘ ) (piva rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti da considerarsi allegata alla comparsa di costituzione a dagli avvocati dagli, dagli avvocati NOME COGNOME del Foro di Milano e NOME COGNOME del Foro di Roma,con elezione di domicilio digitale alla PEC e presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE con sede in Bologna, INDIRIZZO
INDIRIZZO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data 4 novembre 2024 (doc. 1), la ha intimato al Sig. il pagamento del complessivo importo di € 11.407,91 ‘oltre al costo di notifica del presente atto, a CPA e IVA (se dovuta), agli interessi sulla sola sorte capitale dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo e alle spese successive occorrende’
Veniva proposta opposizione all’atto di precetto in quanto secondo l’opponente ,lo stesso,oltre ad essere nullo è privo di fondamento, per tutti i seguenti motivi:
1. Mancata notifica del titolo esecutivo
2 superamento dell’accordo di mediazione del 10 giugno 2021 e sulla conseguente insussistenza del diritto della di agire in executivis.
3 erroneità dell’importo precettato
Parte opponente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare disporre ai sensi dell’art 624 c.p.c. inaudita altera parte ovvero, in subordine, all’esito della prima udienza, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo; 2) nel merito, dichiarare la nullità del precetto per non essere stato preceduto dalla valida notifica del titolo esecutivo, ovvero, per le tutte le ragioni qui esposte dichiarare che con riferimento al verbale di mediazione del 10 giugno 2021 la non ha diritto di agire esecutivamente, in entrambi i casi con integrale accoglimento della presente opposizione;
in subordine, dichiarare che la ha diritto ad agire solo per l’importo inferiore, rispetto a quello precettato, che sarà ritenuto come effettivamente dovuto, ed in
ogni caso non superiore ad € 10.171,91, con conseguente accoglimento parziale della presente opposizione 4) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi ex D.M. 55/14, oltre forfait spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale argomentava in risposta nella propria comparsa e rassegnava e seguenti conclusioni
Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via preliminare: 1) rigettare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto di precetto notificato in data 4.11.2024 al
Sig.
; Nel merito: 1) rigettare l’opposizione proposta dal Sig.
, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa; 2) in
ogni caso accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto al pagamento in
favore di
dell’importo oggetto di atto di precetto pari ad euro 11.407,91, oltre al costo di notifica del presente atto, a CPA e IVA (se dovuta), agli interessi sulla sola sorte capitale dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo, oltre spese di notifica, nonché le spese e diritti successivi, ovvero del maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa e, per l’effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore di del predetto
importo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Veniva fissata ad hoc udienza per provvedere sulla domanda di sospensione dalla quale emergeva che era’ opportuno rinviare la decisione alla prima udienza di comparizione delle parti, quella per la trattazione del merito.
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell’art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La domanda di sospensione è assorbita dalla presente decisione
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell’opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall’opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell’atto di opposizione. Nel caso in questione, l’opposizione, va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c poiché l’opponente ha lamentato una mancata notificazione del titolo esecutivo.
Le altre motivazioni addotte vanno qualificate ai sensi dell’art. 615 c.p.c
Così intesa l’azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell’opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d’ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Per quanto riguarda l’eccezione sulla notificazione del titolo esecutivo la stessa va accolta e risulta anche essere assorbente.
Va immediatamente rilevato che l”opponente è conduttore dell’immobile di proprietà dell’opposta in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale ed è essendo titolare di un’Impresa Individuale, è un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
Tale domicilio digitale ( risulta regolarmente presente nel Pubblico Registro RAGIONE_SOCIALE (doc. 4 allegato alla prima memoria 171 ter c.p.c.), laddove può reperirsi semplicemente digitando il codice fiscale dell’opposto;
Va poi rilevato che dal 6 luglio 2023 è attivo per la ricerca anche l’indice Nazionale dei domicili digitali
In forza delle previsioni dell’art. 3 -ter L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, dovranno obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque, a oggi, di un indirizzo PEC) che risulti presente nel suddetto elenco . In pratica, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, sarà necessario verificarne la presenza nell’INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale.In caso di riscontro positivo, si dovrà obbligatoriamente notificare a mezzo PEC all’indirizzo risultante della ricerca; qualora tale notifica abbia esito negativo, o sia impossibile, si potrà procedere con la notifica ‘tradizionale’ (cartacea) tramite UNEP, ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. dell’infruttuosità del procedimento via pec. Nell sono inseriti automaticamente anche i domicili digitali dei professionisti iscritti nell’INI -PEC, che, per gli avvocati, coincidono con gli indirizzi PEC comunicati all’Ordine; rimane comunque facoltà del professionista di eleggerne uno diverso destinato alle comunicazioni/notificazioni di natura personale
Nel caso in questione è fuori dubbio che l’opposto avrebbe dovuto procedere alla notificazione secondo quanto sopra stabilito ed infatti ad eccezione del titolo esecutivo è emerso chiaramente in quanto pacifico ed ammesso anche dall’opposto che l’indirizzo
p.e.c., del resto, è stato puntualmente utilizzato da parte opposta per la notifica dell’atto di precetto oggetto dell’odierna opposizione.
Non solo la stessa invimit aveva provveduto ad inviare comunicazioni al su detto indirizzo P.E.C. ANCHE SUBITO PRIMA DELLA NOTIFICA EX ARTT. 143 C.P.C. .
Tra l’altro l’opposto non potrà invocare neppure la proroga voluta dal legislatore che ha fatto slittare i termini per l’entrata a regime di tale notificazione digitale per la piena consapevolezza circa l’esistenza della pec.
E’ noto che la mancata attivazione dell’«area web riservata» da parte del
ha a creato intoppo nella rivoluzione digitale delle notifiche eseguite dagli avvocati nel processo civile ed è stata prorogata a tutto il 2024, la possibilità per gli avvocati civilisti di effettuare, con modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta), le notifiche degli atti nei procedimenti civili, qualora la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC-Q) non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario.
Il rimedio temporaneo, introdotto dal cd. decreto Milleproroghe, era più che mai necessario, perché, per l’appunto, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale ( ) che deve disciplinare l’inserimento dell’atto da notificare digitalmente nell’«area web riservata», secondo quanto previsto dall’art. 359 del Codice della crisi d’impresa. Il legislatore è intervenuto con il comma 5bis dell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. decreto Milleproroghe), inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, per fare slittare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il
termine entro il quale è ancora possibile per gli avvocati effettuare, con modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta), le notifiche degli atti nei procedimenti civili , nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC-Q) non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario . Dunque, fino al 31 dicembre 2024 , quando la notifica ai sensi dell’art. 3 -ter, comma 1, della legge n. 53/1994, non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona , per il soggetto notificante , nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante PEC.
In caso di esito negativo della notifica via PEC – eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31 dicembre 2023: l’intervento del legislatore è stato dettato dall’esigenza di evitare intralci alla regolare instaurazione o prosecuzione dei processi civili, in linea con gli obiettivi PNRR sull’efficace attuazione della riforma del processo civile e sullo smaltimento dei procedimenti arretrati: con la proroga dell’applicazione dell’art. 4 -ter del D.L n. 51/2023, dunque, si chiarisce che, nell’ipotesi di mancato recapito della PEC per causa imputabile al destinatario, il difensore può eseguire la notifica con le modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta) e che il tentativo di notifica vale , per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica , evitando, ad esempio, il maturare di decadenze a suo carico
.Nel caso in questione parte opposta ha riferito che ‘non avendo rinvenuto la pec del sig. , lo scrivente difensore ha proceduto secondo una delle altre modalità previste dalla legge, ossia mediante notifica a mezzo Unep’
Trattasi di giustificazione non idonea a superare quanto stabilito recentemente dalla legge in tema di notificazione digitale e trattasi di giustificazione non meritevole della
proroga concessa dal legislatore poichè emerge chiaramente che l’opposto ha effettivamente errato quando non ha rinvenuto l’indirizzo della pec (di fatto esistente e presente nel sistema)
Inoltre la motivazione addotta dall’opposto non è idonea a consentire allo stesso di rivolgersi all’ufficiale giudiziario.
Tra l’altro, qualora volesse darsi per ‘buona’ la soluzione adottata , in nessun caso (si conviene con l’opponente) avrebbe potuto validamente notificare il titolo esecutivo ai sensi dell’art. 143 c.p.c, poiché il non era irreperibile .
Si ritiene quindi che la notificazione del titolo non si è perfezionata e la domanda principale va quindi accolta ed il precetto va dichiarato nullo per la mancata notificazione del titolo esecutivo.
Le spese sono compensate . Si ritiene che la recente riforma e le proroghe della sua attuazione abbiano creato confusione e generato difficoltà interpretative nell’utenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
Accoglie l’opposizione e dichiara la nullità dell’atto di precetto opposto.
Le spese sono compensate
Roma 19.09.2025 il giudice
NOME COGNOME