Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31885 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
Oggetto: conto corrente mutuo
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso la soc. RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2944/2018, pubblicata il 26.10.2018, notificata il 14.6.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 .11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed i garanti NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE, avanti al Tribunale di Verona, chiedendo
l’accertamento dell’illegittima applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, in relazione a un contratto di conto corrente con apertura di credito ed a due contratti di mutui ipotecari, nonché dell’invalidità delle fideiussioni prestate (con richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite).
Il Tribunale adito, con sentenza notificata in data 15 febbraio 2018, rigettava le domande attoree e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite nonché di consulenza tecnica d’ufficio.
Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia.
Con la sentenza, qui impugnata, la Corte dichiarava inammissibile l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte dopo aver osservato che:
la Banca appellata aveva provveduto a valida notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve per impugnare, a mente dell’art. 326 c.p.c., in data 15 febbraio 2018;
gli appellanti avevano provveduto a notificare l’atto d’appello, con modalità telematiche, la sera del 19 marzo 2018, con notifica inviata dal loro difensore alle 22:47:51; statuiva che:
a fronte di notifica con modalità telematiche richiesta dopo le 21.00, la notifica si intende perfezionata necessariamente alle 7.00 del giorno successivo, come disposto dall’art. 16-septies del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n. 231/2012);
il chiaro dettato di tale regola speciale, riservata alla digitalizzazione degli atti, diretta a disciplinare i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell’attività notificatoria eseguita con modalità telematiche, escludeva che potesse trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, giustificato dall’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio
sottratte al suo controllo (Cass. 21/9/2017 n. 21915; 22/12/2017 n. 30766; 30/8/2018 n. 21445);
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME, hanno presentato ricorso con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
1. Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis l.n.53/94 in relazione al principio di cui all’ordinanza n. 477/2002 della Corte Costituzionale ed alla decisione n. 75/2019 della medesima Corte nella parte in cui dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies d.l. n. 179/2012 e successive notifiche, nella parte in cui prevede che la notifica va eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta è generata dopo le 21 ed entro le 24 ore si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della ricevuta. Deduceva, inoltre, che nel giudizio di rinvio fossero esaminati anche i motivi proposti con l’appello ritenuto inammissibile dalla Corte.
1.1 La censura è fondata. L’art. 16 quater, comma 3, d.l. n. 179/ 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”. L’art. 16 septies d.l. n. 179 cit. ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall’art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore
21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Ora, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75/2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha «dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – l’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 (conv., con modif., in l. n. 221/2012), inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b), d.l. n. 90/2014 (conv., con modif., in l. n. 114/2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta». In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16 septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel
notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass., n. 4712/ 2020; Cass., n. 12050/2020). La Corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva perché perfezionatasi anche nei confronti del mittente alle ore 7 del giorno successivo, non si è, evidentemente, attenuta alla conclusione sopra esposta.
Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione