Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8863 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10375/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente, controricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME -per le notificazioni e comunicazioni, indirizzo PEC: EMAIL,
-controricorrenti, ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 286/2019 depositata il 07/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Uditi i difensori del ricorrente, avv. NOME COGNOME e dei ricorrenti incidentali, avv. NOME COGNOME
Udite le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Lucca convenendo in giudizio NOME COGNOME e chiedendo l’emissione di sentenza ex art.2932 c.c., sostitutiva del contratto di compravendita alla cui stipula le parti si erano obbligate con il contratto preliminare del 4.3.2005 (l’attore come affermato promissario acquirente e la convenuta come pretesa promittente venditrice). Il processo, interrotto per il decesso di NOME COGNOME dopo la notificazione dell’atto introduttivo, era stato ritualmente riassunto con costituzione degli eredi della convenuta, signori COGNOME i quali avevano disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto preliminare che era stato prodotto dall’attore in copia. Disposta una consulenza tecnica grafologica sulla copia per verificare l’autenticità della firma e respinta la richiesta di rinnovazione della CTU, formulata dall’attore per la verifica della sottoscrizione sull’originale -che si dichiarava disponibile a consegnare al Tecnico d’Ufficio- e con l’utilizzo di un maggior numero di scritture di comparazione, il Tribunale di Lucca aveva respinto la domanda per mancanza di autenticità della sottoscrizione solo apparentemente riferibile alla promittente venditrice.
NOME COGNOME aveva proposto appello, producendo l’originale del contratto preliminare e lamentando che il primo Giudice aveva aderito alle conclusioni della consulenza tecnica eseguita sulla copia del documento, senza rispondere alle precise osservazioni critiche rivolte all’elaborato e senza rinnovare la consulenza per la supposta irrilevanza della differenza tra originale e copia. Costituitosi il contraddittorio con gli eredi di NOME COGNOME i quali avevano eccepito l’intervenuta decadenza della controparte dal diritto di impugnare per intervenuto decorso del termine breve dalla data della notificazione, su loro impulso, della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Firenze, senza esaminare l’eccezione di decadenza, aveva respinto l’impugnazione per le seguenti considerazioni: -l’appellante ha prodotto l’originale del contratto preliminare solo in grado di appello, in violazione dell’art.345 c.p.c. non avendo il Raffaelli allegato alcun motivo per la mancata tempestiva produzione del documento in primo grado; -dal semplice raffronto tra la copia e l’originale del documento in contestazione la firma attribuita a NOME COGNOME è la medesima; -le conclusioni cui è giunto il CTU nominato nel giudizio di primo grado non richiedono comunque approfondimenti; il Tecnico aveva infatti evidenziato di aver considerato le critiche sollevate dal consulente di parte dell’attore, disattendendole perché non condivisibili, e di aver verificato in termini di totale certezza la falsità della firma apparentemente riferibile a NOME COGNOME per ‘la presenza di numerose divergenze morfo-dinamiche, qualitativamente rilevanti e di oggettiva pregnanza segnaletica, rispetto alle olografe comparate’, aggiungendo che la verifica sull’originale non avrebbe potuto che fornire ulteriori elementi a supporto delle conclusioni già raggiunte; -ne consegue che il contratto preliminare in data
4.3.2005, apparentemente riferibile alla promittente venditrice, non può avere esecuzione coattiva ex art.2932 c.c.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a sette motivi.
Hanno resistito con controricorso i signori COGNOME che hanno proposto altresì ricorso incidentale per aver violato la Corte d’Appello di Firenze il disposto degli artt.325, 326 e 327 c.p.c., decidendo nel merito l’appello nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per impugnazione intempestiva. COGNOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale delle controparti.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi (quanto all’incidentale, per assenza di documentazione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ necessario esaminare prima di tutto l’eccezione di giudicato, in tesi formatosi per intempestiva impugnazione della sentenza di primo grado effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla sua notificazione, già articolata in sede di appello ma non esaminata dalla Corte di merito, rilevabile d’ufficio a prescindere dalla sua riproposizione con ricorso incidentale dai resistenti- ricorso incidentale peraltro ammissibile, contrariamente all’assunto del ricorrente principale, perché l’interesse dei resistenti, vittoriosi all’esito del giudizio di secondo grado, a reiterare la questione dell’inammissibilità dell’appello sorge dal ricorso principale proposto da NOME COGNOME per rimettere in discussione la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze-.
Non si può affermare sussistente, infatti, una decisione implicita sulla contestata tempestività dell’appello per il solo fatto che sia intervenuta la valutazione del merito dell’appello, attese le contrapposte posizioni delle parti sul punto in alcun modo valutate nella sentenza ricorsa, che sembra aver piuttosto aver fatto ricorso, pur impropriamente, al principio della ragione più liquida -cfr., sul punto, Cass. n.24750/2022, la quale ha precisato che ‘…Non costituisce decisione implicita quella di merito adottata senza espressa pronunzia sulla tempestività o meno dell’azione giudiziaria rispetto ad una decadenza sostanziale comminata dalla legge’-
.
La rilevabilità d’ufficio della questione di rito non decisa nella fase d’appello esclude, da una parte, la necessità del preventivo esame del ricorso principale, secondo l’orientamento interpretativo di legittimità ancora evidenziato da Cass. a SSUU n.7381/2013 -secondo cui ‘In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, l’improponibilità dell’appello, comunque rigettato, in relazione all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul
presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte’ solo ‘laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito’ e solo in tal caso il ‘ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale’-, al quale sono conformi le pronunce successive; dall’altra permette a questa Corte l’esame degli atti processuali, al di là del richiamo di essi nel ricorso -principale e incidentale- al fine della piena e corretta verifica della questione officiosa.
In concreto, è contenuto nel fascicolo di parte ricorrente formato per il giudizio di cassazione il ‘Fascicoletto C’, allegato ex art.370-372 c.p.c. al controricorso a ricorso incidentale, contenente ‘Sub A) stampa con autentica file notificato COGNOME.pdf (vedi anche supporto usb allegato); Sub B) Stampa con autentica file originale sentenza depositata nel fascicolo informatico 1764/2015 RG Tribunale di Lucca File:1004-17.pdf (vedi anche supporto usb allegato)’. Nel fascicolo sono contenuti sub A): la sentenza del Tribunale di Lucca n.1004/2017, con il timbro di ‘depositato in cancelleria’ in data 9 maggio 2017, la relata di notifica via PEC (ricevuta alle ore 19,05) e la copia del messaggio di posta certificata, entrambi in data 1.6.2017; un ‘Indice Impronte’, con allegato ampio prospetto informativo, relativo alla sentenzapetrucci.pdf, formato nel giugno 2019; una asseverazione di conformità della copia cartacea del messaggio PEC, della relata di notifica e della sentenza a quanto ricevuto il giorno 1.6.2019 (rectius, 1.6.2017) alle ore 19.05. Sub B): la sentenza del Tribunale di Lucca con il timbro di depositato; la copia della schermata ‘Tribunale di Lucca-Area civile-Sezione Unicafascicolo 2015/00001764’; ancora un indice impronte elaborato in data 10 giugno 2019 con il relativo calcolo riguardante la sentenza di primo grado; l’attestazione che la sentenza sub B) è duplicato informatico depositato dal Giudice di primo grado, conforme all’originale informatico contenuto nel fascicolo telematico. Vi è infine nel fascicoletto il supporto USB, riferibile sia alla documentazione sub A che a quella sub B).
Al contrario da quanto rilevato dal PG, la copia della sentenza di primo grado notificata via PEC è quindi in atti.
Il difensore di NOME COGNOME non mette del resto in discussione il fatto di aver ricevuto notifica via PEC di un documento qualificato dalla controparte come ‘sentenza di primo grado’ ma -come già era avvenuto nell’ambito del giudizio di appello, ove la questione della decadenza dall’impugnazione per decorso del termine per impugnare era stata già sollevata e discussa tra le parti- contesta che detto documento fosse il duplicato informatico della sentenza n.1004/2017 emessa in data
9.5.2017 dal Tribunale di Lucca, perché il codice hash riportato non risulterebbe corrispondere all’originale informatico depositato dal Giudice di primo grado nel fascicolo informatico n.1746/15 RG Tribunale di Lucca; da ciò conseguirebbe, secondo il ricorrente principale, l’esclusione della notificazione del duplicato informatico asserito dalla controparte, che avrebbe in sostanza trasmesso una copia irrituale della sentenza, di incerta origine e formazione, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
I rilievi del ricorrente per affermare l’assenza di notifica di un documento corrispondente effettivamente alla sentenza del Tribunale di Lucca oggetto di impugnazione non sono condivisibili.
Si deve infatti osservare che: ‘In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione. …’ -così Cass. n.23396/2023-; ‘In tema di notifica telematica della sentenza di primo grado, la mancata indicazione dell’estensione “pdf” del documento informatico, pur esattamente individuato attraverso il riferimento alla stessa sentenza, la cui conformità sia stata attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dall’art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modd. dalla l. n. 221 del 2012, non incide sulla validità della notificazione, che risulta perciò idonea a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione’ Cass. 32774/2022: alla cui motivazione pure si rimanda per la ricostruzione della normativa in materia di notificazione a mezzo pec-.
Nel caso di specie è stata effettivamente notificata in data 1.6.2017 via PEC la sentenza n.1004/2017 del Tribunale di Lucca, depositata il 9.5.2017, della quale il difensore notificante ha attestato trattarsi di duplicato informatico estratto dal ‘fascicolo informatico relativo al procedimento recante RG n.1764/15 (SentenzaPetrucci.pdf)’; il duplicato informatico oggetto di notifica è in concreto perfettamente corrispondente alla sentenza n.1004/2017 in tutte le sue parti; nella relata si specifica che la notifica viene effettuata ‘ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini del passaggio in giudicato’; destinataria della notificazione è l’avv. NOME COGNOME in qualità di procuratore e difensore di NOME COGNOME.
Il destinatario specifico della notificazione era pertanto certamente in grado di percepire non solo la riferibilità della sentenza allegata al contenzioso con essa conclusosi, specificamente indicato, già pendente avanti al Tribunale di Lucca, ma anche il contenuto del provvedimento e, in modo chiaro, l’intenzione di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione: il fatto che vi fosse o
meno l’indicazione dell’impronta hash (non più richiesta dopo la riforma dell’art.19 ter DGSIA (Decreto del 28 dicembre 2015 del Direttore generale dei Sistemi Informativi Autorizzati, pubblicato su GU del 7 gennaio 2016) e che questa fosse o meno corretta non poteva determinare alcuna incertezza sui dati sopra indicati né poteva sollevare dubbi sulla riferibilità della sentenza notificata al procedimento richiamato e alla rispondenza del suo contenuto all’originale, dubbi che sarebbero stati del resto facilmente dirimibili attraverso un verifica con accesso al fascicolo telematico -che avrebbe permesso di riscontrare l’effettiva, piena coincidenza tra la sentenza pubblicata e quella notificata-.
Rispetto alla data di notificazione della sentenza, indubitabilmente coincidente con la sentenza n.1004/2017 del Tribunale di Lucca, l’appello è stato proposto oltre il termine breve di 30 giorni disciplinato agli art.325-326 c.p.c.: a fronte della notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 1.6.2017 l’atto di citazione in appello è stato notificato in data 16.11.2017, quando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato.
Il Giudizio di appello non avrebbe potuto e dovuto essere svolto e non possono essere esaminati i motivi di ricorso principale proposti da NOME COGNOME.
Si cassa pertanto senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 7.2.2019 per improseguibilità del giudizio di appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; le spese del giudizio di appello rimangono a carico di NOME COGNOME, quantificate in complessivi € 10.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (come già disposto nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze); le spese del giudizio di legittimità si pongono a carico di NOME COGNOME e si liquidano come in dispositivo.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di NOME COGNOME di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione cassa senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.286/2019 in data 7.2.2019 per improseguibilità del giudizio di appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.1004/2017 del Tribunale di Lucca;
determina l’entità delle spese processuali del giudizio di appello a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, poste a carico di NOME COGNOME che viene condannato al loro pagamento, in €10.700,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME e NOME COGNOME e le liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3