Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7152-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 682/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/12/2022 R.G.N. 65/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento, in favore della lavoratrice, d ella somma di euro € 21.141,07 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese;
la Corte territoriale -in sintesi e per quanto qui rileva -ha rigettato il motivo di gravame con cui l’RAGIONE_SOCIALE, costituitasi tardivamente in primo grado, lamentava la nullità della notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio ‘per non avere la parte ricorrente prodotto nel fascicolo telematico la prova mediante file .eml di avvenuta consegna della notifica’;
la Corte ha argomentato: ‘Il primo giudice ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ancorché la prova della notifica fosse stata fornita in cd. formato analogico. A fronte della doglianza riproposta in appello, parte resistente, costituendosi nel presente giudizio di appello, ha depositato in data 12.4.2022 la prova telematica della notifica telematica del ricorso di primo grado avvenuta il 17.9.2018.
Trattasi di documentazione assumibile e che viene acquisita anche ex artt. 421-437 c.p.c. in quanto la necessità di produrla è sorta solo per effetto del motivo di appello e trattasi di documentazione indispensabile, in quanto decisiva, per statuire in ordine al motivo in esame. In definitiva, alla luce della prova telematica della notifica telematica del ricorso di primo grado, deve confermarsi la validità della notifica del ricorso di primo grado medesimo, con conseguente rigetto del motivo in esame. Né del resto, una volta accertata la validità della notifica in questione, risultano specificamente allegati e
provati altri motivi che abbiano impedito all’RAGIONE_SOCIALE di venire tempestivamente a conoscenza dell’atto in questione.’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un motivo ; ha resistito con controricorso l’intimata;
entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
con il motivo di ricorso si denuncia: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis della L. 53/1994, l’art. 18 DM 44/2011, l’art. 22 D.L. 82/2005 e art. 6 DPR 68/2005) in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver considerato ‘provata la notifica con la produzione dei certificati solo in sede di appello, e non con l’atto introduttivo, bensì solo successivamente’;
la censura non può trovare accoglimento;
2.1. rappresenta generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (tra molte v. Cass. SS.UU. n. 20685 del 2018, con la giurisprudenza citata al punto 27), quello secondo cui nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio; pertanto, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio
del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26831 del 2015; Cass. SS.UU. n. 11141 del 2015);
2.2. i n ogni caso, poi, nell’ipotesi di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (v. Cass. n. 20214 del 2021, che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica);
inoltre, Cass. n. 16189 del 2023 ha avuto cura di precisare che nell’ipotesi in cui ‘la notifica telematica concerna l’atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell’atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale’;
peraltro, in caso di notificazione a mezzo EMAIL, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario (cfr. Cass. n. 15001 del 2021; Cass. n. 2225 del 2022).
2.3. nella specie, parte ricorrente non evidenzia in qual modo la pretesa violazione delle disposizioni che regolano le forme digitali nella notificazione a mezzo EMAIL abbia potuto pregiudicare il suo diritto di difesa per non avere potuto avere conoscenza del l’atto notificato; parte ricorrente, poi, neanche
confuta adeguatamente l’accertamento compiuto dalla Corte del merito circa ‘la validità della notifica del ricorso di primo grado’, mediante l’acquisizione della ‘prova telematica della notifica telematica del ricorso di primo grado avvenuta il 17.9.2018’, effettuata con l’esercizio dei poteri di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. proprio al fine di verificare se la convenuta avesse avuto legale conoscenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio;
3. pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza, con attribuzione all’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario;
occorre, altresì, dare atto della sussistenza per la ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio