Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30252 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1549/2025 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2951/2024 depositata il 15/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato tardivo il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la sentenza di primo grado fosse stata correttamente notificata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE inserito nel registro RAGIONE_SOCIALEe PP.AA. a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, piuttosto che a quello dei funzionari costituiti ovvero presso quello indicato nell’atto come elezione di domicilio .
Avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME, già appellata, non ha svolto attività difensiva.
A seguito di formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , primo comma, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c.
La difesa erariale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima ancora di esaminare il ricorso nel merito, occorre affrontare la questione, di carattere pregiudiziale, sollevata con la proposta di definizione accelerata.
Infatti, l a proposta di definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., evidenzia quanto segue: il RAGIONE_SOCIALE nel ricorso (notificato il 10 gennaio e depositato il 22 gennaio 2025) ha dichiarato di aver impugnato, con un motivo, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE, n. 760/05/24 (R.G. 503/2023), depositata il 15 luglio 2024, indicandola tra i documenti allegati; tuttavia, tale sentenza non è stata allegata al ricorso, mentre risulta depositata la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2951/24; successivamente, in data 10 marzo 2025, il RAGIONE_SOCIALE ha depositato segnalazione di errore materiale in cui ha affermato che nel ricorso per cassazione depositato in data 22 gennaio 2025, per mero errore di dattiloscrittura, è stata indicata quale sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione la n. 760/05/24 RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE, mentre la sentenza impugnata, invece, è la n. 2951/2024 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte, depositata il 15.07.2024, avente RG n. 503/2023.
Sulla base di tali elementi, nella proposta si reputa il ricorso improcedibile, in quanto la segnalazione di errore materiale non consentirebbe di ritenere lo stesso ritualmente proposto avverso la sentenza successivamente indicata, atteso che nel ricorso si fa riferimento alla sentenza n. 760/05/24 (R.G. 503/2023), indicandola come tra gli atti depositati, e che l’indicazione di correzione che non risulta notificata alla
contro
parte, che non si è costituita -è intervenuta dopo la scadenza del termine per l’impugnazione.
In proposito si osserva che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’ erronea indicazione del numero RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame (Cass. Sez. U, 10/12/2001, n. 15603; Cass. Sez. 3, 02/12/2004, n. 22661, Cass. Sez. L, 24/03/2009, n. 7053; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 138).
3.1. Nella specie, pur a fronte RAGIONE_SOCIALE‘erronea indicazione del numero RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, è stato correttamente indicato il numero di ruolo del giudizio di appello e la data di deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Inoltre, è stata esattamente individuata la controparte, sono stati riportati i rilevanti fatti di causa e la vicenda processuale, con plurimi riferimenti al giudizio di merito, anche in ordine al primo grado. Infine, è stata regolarmente depositata agli atti la sentenza impugnata.
Ne consegue che, al di là RAGIONE_SOCIALE‘erronea indicazione del numero RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la controparte aveva tutti gli elementi per individuare senza dubbio qual è la decisione impugnata e la questione oggetto del presente giudizio, superflua, a questo punto, ogni ulteriore considerazione circa la segnalazione di errore materiale depositata agli atti.
Superata la questione pregiudiziale, con l’unico motivo il ricorso deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, commi 7, 12 e 13 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Si censura la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito che non ha condiviso i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione appellante ed ha escluso che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza dovesse essere effettuata non direttamente alla P.A., ma al dipendente costituito in giudizio ex art. 417bis c.p.c., presso l’indirizzo indicato in memoria (EMAIL), dichiarando valida la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale
di RAGIONE_SOCIALE n. 5412/2022 del 31 ottobre 2022 effettuata dalla odierna intimata, NOME COGNOME, presso l’indirizzo PEC del RAGIONE_SOCIALE, sede centrale ‘EMAIL‘. In questo modo, secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la notificazione sarebbe stata erroneamente eseguita alla parte personalmente, in quanto, come risulterebbe dalla relazione di notifica depositata agli atti, la sentenza n. 5412/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è stata notificata ‘al RAGIONE_SOCIALE Finanze RAGIONE_SOCIALE‘, senza alcuna specificazione di quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si trattasse e senza indirizzare l’atto ai funzionari a mezzo dei quali l’Amministrazione aveva partecipato al giudizio di primo grado. Inoltre, la medesima notificazione sarebbe stata eseguita ad un indirizzo PEC errato (‘EMAIL‘) , non soltanto perché diverso da quello correttamente indicato dall’Amministrazione per l’elezione di domicilio (‘EMAIL‘), ma soprattutto perché non presente nel Registro PP.AA., indicandosi quale indirizzo corretto il seguente: ‘ EMAIL ‘ .
5. La censura è fondata.
Infatti, benché l a Corte d’appello abbia ritenuto che la notificazione dovesse essere eseguita presso l’indirizzo PEC come risultante dal pubblico elenco di cui al comma 12 RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, cit., tuttavia ha omesso di verificare, sul piano RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione in contestazione, che l’indirizzo PEC utilizzato in concreto fosse effettivamente quello inserito nel predetto pubblico elenco. In tal modo, ha omesso di rilevare che, nella specie, come risulta dagli atti -che questa Corte può esaminare in ragione RAGIONE_SOCIALEo specifico vizio denunciato nel rispetto del principio di specificità (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834) -è stato utilizzato l’indirizzo PEC ‘EMAIL‘ , indicato nell ‘ elenco previsto dall ‘ art. 6ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (‘ RAGIONE_SOCIALE domicili digitali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE servizi ‘, cd. IPA), utilizzabile, a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate all’art. 16 -ter del d.l. n. 179 del 2012 nel 2020 (con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), esclusivamente in via
residuale, in caso di mancata indicazione nell ‘ elenco di cui all ‘ art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 (come pure evidenziato nella sentenza impugnata), invece che quello effettivamente censito nel registro RAGIONE_SOCIALEe PP.AA., di cui al richiamato comma 12 del l’art. 16 ( ‘ EMAIL ‘ ).
Ne consegue già solo sotto questo profilo, di rilievo assorbente, l’errone ità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, per la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione così eseguita in violazione de ll’a rt. 16, comma 12, del richiamato decreto legge, in combinato disposto con gli artt. 3bis e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, laddove si prescrive che la notificazione con modalità telematica possa essere eseguita, a pena di nullità rilevabile d’ufficio , esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da RAGIONE_SOCIALE elenchi. A tal fine, peraltro, il predetto art. 3bis , comma 5, prescrive che l’avvocato redig a la relazione di notificazione indicando, fra l’altro, « e) l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata a cui l ‘ atto viene notificato; f) l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto». Nella specie, come risulta dall’esame degli atti, nella relata di notifica è indicato l’ indirizzo PEC a cui l’atto viene notificato (per l’appunto, EMAIL ), ma viene omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; inosservanza , anch’essa prescritta a pena di nullità, che avrebbe dovuto indurre, a maggior ragione, la Corte territoriale alla puntuale verifica RAGIONE_SOCIALEa ritualità RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo PEC utilizzato.
Va, dunque, disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, cui demanda di provvedere anche sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
La Presidente
NOME COGNOME