Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4902 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
prima, cui la notifica si riferiva;
-che l’appellante non aveva documentato la notifica del ricorso di appello in rinnovazione, in una con il verbale del l’udienza del 4.2.2020 ( rectius , 5.2.2020), come disposto dalla Corte;
2.
il AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, di cui l’ultimo, riguardante il merito, suddiviso in due submotivi;
la COGNOME è rimasta intimata;
il procedimento è stato dapprima avviato a trattazione presso la sezione di cui all’art. 76, co. 1, c.p.c. , nel testo illo tempore vigente (la sezione VI civile) , la quale ha disposto l’acquisizione di due
distinte informative presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Milano; con la soppressione di quella sezione, il procedimento è giunto quindi a trattazione ordinaria camerale presso questa IV sezione della S.C. è in atti memoria difensiva del AVV_NOTAIO depositata in vista della trattazione presso la VI sezione;
CONSIDERATO CHE
1.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 415 e 435 c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che la notifica telematica per l’udienza del 5.2.2020 sarebbe stata priva del ricorso in appello, perché così non era e il rinvio era stato disposto, con l’ordine di rinnovazione, solo per il mancato rispetto dei termini a comparire, sicché la Corte territoriale avrebbe poi dovuto verificare la regolare notifica dei medesimi atti, con il verbale del 5.2.2020 e dare corso alla trattazione nel merito del processo;
2.
deve darsi preliminarmente atto che la sentenza risulta pubblicata, come da prime informative ottenute dalla Corte d’Appello di Milano, il 4.2.2021;
deve poi darsi atto che la notifica del ricorso per cassazione, secondo i documenti attestati prodotti dal RAGIONE_SOCIALE, è avvenuta in data 29.7.2021 presso il difensore della COGNOME indicato nell’epigrafe della sentenza della Corte d’Appello (AVV_NOTAIO), oltre che nei riguardi di altri due difensori (AVV_NOTAIO) che nella memoria di costituzione in appello della lavoratrice prodotta dal RAGIONE_SOCIALE sono indicati come tali;
il ricorso per cassazione è da aversi dunque per ritualmente e tempestivamente introdotto entro il semestre di legge, non risultando la notificazione della sentenza;
3.
sul piano processuale, la Corte d’Appello ha affermato che l’appellante aveva depositato « in via telematica la notifica dalla parte appellata effettuata a mezzo pec, nella quale tuttavia non si rinviene il ricorso di appello, ma solo il decreto di fissazione dell’udienza di discussione »;
tra i documenti trasmessi dalla Cancelleria della Corte territoriale -quanto all’udienza del 5.5.2020 – vi sono le copie analogiche, attestate conformi agli originali telematici dalla nota del Cancelliere, di un file ‘ eml ‘ riguardante la ricevuta di avvenuta consegna di una notifica con allegati;
tali allegati sono stati parimenti trasmessi in forma analogica dalla Cancelleria della Corte distrettuale ed il primo di essi consiste in una pec contenente una relata di notifica, a propria volta con allegati;
gli allegati a questa pec , anch’essi trasmessi in copia analogica, sono il pdf di una relata di notifica ad identico contenuto di quella contenuta nella pec , il decreto di fissazione di udienza e il ricorso in appello;
la Corte territoriale ha invece affermato che, in quel deposito telematico, « non si rinviene » il ricorso in appello;
cosa sia accaduto con esattezza e il perché di quel ‘non si rinviene’, sorretto anche dall’analogo tenore dell’eccezione formulata dall’appellata nel costituirsi, non è chiaro;
peraltro, questa S.C. ha di recente precisato -ed è qui condiviso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c. che, in sostanza, anche l’eventuale mancanza dell’atto di appello, nella notifica telematica, non comporta inesistenza di essa se risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte che
si trattava dell’impugnazione avverso una certa pronuncia, anche perché nel rito del lavoro, a radicare il gravame basta il deposito dell’atto di impugnazione (Cass. 30 ottobre 2020, n. 30082);
come si è sopra detto, il deposito telematico del 4.2.2004 conteneva la r.a.c . di una pec che, a propria volta, aveva come contenuto una relata che indicava le parti e il trattarsi di impugnativa in appello, come implicitamente confermato anche dal decreto di fissazione di udienza, che anche la Corte territoriale assume essere stato trasmesso alla parte appellata;
la memoria di costituzione in appello per la COGNOME riconosce poi che la pec fu ricevuta ed il contenuto di essa è evidentemente quello che risulta dalla copia pdf trasmessa dalla Cancelleria, che attesta essere in quella pec trascritta la relata, con i nomi delle parti e del difensore;
pertanto, a prescindere dal fatto che notifica contenesse o meno l’atto di appello, ricorrono tutti i presupposti perché essa fosse da considerare nulla e non inesistente, secondo la citata e qui condivisa giurisprudenza di questa S.C.;
così come certamente per prendere posizione sull’eccezione in tal senso formulata dalla lavoratrice nel costituirsi in appello – la notifica del gravame fatta al difensore extra districtum , ma pur sempre officiato nel giudizio di primo grado, oltre ad essere presumibilmente valida (v. Cass. 8 febbraio 2017, n. 15351), non può dirsi in ogni caso dirsi inesistente, secondo i parametri di Cass. S.U. 20 luglio 2016, n. 14916;
tutto ciò già basta ad escludere da ogni punto di vista l’inesistenza della notificazione per l’udienza del 5.2.2020 ;
4.
il tema si sposta allora sul piano della rinnovazione, che è stata disposta dalla Corte territoriale, per quanto, ma ciò è irrilevante, per altre ragioni;
rispetto ad essa fu disposto il rinvio al 20.4.2020, senza fissare il termine perentorio entro cui provvedere all’incombente;
il AVV_NOTAIO assume di avere eseguito tale rinnovazione il 14.2.2020 in via telematica, ma non documenta l’avvenuto deposito di quell’atto in Cancelleria;
l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’appellante non aveva «neppure documentato» la notifica in rinnovazione non è superata neanche dalle informative assunte presso la Cancelleria milanese;
peraltro, l’appellante avrebbe potuto depositare gli atti rel ativi alla notifica in rinnovazione entro l’udienza del 20.4.2020;
tuttavia, termini i termini processuali a quest’ultima data erano sospesi per l’emergenza Covid e lo sono rimasti fino al 11.5.2020 (art. 83, co. 2 d.l. n. 18/2020, conv. con mod. in L. n. 27/2020, poi modificato dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, conv. con mod. in L. n. 40/2020) e, soprattutto, l’udienza del 20.4.2020 fu poi rinviata d’ufficio al 18.11.2020, per effetto dell’art. 83, co. 1, d.l. n. 18/2020 cit. come modificato dal d.l. n. 23/2020 cit.;
pertanto, l’appellante avrebbe potuto depositare gli atti riguardanti la notifica in rinnovazione fino alla successiva udienza del 18.11.2020;
prima di quest’ultima udienza, come si evince dallo storico di Cancelleria, la COGNOME si è però costituita al fine di eccepire l’irritualità dell’originaria notifica per mancanza al suo interno dell’atto di appello;
la costituzione in giudizio sana però ogni vizio della vocatio in ius (art. 164, co. 3, c.p.c.; v. Cass. 1° ottobre 2018, n. 23667; Cass. 17 luglio 2023, n. 20601) e rende superflua ogni rinnovazione, sicché in esito a tutto ciò la Corte territoriale, che rinviò al gennaio 2021, avrebbe poi dovuto decidere la causa nel merito, anche perché a quel punto i tempi del processo erano tali che l’appellat a che non consta anche abbia chiesto ulteriori dilazioni delle
successive udienze – aveva goduto di ogni termine utile alle proprie difese; il primo motivo, attraverso la disamina di cui sopra, resa necessaria dalla natura processuale del vizio e di quanto consequenziale a ciò che è stato addotto con la censura, va dunque accolto, perché il contraddittorio in secondo grado era, alla fine, regolare; 5. resta assorbito il secondo motivo, di denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento al mancato controllo delle prove documentali decisive al fine di decidere sulla questione pregiudiziale, così come il terzo motivo, nella sua duplice articolazione in due submotivi, in quanto riguardante il merito; va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata ed il alla rinvio alla medesima Corte territoriale, affinché proceda definizione nel merito della controversia;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6.12.2023.