Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28107-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
R.G.N. 28107/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/11/2024
CC
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avverso la sentenza n. 201/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 657/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 28 marzo 2018, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Palermo che sulla domanda proposta con separati ricorsi poi riuniti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, la accoglieva parzialmente, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla sola retrodatazione all’atto RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti a tempo determinato illegittimamente reiterati degli effetti giuridici ed economici RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato già avvenuta, avendo ritenuto assorbita la pretesa risarcitoria per costituire tale immissione in ruolo adeguato ristoro al subito abuso, dichiarava improcedibile l’appello a motivo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del relativo atto e del pedissequo decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza trasmessa con missiva telematica contenente solo la comunicazione del deposito priva degli atti allegati e così in totale mancanza materiale degli atti da notificare;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resist e, con controricorso, il solo COGNOME, non avendo gli altri istanti, già rimasti contumaci in sede di appello, svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015, n. 68, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, per aver questa erroneamente qualificato
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inesistente la notifica telematica RAGIONE_SOCIALE‘appello e del decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza risultata priva dei relativi atti, dovendo considerarsi la stessa al più nulla alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte che ricollega una presunzione di con oscenza RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’aver il sistema di posta elettronica certificata generato la ricevuta di accettazione RAGIONE_SOCIALEa pec e di consegna RAGIONE_SOCIALEa stessa nella casella del destinatario; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c. il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ribadisce la censura di cui al precedente motivo sotto il diverso profilo degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto, ovvero la trasmissione e la consegna, qui attestate dalla RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità nella specie di un’attività priva ricevuta generata dal sistema e prodotta in atti;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver dato rilievo al principio del conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo da ritenersi ricorrere nella specie per essersi la controparte costituita nel giudizio d’appello;
che, nel quarto motivo, sotto la censura RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 436 c.p.c. , imputa alla Corte territoriale l’aver contra legem ritenuto ammissibile la documentazione prodotta tardivamente oltre il termine di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato attestante l’essere l’effettuata notifica telematica priva degli atti allegati e l’averla posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronunzia;
che i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento in base ad un primo orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 30082/2020 e Cass. n. 4902/2024) secondo cui anche l ‘eventuale mancanza RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello, nella notifica telematica, non comporta inesistenza di questa se
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risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte che si trattava RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione avverso una determinata pronunzia, anche perché nel rito del lavoro a radicare il gravame basta il deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, e nella specie è la stessa controparte ad ammettere di aver ricevuto la ‘ relazione Pec di originale elettronico -relata di notifica ‘ recante la comunicazione del deposito del ricorso ma altresì sulla base di un secondo orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 20601/2023 ed ancora Cass. n. 4902/2024) per il quale la costituzione in giudizio, ove anche avvenuta, come nel caso d i specie, al fine di eccepire l’irritualità RAGIONE_SOCIALE‘originaria notifica per mancanza al suo interno RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello e del pedissequo decreto, sana ogni vizio RAGIONE_SOCIALEa vocatio in ius e rende superflua ogni rinnovazione, sicché il contraddittorio in secondo grado doveva ritenersi regolare; che, i primi tre motivi vanno, dunque, accolti, derivandone l’assorbimento del quarto e la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo affinché proceda alla definizione nel merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, disponendo altresì per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6.11.2024
La Presidente
(NOME COGNOME)