Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33881 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33881 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28107-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 28107/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/09/2023
CC
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 201/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 657/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 28 marzo 2018, la Corte d’Appello di Palermo si è pronunciata sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Palermo che, sulla domanda proposta con separati ricorsi poi riuniti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, la accoglieva parzialmente, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla sola retrodatazione all’atto RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti a tempo determinato illegittimamente reiterati degli effetti giuridici ed economici RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo in determinato già avvenuta, avendo ritenuto assorbita la pretesa risarcitoria per
costituire tale immissione in ruolo adeguato ristoro al subito abuso;
-che, a quanto appare emergere dal ricorso del RAGIONE_SOCIALE e dai fascicoli di parte, nel giudizio di appello si costituivano dapprima i soli COGNOME e COGNOME, mentre, successivamente, veniva depositata, dal difensore, nota difensiva che nell’intestazione faceva riferimento a tutti gli appellati;
-che la Corte territoriale riteneva contumaci le parti diverse dal COGNOME e dal COGNOME e dichiarava improcedibile l’appello a motivo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica del relativo atto e del pedissequo decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza trasmessa con missiva telematica contenente solo la comunicazione del deposito priva degli atti allegati e così in totale mancanza materiale degli atti da notificare;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, poi illustrato da memoria, il solo COGNOME, non avendo gli altri istanti svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015, n. 68, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, per aver questa erroneamente qualificato inesistente la notifica telematica RAGIONE_SOCIALE‘appello e del decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza risultata priva dei relativi atti, dovendo considerarsi la stessa al più nulla alla luce d ell’orientamento accolto da questa Corte che ricollega una presunzione di conoscenza RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’aver il sistema di posta elettronica certificata generato la ricevuta di accettazione RAGIONE_SOCIALEa pec e di consegna RAGIONE_SOCIALEa stessa nella casella del destinatario;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c. il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ribadisce la censura di cui al precedente motivo sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità nella specie di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto, ovvero la trasmissione e la consegna, qui attestate dalla ricevuta generata dal sistema e prodotta in atti;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver dato rilievo al principio del conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo da ritenersi ricorrere nella specie per essersi la controparte costituita nel giudizio d’appello;
-che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 436 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’aver contra legem ritenuto ammissibile la documentazione prodotta tardivamente oltre il termine di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato attestante l’essere l’effettuata notifica telematica priva degli atti allegati e l’averla posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronunzia;
-che, verificando preliminarmente la regolare costituzione del contraddittorio, va rilevato come nei confronti di alcuni degli intimati ed in particolare di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , ritenuti contumaci in appello dalla Corte territoriale, non siano state eseguite notifiche personali, avendo il RAGIONE_SOCIALE invece sostenuto che i medesimi fossero da considerare costituiti in appello, in ragione RAGIONE_SOCIALEa nota depositata in secondo grado nell’interesse di tutti gli appellati ed avendo proceduto a notifica telematica del ricorso per cassazione presso il difensore;
-che la mancanza degli atti del fascicolo d’ufficio non consente di verificare la veridicità o meno RAGIONE_SOCIALE‘assunto del RAGIONE_SOCIALE, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata dalle
predette parti al difensore rispetto ai gradi successivi al primo e del resto la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il difensore di primo grado non potrebbe dirsi inesistente, ma semmai nulla, perché giunta a buon fine e non destinata a soggetto del tutto estraneo alla parte interessata;
-che pertanto deve disporsi rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate e per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio del Tribunale e RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello , onde verificare in ogni caso l’avvenuta costituzione di esse in appello;
–
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica nei riguardi degli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio relativi alle cause in primo grado presso il Tribunale di Palermo (NUMERO_DOCUMENTO e riuniti) e in secondo grado presso la Corte d’Appello di Palermo (NUMERO_DOCUMENTO)
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.9.2023 e,