Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8656 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8656  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2022-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
BIONDILLO NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 4489/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2838/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla AVV_NOTAIO.
Oggetto
Art. 38  DL 98/2011
Disconoscimento
Giornate di occupazione
anteriori all’anno
2011
R.G.N.2022/2022
COGNOME.
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta ad accertare un rapporto di lavoro come bracciante agricola, in relazione agli anni dal 2008 al 2010, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi e aggiornamento dell’estratto contributivo.
Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte ha respinto l’eccezione di decadenza per non avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fornito prova della comunicazione del provvedimento di disconoscimento. A tale riguardo, la Corte territoriale ha osservato come non potesse ritenersi valida la notifica effettuata mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, ai sensi dell’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011, in quanto riguardante giornate di occupazione anteriori all’anno 2011 .
Avverso detta decisione h a proposto ricorso l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo. È rimasta intimata la parte privata.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011, convertito in legge nr. 111 del 2011, nonché dell’art. 22 del D .L. nr. 7 del 1970, conv. in legge nr. 83 del 1970.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assume l’erroneità  della  decisione  impugnata nella parte in cui ha ritenuto non operante, ai fini della verifica del regime decadenziale, la notifica del disconoscimento effettuata mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell’art. 38  cit.  Nel  caso  concreto,  avuto  riguardo  al  momento  della notifica  mediante  pubblicazione  sul sito  dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (14  giugno
2013), l’azione, promossa con ricorso depositato il 1° dicembre 2014, risultava  tardiva per maturata decadenza ex art. 22 cit.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato che «La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma» (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive).
La  pronuncia  impugnata  si  è  discostata dall’esposto principio.  La  causa  va  pertanto  rinviata  alla  Corte  d’appello di Napoli che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia  in  conformità  all’indirizzo  ribadito  nella  presente ordinanza e, in base all’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,  anche  per  le  spese,  alla  Corte  di  appello  di  Napoli,  in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025