Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5223-2024 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 198/2023 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI NAPOLI, depositata il 19/1/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 23/9/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 25/3/2018, ha dichiarato l ‘ inefficacia dei versamenti di natura solutoria che la RAGIONE_SOCIALE nell ‘ anno antecedente alla dichiarazione del suo fallimento aveva eseguito sul c/c alla
stessa intestato presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., ed ha, per l ‘ effetto, condannato quest ‘ ultima alla restituzione, in favore del RAGIONE_SOCIALE, dell ‘importo di €. 1.588.499,31, oltre accessori e spese.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE, con atto d ‘ appello del 21/4/2019, ha impugnato tale sentenza, deducendo tanto l ‘ erronea valutazione dell ‘ affermata conoscenza dello stato di insolvenza da parte della stessa, quanto la mancata applicazione del principio, successivamente fatto proprio dalla riforma della legge RAGIONE_SOCIALE, che limita la revoca RAGIONE_SOCIALE alla differenza tra la massima esposizione passiva e l ‘ esposizione esistente al momento della chiusura del rapporto.
1.3. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio in data 1/10/2019, chiedendo il rigetto dell ‘ appello e svolgendo impugnativa incidentale al fine di ottenere la revocatoria di tutte le rimesse solutorie impugnate, pari all ‘ importo complessivo di €. 7.799.444,93.
1.4. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che l ‘ appello principale, ai sensi dell ‘ art. 348, comma 1°, c.p.c., doveva essere dichiarato improcedibile sul rilievo che ‘ dall ‘ esame degli atti non risulta la tempestiva prova della sua notifica alla controparte e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione dell ‘ appellante ‘.
1.5. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la costituzione dell ‘ appellante era avvenuta in forma analogica, ‘ con la produzione oltre che dell ‘ atto di appello e della procura, della copia analogica della relata di notifica e delle ricevute di accettazione e di consegna della notifica avvenuta in via telematica ‘, ha ritenuto che: -l ‘appellante ‘ all ‘ atto della costituzione … non ha … dato prova della notificazione dell ‘ atto
di appello, non avendo depositato i files telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, né ha provveduto al loro deposito entro l ‘ udienza di cui all ‘ art. 350 c.p.c. (né successivamente) ‘; -‘ l ‘ appellante ‘, infatti, ‘ ha depositato in giudizio (al momento della sua costituzione e sino alla prima udienza di trattazione) solo le copie analogiche di atti cd. nativi digitali allo scopo di documentare la proposizione dell ‘ atto d ‘ appello e la sua notifica alla controparte tramite p.e.c. e nemmeno l ‘ appellato ha depositato in formato eml o msg la notifica dell ‘ appello eseguita dall ‘ appellante ‘ .
1.6. Sennonché, ha osservato la corte, ‘ la produzione di copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità, è … da ritenersi consentita solo nei casi in cui ‘ (come previsto dall ‘ art. 9, comma 1ter , della l. n. 53/1994) ‘non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell ‘ atto notificato ‘, ‘ e dunque ad es. nei giudizi – quale quello di cassazione – in cui non era stato introdotto il processo telematico, ma non certo nel giudizio d ‘ appello, in cui alla parte è stata riconosciuta la possibilità, alternativa alla costituzione telematica, di costituirsi ancora cartaceamente, ma non è certo preclusa la possibilità, o meglio il dovere, di fornire la prova in via telematica della notifica effettuata, da effettuarsi, in caso di costituzione in giudizio in via analogica, entro il termine di cui all ‘ art. 350 c.p.c., che costituisce il termine ultimo per la regolarizzazione della costituzione ‘ .
1.7. Inoltre, ha aggiunto la corte, ‘ anche qualora la costituzione sia avvenuta in forma telematica, la prova della notificazione mediante p.e.c. della citazione del processo d ‘ appello entro l ‘ udienza di cui all ‘ art. 350 c.p.c. dev ‘ essere
indiscutibilmente fornita con modalità telematiche ‘: ‘ trattandosi, infatti, della modalità di costituzione che consente il deposito non solo di copie digitali di atti e documenti nativamente analogici ma soprattutto di atti e documenti nativamente digitali, l ‘ impossibilità del deposito in forma telematica della prova della notificazione dell ‘ atto di appello è evidentemente inconfigurabile, salvo dimostrare un impedimento del sistema ad assicurare tale forma di deposi to’.
1.8. La corte, quindi, sul presupposto che non era stata fornita rituale prova della notifica dell ‘ impugnazione e della tempestività della sua costituzione, ha dichiarato l ‘ improcedibilità dell ‘ appello principale.
1.9. La corte, peraltro , ‘ solo per completezza ‘, ha aggiunto che ‘ l ‘ appello sarebbe comunque da ritenersi infondato nel merito, posto che gli elementi individuati dal primo giudice a sostegno del giudizio presuntivo sulla conoscenza dello stato di insolvenza resistono alle contestazioni mosse dall ‘ appellante, trovando riscontro in quanto accertato nelle ctu svolte in corso di giudizio e nei bilanci e segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado ‘, mentre ‘ la novella dell ‘ art. 67 l.f. … deve ritenersi avere carattere innovativo, in quanto del tutto modificativa della originaria previsione normativa, in quanto tale inidonea ad una sua applicazione a fattispecie regolate dalla previgente normativa ‘ .
1.10. La corte, infine, ha ritenuto che ‘ la declaratoria di improcedibilità dell ‘ appello principale comporta, ai sensi dell ‘ art. 334, comma 2, c.p.c., la declaratoria di inefficacia dell ‘ appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ‘, t ratta ndosi ‘ di impugnazione incidentale tardiva (proposta con comparsa di
costituzione depositata l ‘ 1 ottobre 2019 a fronte di una sentenza del tribunale pubblicata il 25.3.2018) ‘.
1.11. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 19/2/2024, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.12. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 165, 325, 326 327 342, 347, 348 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 9, commi 1bis e 1ter , della l. n. 53/1994, introdotto dalla l. n. 228/2012, la violazione degli artt. 2, comma 6, e 23 del c.a.d., inserito dal d.lgs. n. 179/2016, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., la violazione dell ‘ art. 47 della Carta di Nizza nonché la violazione dell ‘ art. 19 del TUE e dell ‘ art. 6 CEDU, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha dichiarato l ‘ improcedibilità dell ‘ appello principale dalla stessa proposto sul rilievo che l ‘ appellante non aveva fornito la tempestiva e rituale prova della notifica dell ‘ appello alla controparte e, con essa, la dimostrazione della sua stessa tempestiva costituzione in giudizio.
2.2. La corte d ‘ appello, infatti, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: – l ‘ appello della banca è stato notificato, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 24/4/2019; – l ‘ appellante si è costituita in giudizio il 30/4/2019, depositando una copia analogica dell ‘ atto d ‘ appello, della procura ad litem , della relata di notifica, delle due pec, di accettazione e consegna, con la relativa ‘ attestazione di conformità ‘ del procuratore; – l ‘ art. 2 del d.lgs. n. 82/2005 (c.d.
c.a.d.), le cui disposizioni si applicano ‘ al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle disposizioni in materia di processo telematico ‘ , prevede, ai commi 1 e 2, che ‘ le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell ‘ originale da cui sono tratte se la loro conformità all ‘ originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ‘ e che ‘l e copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell ‘ originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta … ‘ ; – l ‘ art. 9, comma 1ter , della l. n. 53/1994, a norma del quale ‘ in tutti i casi in cui l ‘ avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis … ‘ , non esclude, pertanto, modalità alternative di attestazione della conformità della copia analogica all ‘ originale informatico, quando il processo si svolta interamente con modalità telematiche; – nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE non ha contestato la conformità del documento analogico all ‘ originale telematico, avendo, anzi, espressamente ammesso la data di notifica dell ‘ appello; – l ‘ atto d ‘ appello notificato con modalità telematica non è, dunque, improcedibile nel caso, come quello in esame, in cui l ‘ appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l ‘ avvenuta notificazione e corredati di attestazione di conformità agli originali telematici; -l ‘ art. 165 c.p.c., infine, sancisce l ‘ inammissibilità della costituzione in giudizio nella sola ipotesi in cui questa avvenga tardivamente, senza stabilire alcuna conseguenza in caso di inosservanza delle sue forme, operando il principio della
generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo.
2.3. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: – l ‘ atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l ‘ appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l ‘ avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell ‘ art. 9, comma 1bis , della l. n. 53/1994 (Cass. n. 17711 del 2023); – in caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, del resto, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell ‘ art. 9 della l. n. 53 cit., la violazione delle forme digitali non integra l ‘ inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità, la quale, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214 del 2021, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell ‘ atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalita telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l ‘ attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata); la tempestiva costituzione dell ‘ appellante, con il deposito di copia cartacea dell ‘ atto di appello notificato a mezzo pec, anziché mediante deposito telematico dell ‘ originale, non determina, dunque, l ‘ improcedibilità del gravame ai sensi dell ‘ art. 348, comma 1°, c.p.c. ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell ‘ atto (Cass. n. 33601 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente
dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell ‘ appellante, mediante deposito cartaceo dell ‘ atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via pec); – in caso di notificazione dell ‘ appello a mezzo pec e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l ‘ omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell ‘ atto d ‘ impugnazione e della relativa notificazione non determina, in definitiva, l ‘ improcedibilità dell ‘ appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell ‘ originale dell ‘ atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di ‘ strumentalità delle forme ‘ processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all ‘ effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass. n. 6583 del 2024, la quale ha affermato l ‘ insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell ‘ appello avendo l ‘ appellante, all ‘ atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell ‘ atto di appello con le relate di notifica unitamente all ‘ attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l ‘ atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
2.4. Nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE appellato si è costituito nel giudizio d ‘ appello senza opporre la tardività della notifica o l ‘ irritualità della costituzione dell ‘ appellante, sicché, alla luce dell ‘ orientamento citato, al quale il collegio intende dare continuità, il ricorso dev ‘ essere accolto, essendo, infatti, sufficiente, onde evitare l ‘ improcedibilità di cui all ‘ art. 348 c.p.c.,
la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell ‘ appellato, delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf, accompagnata dalla copia cartacea dell ‘ atto notificato, mentre la mancata contestazione della controparte (la quale, anzi, si è regolarmente difesa) integra la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, non emergendo di certo una fattispecie d ‘ inesistenza della notificazione (Cass. n. 14063 del 2024).
2.5. La tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo pec, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1°, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. 33601 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell ‘ appellante, mediante deposito cartaceo dell ‘ atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via pec)
Il ricorso dev ‘ essere, dunque, accolto: e la sentenza impugnata, per l ‘ effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Napoli, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: la Corte accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Napoli, che, in differente
composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME