Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27351 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 48-2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 1276/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 487/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Oggetto
R.G.N. 48/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 08/07/2025
CC
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1276/2022, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per difetto di prova RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di appello.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto inidonea la produzione, in via telematica, RAGIONE_SOCIALE copia scansionata dei messaggi di inoltro e accettazione RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto di appello, poiché la parte, ai sensi dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994 e dell’art. 19 bis del provvedimento del responsabile DGSIA del 16 aprile 2014, avrebbe dovuto fornire la prova RAGIONE_SOCIALE notifica telematica dell’atto di impugnazione con invio, nel fascicolo telematico, dei duplicati dei files delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (aventi estensione msg ed eml).
1.2. Ha, pertanto, assegnato un termine per procedere alla regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei termini esposti ovvero alla rinotifica dell’atto di appello (in difetto di costituzione dell’ Istituto appellato) ma l ‘ appellante non ha ottemperato all’ordine giudiziale.
Ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, la parte in epigrafe. È rimasto intimato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
La difesa del ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato istanza di interruzione del giudizio stante il sopraggiunto decesso RAGIONE_SOCIALE parte.
CONSIDERATO CHE:
In primo luogo, va disattesa l’istanza di interruzione del giudizio per morte del ricorrente. Nel giudizio di cassazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALE particolare struttura e RAGIONE_SOCIALE disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale
instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (tra le più recenti Cass. n. 10910 del 2025 e Cass. n. 19661 del 2024).
Nel merito, con l’unico motivo di ricorso , è dedotta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c.dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994.
5.1. Parte ricorrente censura la decisione adottata e assume la ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione, a mezzo pec, del l’atto di gravame.
Il motivo, come argomentato, è infondato.
6.1. Questa Corte ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, «la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3bis, comma 3, e 9 RAGIONE_SOCIALE legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19 -bis delle ‘specifiche tecniche’ date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Automatizzati del Ministero RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in f ormato ‘.eml’ o ‘.msg’ e dell’inse rimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ‘datiAtto.xml’ , previste in funzione non solo RAGIONE_SOCIALE prova ma anche RAGIONE_SOCIALE validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3 -bis legge cit. , la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione» (Cass. n. 16189 del 2023).
6.2. La sanzione RAGIONE_SOCIALE nullità riflette la considerazione che «soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo lega le dell’atto processuale di notificazione che, a differenza
RAGIONE_SOCIALE comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio» ( Cass. n. 16189 del 2023 cit.).
6.3. Tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo EMAIL e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), «salvo che, in tale ipotesi, la prova RAGIONE_SOCIALE tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass. ult. cit.).
Nel caso di specie, la Corte di appello, rilevata la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica, in applicazione dei principi esposti, ha consentito la sanatoria del vizio, anche mediante rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica; non avendo la parte provveduto a tanto, ha correttamente adottato la pronuncia impugnata.
In queste sede, i rilievi sono genericamente sviluppati. Essi non dimostran o né l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine giudiziario né che la prova RAGIONE_SOCIALE tempestiva consegna fosse, in concreto, altrimenti ricavabile dagli atti processuali.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del l’8 luglio 2025 .
La Presidente NOME COGNOME