Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35362/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SCHIFIO NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2829/2019 depositata il 15/05/2019, RG 5488/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2829 del 2019, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di secondo grado ha affermato che l’appellante non aveva provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza e non aveva documentato il motivo idoneo a giustificare la scelta di richiedere la notifica dell’appello solo alla prima udienza.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Amministrazione prospettando un motivo di ricorso.
Controparte è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 415 e dell’art. 435, cod. proc. civ., art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che la sentenza è erronea laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che esso appellante non avesse provveduto a notificare alla controparte il proprio ricorso in appello e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
Ed infatti, espone l’Amministrazione, dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti di causa e in particolare del fascicolo telematico dell’appello era evincibile che l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla notifica del ricorso e del decreto in data 30 novembre 2016 e aveva provveduto a dare prova dell’intervenuta notifica mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna della notifica EMAIL in data 5 gennaio 2018, prima che si svolgesse l’udienza di discussione.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Come questa Corte ha già affermato, l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell ‘ art. 9, comma 1bis , della legge n. 53 del 1994 (Cass., n. 17711 del 2023, n. 981 del 2023).
La Corte d’Appello nel dichiarare l’improcedibilità dell’appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, attesa la mancanza di riscontro nella sentenza rispetto alle risultanze del fascicolo telematico.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile