Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18806 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 18806 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
Oggetto
Opposizione ex
art. 1, comma 51,
l. n. 92/2012
Omissione o tardività della notifica del ricorso in
opposizione
R.G.N.15767/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 28/05/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 15767-2021 proposto da: e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME rappresentato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE (già FARMACIA NOME COGNOME. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona delle legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 230/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 749/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME
NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania rigettava il reclamo contro la sentenza n. 744/2019 del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE all’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva respinto l’impugnativa del licenziamento comminato al Fisco in data 12.6.2015 dalla suddetta società ed aveva dichiarato inammissibile la sua domanda subordinata.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava infondati i cinque motivi di reclamo formulati dal lavoratore.
Riteneva, anzitutto, che il termine per procedere alla notifica del ricorso in opposizione non è di natura perentoria e può pertanto essere prorogato su istanza di parte ex art. 154 c.p.c., ma che l’istanza nella specie non era stata presentata.
Richiamando a riguardo una serie di precedenti di legittimità, confermava l’improcedibilità dell’opposizione proposta all’ordinanza resa nella fase sommaria, e anche la correttezza del rigetto dell’istanza di rimessione in termini avanzata alla prima udienza del 9.6.2016 nella fase di opposizione.
Avverso tale decisione Fisco NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Ha resistito l’intimata con controricorso e successiva
memoria.
A seguito dell’adunanza camerale del 9.1.2025, è stata fissata pubblica udienza, in vista della quale il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione della legge n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e 52, nonché degli artt. 152, 162, 291, 415, 421, 435 c.p.c., art. 6 CEDU e art. 111 Cost.: Erronea valutazione del termine di cui all’art. 1 comma 52 L. 92/2012, avendo la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., così come la costituzione dell’allora reclamata già parte opposta in primo grado -non assurga, nel caso di tardiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, a sanatoria -avente efficacia ex tunc -della nullità della notificazione che, sebbene inficiata di tardività -non può, in alcun modo, da un lato, considerarsi giuridicamente inesistente, e dall’altro, non può costituire elemento ostativo alla rinnovazione stessa, atteso che il termine di cui all’art. 1 comma 52 L. 92/2012 è da definirsi ordinatorio e non perentorio’.
Il motivo è inammissibile.
Essendo dedotti errores in procedendo , il Collegio può prendere diretta cognizione degli atti rilevanti ai fini della decisione.
Ebbene, è pacifico, oltre che documentato, che l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 era stata
emessa dal Tribunale di Siracusa in data 20.1.2016 e che il lavoratore soccombente in quella fase in data 8.2.2016, e quindi entro il termine previsto dall’art. 1, comma 51, stessa legge cit., aveva depositato ricorso in opposizione a tale provvedimento.
4.1. Il medesimo Tribunale, con decreto depositato il 22.1.2016, di cui fu dato avviso per via telematica dalla Cancelleria in pari data, fissò ‘l’udienza di discussione per il 9.6.2016, ore 15,00 … ‘, assegnando ‘all’opposto termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza sopra indicata’.
L’opponente aveva richiesto agli Ufficiali giudiziari di Siracusa la notifica del ricorso in opposizione e del suddetto decreto di fissazione di udienza in data 9.6.2016, vale a dire, il giorno stesso fissato per l’udienza, e la notifica di tali atti alla controparte (presso i propri difensori costituiti) è stata eseguita il giorno seguente 10.6.2016.
4.2. All’udienza del 9.6.2016 la difesa del ricorrente in opposizione faceva presente l’inizio del procedimento notificatorio nella mattinata del medesimo giorno d’udienza ed il Giudice allora procedente, sciogliendo la riserva assunta in quella udienza, con ordinanza in data 5.10.2016, premettendo, tra l’altro, ‘che parte ricorrente, dato atto di aver provveduto a trasmettere il ricorso per la notifica alla controparte il giorno stesso dell’udienza, ha chiesto termine per rinnovare la notifica alla parte resistente, non costituitasi in giudizio, adducendo a giustificazione della mancata notifica gravi problemi familiari del procuratore della stessa’, e ‘rilevato che il ricorso risulta effettivamente passato l’Ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa per la notifica il giorno stesso dell’udienza (09.06.2016), e che pertanto non vi è notizia alcuna degli ulteriori adempimenti e
dell’eventuale esito’, rinviava ‘la causa per la discussione sulla questione in rito sollevata in parte motiva all’udienza del 26.1.2017, ore 15,00’.
4.3. A seguito di istanza dell’opponente depositata il 23.11.2016, il Giudice, con ordinanza depositata il 21.3.2017, ‘rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto eseguita senza il rispetto del termine di cui all’art. 1, comma 52 della L. n. 92/2012’, fissava ‘per la prosecuzione del giudizio, l’udienza del 9 maggio 2017 ore 11,00, autorizzando parte opponente alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio sino a trenta giorni prima della predetta data, invitando parte opposta a costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza, per non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 416 c.p.c.’.
4.4. Si costituiva, quindi, la società opposta, con atto datato 28.4.2017, nel quale, per quanto qui interessa, chiedeva ‘preliminarmente’ di ‘ritenere e dichiarare il ricorso in opposizione all’ordinanza n. 3095/2015 R.G. del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro improcedibile per violazione di legge’.
Tutto ciò premesso, la Corte distrettuale ha considerato che ‘si ha nullità della notifica per violazione del termine minimo a comparire solo laddove l’atto sia stato consegnato agli ufficiali giudiziari oltre il termine fissato dal comma 52 dell’art. 1 l. 92/2012, ma pur sempre prima della data fissata per l’udienza di prima comparizione. Nel caso di specie, di contro, la consegna dell’atto agli ufficiali giudiziari il giorno stesso dell’udienza ha reso impossibile la consegna dell’atto prima del giorno della celebrazione dell’udienza ed è pertanto inidonea ex se a determinare la vocatio in ius e
consentire la partecipazione del convenuto all’udienza.
Dal combinato disposto delle predette disposizioni e dei principi enucleati dalla Suprema Corte, emerge dunque che la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza non possa avvenire, neppure nel rito Fornero, il giorno stesso dell’udienza, equivalendo pertanto ad omessa notifica’.
6. Nel considerare fattispecie concreta analoga a quella ora in esame, nella quale si era fatta questione della ‘nullità della notifica del ricorso in opposizione, tardivamente eseguita e rinnovata su disposizione del Tribunale, con successiva costituzione dell’opposto e rispetto del termine a difesa’ (nullità, in quel caso, esclusa dalla Corte di merito), questa Sezione ha considerato anzitutto che: ‘Come statuito dalle S.U. di questa Corte (sentenza n. 14916 del 2016; v. di recente, Cass. n. 31085 del 202 2), ‘l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità’ (così, di recente, Cass., sez. lav. , 31.5.2024, n. 15324).
La stessa ordinanza ora cit. ha quindi considerato: .
Tutto ciò premesso, in questa sede di legittimità la controricorrente ha prodotto copia degli atti relativi all’iniziale notificazione in cui l’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa in data 9.6.2016 in relazione al cron. n. 5 776 ha annotato a penna ‘ore 16.30’.
Per contro, il ricorrente si è limitato a dedurre che l’allora suo difensore ‘provvedeva all’incombente relativo alla notifica -alla controparte -del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza solo in data 09/06/2016, ovvero la mattina del giorno stesso in cui era prevista l’udienza di comparizione delle parti’ (così a pag. 10 del ricorso); ma non ha comprovato tali deduzioni.
Rileva, infatti, il Collegio che la censura in esame difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione su due aspetti essenziali per stabilire se l’iniziale notifica del ricorso in opposizione (in uno al relativo decreto di fissazione di udienza) potesse essere reputata semplicemente tardiva, piuttosto che omessa nell’arco cronologico in cui doveva intervenire.
9.1. Più in particolare, alla stregua della ricostruzione cronologico/processuale che il Collegio è riuscito a compiere,
è documentato che era stata fissata inizialmente un’udienza pomeridiana per la discussione, per la precisione ‘per il 9.6.2016, ore 15,00’.
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto in questa sede produrre sia copia conforme all’originale del verbale di quella udienza, dal quale risultasse, o potesse comunque desumersi, anche l’ora di chiusura della stessa udienza in relazione alla causa in questione, sia copia autentica di tutti gli atti relativi all’affidamento degli atti da notificare agli Ufficiali giudiziari del Tribunale, onde potersene trarre quando precisamente intervenne la consegna di quegli atti e, quindi, se essa fosse intervenuta almeno prima dell’ora di chiusura dell’udienza del 9.6.2016.
Invero, solamente se il ricorrente avesse qui depositato tali atti sarebbe stato possibile constatare in ipotesi quest’ultima circostanza.
E unicamente se fosse stato accertato almeno un inizio del procedimento notificatorio prima che l’udienza in questione fosse terminata, sarebbe stata sostenibile la tardività (e, quindi, la potenziale sanabilità) della notifica poi perfezionatasi il giorno seguente.
Essendo mancato siffatto accertamento la notifica in discorso si rivela omessa.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.5 00,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P .R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Francesco Caso