Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3208 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3208  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 12475/2019 proposto da:
COGNOME NOME , difesa da se stessa, domiciliata a Roma presso lo studio d all’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo ;
-intimata- avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  Venezia  n.  554/2018 del l’8 /3/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2006 la RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, NOME COGNOME per la condanna al pagamento del saldo del corrispettivo di un appalto di lavori di finitura di opere RAGIONE_SOCIALE. La convenuta eccepiva la nullità della citazione introduttiva per difetto della causa petendi, nonché l’insussistenza di un valido titolo contrattuale, con consequenziale difetto della sua legittimazione passiva. Proponeva altresì una riconvenzionale risarcitoria. Istruita la causa,
con provvedimento anticipatorio di condanna ex art. 186-quater c.p.c., la convenuta veniva condannata al pagamento di circa € 48.908, oltre agli interessi legali e al maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., nonché alle spese processuali in ammontare pari a € 15.000. A sopravvenuta efficacia di sentenza, proponeva appello la convenuta censurando il rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione, la valutazione del compendio probatorio, nonché la regolamentazione del carico delle spese processuali. In secondo grado, è stata confermata la condanna della convenuta nel capo di merito, mentre è stato riformato il capo relativo alla condanna alle spese, rideterminate in ammontare pari a € 5.739.
Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi, illustrati da memoria. L’attrice è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo (p. 14) si denuncia la violazione degli artt. 163 co. 3 n. 4 e 164 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 cost. e art. 6 Cedu per l’omissione di pronuncia sull’eccezione di nullità della citazione per mancata allegazione della causa p etendi. In particolare, si fa valere che l’attrice abbia genericamente allegato di aver eseguito «lavori di finitura delle opere RAGIONE_SOCIALE di un fabbricato per conto» della convenuta, senz’aggiungere nessun altro fatto costitutivo: nessun titolo, nessun riferimento temporale circa un accordo. Né l’omessa esposizione dei fatti costitutivo può essere colmata attraverso il rinvio a documenti quali il consuntivo dei lavori e l’estratto conto del materiale o il rinvio alla c.t.u.
Con il secondo motivo (p. 19) si denuncia la violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 24, 101 e 111 cost., dell’art. 6 Cedu per la conferma dell’accoglimento della domanda sulla base delle deposizioni testimoniali (COGNOME e COGNOME) inammissibili ex art. 2721 c.c.
Con il terzo motivo (p. 20) si denuncia la violazione degli artt. 81, 112 c.p.c.  nonché  degli  artt.  artt.  24,  101  e  111  cost.,  dell’art.  6  Cedu  per
l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata sin dal primo grado.
Il quarto motivo (p. 21) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali, con riferimento alla seguente motivazione: «Preliminarmente si rileva come l’ambito cognitivo devoluto alla Corte debba ritenersi circoscritto l’oggetto dell’istanza per l’emissione dell’ordinanza post istruttoria avente contenuto decisorio, formulata unicamente . Non possono pertanto trovare in questa sede ingresso le domande riconvenzionali inammissibilmente riproposte dall’appellante, peraltro in assenza di specifiche censure del provvedimento impugnato sul punto, che nulla ha statuito relazione ad esse.
-In via pregiudiziale è da dich iarare l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, imputabile alla parte ricorrente.
La notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario all’indirizzo , a causa di una dimenticanza della parte notificante. Il procedimento di notifica è stato avviato l’8/4/2019 , ultimo giorno utile. La causa è stata promossa nel 2006 e la sentenza di appello , depositata l’8/3/2018, non è stata notificata. Scadeva così l’8/4/2019 il termine d’impugnazione, computato in un anno con l’ aggiunta di 31 giorni, a partire dal 9/3/2019, di sospensione feriale dei termini. È accaduto che il destinatario della notificazione era stato indicato nell ‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, uno dei due difensori della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, ma l’indirizzo indicato (INDIRIZZO) era quello dello studio dell’AVV_NOTAIO domiciliatario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il cui nominativo non figurava – in aggiunta a quello dell’AVV_NOTAIO COGNOME -nella scrittura dell’indirizzo . N ei due luoghi dell’avviso di ricevimento è riportato infatti: «AVV_NOTAIO c/o INDIRIZZO» , cosicché l’avviso è stato restituito con spuntata la casella: «irreperibilità del destinatario», poiché appunto ivi non trovava sede alcun AVV_NOTAIO con quel nome. La prova del nove è data dal fatto che il 7/5/2019 è stata riavviata la notifica, con la corretta aggiunta del nominativo del
domiciliatario, AVV_NOTAIO, accanto a quello dell’AVV_NOTAIO . La notifica è andata a buon fine, ma il termine era già scaduto.
Pertanto, il mancato perfezionamento tempestivo della notifica è imputabile ad una negligenza della parte ricorrente, che ha poi vanamente invocato la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione (cfr. Cass. SU 14594/2016), la quale presuppone il «caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante ».
Pertanto, è da dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.
A i sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a no rma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 18/01/2024.