DECRETO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00001094 2025 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE -S.L. riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
dr. NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO Giudice Ausiliario
all’udienza del 23/02/2026 , celebrata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO V.G. Ruolo Generale , avente ad oggetto OPPOSIZIONE
a decreto cron. n. 1489/2024 del 27/06/2024 , statuente su domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.
PROPOSTA
dal , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO;
OPPONENTE
CONTRO
(
) e
(
), rapp.ti e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, INDIRIZZO, INDIRIZZO.F.
OPPOSTI
RILEVATO
- che il ha proposto opposizione, con ricorso ritualmente iscritto a ruolo il 23/12/2025, avverso il Decreto cron. n. 1489/2024 reso in data 27/06/2024 dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Lavoro;
che, nel decreto opposto, dagli atti del giudizio presupposto emergeva che il sig. aveva azionato la domanda esclusivamente in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore , al fine di chiedere il risarcimento dei danni da ella patiti;
che, con il predetto decreto, veniva ingiunto al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore della della complessiva somma di € 1.200,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, oltre spese e onorari di lite, per il ritardo maturato nella definizione del giudizio presupposto, ritenuto indennizzabile nella misura pari ad anni 3, mesi 2 e giorni 5 e con un indennizzo annuo di €. 400,00.
che con la proposta opposizione il ha formulato richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto opposto perché lo stesso non sarebbe stato notificato, in violazione dell’art 5 l. 89/2001;
che in data 11/02/2026 le parti si costituivano dichiarando che ‘ gli opposti Sigg.ri e non si oppongono alla dichiarazione di inefficacia del Decreto reso dalla Corte di Appello e dichiarano che già prima dell’instaurarsi del presente giudizio avevano preso atto della contestazione da parte del per la non regolarità della notificazione del Provvedimento della Corte di Appello che ne aveva determinato l’inefficacia non dando impulso alla richiesta di pagamento. Prendono atto che il è stato obbligato a proporre il presente giudizio di opposizione quale unico rimedio per far dichiarare l’inefficacia del Decreto. L’Ecc.ma Corte, ai fini del governo delle spese, Vorrà tener conto del comportamento degli opposti sia nella fase precedente che nel presente giudizio e compensare pertanto le spese.’;
All’esito dell’udienza del 23/02/2026 la Corte, si è riservata di decidere.
RITENUTO
-che l’opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine di cui all’art.
5-ter, comma 1, della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.;
-che la L. n. 89 del 2001, art. 5, espressamente prevede che ‘1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia
autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. 2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta (…) ‘.
che la Corte di Cassazione ha precisato che il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di equa riparazione decorre in realtà dalla data di comunicazione del provvedimento alla parte ricorrente e non dalla data del deposito dello stesso (cfr ex plurimis C. di Cassazione, ordinanza n. 10365 del 12 aprile 2019);
che, nel caso in esame, il decreto opposto, emesso il 27/06/2024 , risulta regolarmente comunicato al procuratore costituito in pari data;
che, sebbene in passato la S.C. abbia ritenuto tale declaratoria non ostativa alla
valutazione nel merito della fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio ‘senza limitazione di temi’ (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 20695 del 13/10/2016), successivamente la stessa Corte ha, condivisibilmente, mutato tale pregresso orientamento, osservando (cfr., in motivazione, Ordinanza n. 8052/2019 che, ‘considerato che, in caso di notifica tardiva (del decreto e del ricorso), il decreto diviene inefficace e la domanda per l’equo indennizzo, di cui alla legge qui richiamata, non è più proponibile, l’opposizione diretta a far dichiarare l’inefficacia del decreto per tardiva notifica dello stesso, diversamente di quanto dispone l’art. 645 cod. proc. civ., non deve necessariamente coinvolgere il merito della questione proprio perché l’improponibilità della domanda esclude la possibilità di una disamina nel merito circa la fondatezza della stessa , che è ormai insuscettibile di essere riproposta’, sicché la declaratoria di inefficacia del decreto non tempestivamente notificato (come finanche pacificamente risultante nella specie) risulta ‘imposta dal tenore letterale della norma di cui all’art. 5 della legge n. 89/2001 che, sebbene abbia disegnato un meccanismo che, per larga parte, richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove prevede, espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l’inefficacia, implica, anche, l’improponibilità della domanda’
- che ne consegue la declaratoria di inefficacia del decreto , ritualmente dedotta con l’opposizione prevista dalla L. n° 89/2001, art. 5 ter; che infatti ‘…Il rimedio della tempestiva opposizione, ai sensi della n° 89 del 2001, di cui all’art. 5 ter, è da ritenersi applicabile anche al fine di fare dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d’Appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di 30 giorni dal suo deposito’ (cfr C. di C. Sent. 5656 del 2015);
-che, in ordine alle spese del presente procedimento, considerato l’esito complessivo della lite, l’iniziale parziale accoglimento della richiesta di equa riparazione e quindi la sostanziale fondatezza della domanda di indennizzo proposto, oltre che il comportamento tenuto dalle parti opposte nel presente giudizio di opposizione, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal avverso il decreto monocratico n. 1489/2024 , emesso da questa Corte, ogni diversa eccezione ed istanza rigettata e comunque assorbita, così provvede:
accoglie l’opposizione come sopra proposta dal e, per l’effetto, dichiara inefficace l’opposto decreto;
compensa le spese di lite
manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
RAGIONE_SOCIALE, all’esito della camera di consiglio del 23/02/2026
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME