Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29919 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15873/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
PREFETTURA UTG REGGIO CALABRIA
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LOCRI n. 868/2020 depositata il 17/12/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°/7/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 868/2020 depositata il 17 dicembre 2020.
L’intimata Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria non ha svolto attività difensive.
Il Tribunale di Locri ha dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello spiegato da NOME COGNOME con citazione notificata il 9 settembre 2019 e iscritta a ruolo il 25 settembre 2019 contro la sentenza del Giudice di pace di Locri depositata il 13 maggio 2019, avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione al codice della strada del 10 settembre 2017, conseguente a verbale di accertamento dei carabinieri delle Compagnia di Roccella Jonica.
Il Tribunale ha ritenuto dirimente, ai fini della decorrenza del termine per appellare, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita il 19 luglio 2019 mediante PEC inviata all’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, su istanza della Prefettura di Reggio Calabria, costituitasi dinanzi al Giudice di pace a mezzo di funzionario delegato.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c. (formulazione ratione temporis vigente), in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio in data 27 maggio 2022.
All’esito di tale adunanza è stata pronunciata ordinanza pubblicata il 15 giugno 2022 che rinviava la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, affermandosi che non ricorresse l’ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numeri 1 e 5, c.p.c.
Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’unico motivo di ricorso denuncia la ‘ violazione, per erronea applicazione ‘, dell’art. 325 c.p.c., per avere il Giudice d’appello ritenuto che la ‘ trasmissione della sentenza ‘, da parte della Prefettura di Reggio Calabria, con PEC del 19 luglio 2019, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Il ricorrente fonda la sua censura sulla ‘ lettera accompagnatoria ‘ della sentenza trasmessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, ove si intimava che il pagamento dovesse avvenire entro trenta giorni dal ricevimento, provvedendosi altrimenti all’iscrizione a ruolo per l’importo dovuto, desumendo che la finalità della comunicazione della sentenza fosse, perciò, solo quella di sollecitare il pagamento. Neppure, osserva il ricorrente, vi era la necessaria attestazione di conformità occorrente per la ritualità della notifica.
-Il ricorso è infondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.
-Va premesso che non vi è questione sul dato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione al codice della strada, conseguente a verbale di accertamento dei carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, si sia svolto nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria, la quale si era costituita dinanzi al Giudice di pace tramite un proprio funzionario (art. 7, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011), in tal senso dovendosi perciò ritenere instaurato il rapporto processuale.
Neppure è controverso che, trattandosi di giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della
sentenza, anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione.
3.1. -È poi documentata la ricezione in data 19 luglio 2019 di una PEC inviata dalla Prefettura di Reggio Calabria, utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, al domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME.
3.2. -La prescrizione dell’art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata ‘su istanza di parte’, va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell’interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati (tra le tante, Cass. n. 14744 del 2008; n. 548 del 1996; n. 2913 del 1975).
È peraltro valida pure la notificazione della sentenza fatta ad istanza della parte personalmente, senza che, per tale istanza, sia necessaria l’attività del difensore (Cass. n. 12538 del 2000; n. 1634 del 1968).
3.3. -Nella specie, la notifica della sentenza eseguita a mezzo di posta elettronica certificata ad iniziativa della Prefettura di Reggio Calabria, utilizzando il proprio indirizzo risultante da pubblici elenchi, all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, ex art. 3bis della l. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile ” ratione temporis “, modificato dall’art. 16 -quater , comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 228 del 2012, era dunque idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario.
Invero, la notificante non aveva allegato la copia conforme della sentenza del Giudice di pace e, trattandosi di atto non consistente in documento informatico, tale copia doveva essere effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto
analogico e attestazione di conformità, ex art. 16undecies del citato d.l. n. 179 del 2012.
Tuttavia, il Tribunale di Locri evidenzia che l’appellante COGNOME non aveva contestato la regolarità della notifica della sentenza eseguita a mezzo EMAIL sotto il profilo della non conformità della copia estratta dall’originale analogico (ex multis, Cass. n. 21597 del 2017; n. 16421 del 2019) e tale disconoscimento della copia informale all’originale non può essere operato ora per la prima volta nel procedimento di legittimità.
3.4. -Va, infine, affermato che la notificazione della sentenza eseguita su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore della controparte presso il suo domicilio è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., giacché non solo conforme al modello legale di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., ma anche rivolta in modo univoco a detto fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, assicurando l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 20866 del 2020).
La circostanza che la notificazione della sentenza mediante EMAIL del 19 luglio 2019 fosse accompagnata da una lettera di intimazione al pagamento della contravvenzione non esclude certo la valenza legale di quella notifica ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione in danno del soccombente, avendo tale intimazione piuttosto lo scopo concorrente di minacciare il ricorso all’esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all’obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata. La fattispecie in esame è evidentemente ben diversa dall’ipotesi della notificazione della sentenza in forma esecutiva (unitamente all’atto di precetto) eseguita
alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., la quale si reputa viceversa inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione.
– Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi riguardo alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata non ha svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1° luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME