Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4310/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO
(p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 1597/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 902/19, respingeva la domanda, avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di condanna al pagamento di una somma corrispondente agli esborsi sostenuti per opere di ristrutturazione e miglioramento dell’immobile di proprietà della stessa convenuta ed oggetto di contratto di l easing stipulato dalle parti.
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione, ritenendo infondate tutte le doglianz e svolte dall’appellante.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. e la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la motivazione della decisione gravata non consente di individuare la ratio decidendi.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in punto di vizi concernenti l’art. 17 del contratto di leasing (Risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore), rimarcando di avere eccepito sia la ‘riduzione secondo equità ex art. 1384 cod. civ.’ della clausola, sia la nullità della stessa ex artt. 1341 e 1342 cod. civ.
3 . Pregiudiziale allo scrutinio dei motivi è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente.
3.1. L’eccezione è fondata.
3.2. Tanto emerge dagli atti prodotti dalla controricorrente, che ha depositato insieme al controricorso relata di notifica via p.e.c. eseguita, in data 3 luglio 2020, ai sensi dell’art. 3bis legge 21 gennaio 1994, n. 53, corredata da stampa delle ricevute p.e.c. di accettazione e di consegna, il tutto con attestazione di conformità della copia analogica prodotta.
In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo p.e.c. è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass., sez. L, n. 16421 del 19/06/2019; Cass., sez. 3, 04/09/2023, n. 25686).
Nella specie, la parte ricorrente non ha mosso contestazioni circa
la completezza o la effettiva corrispondenza all’originale della copia in questione.
Di conseguenza, poiché il termine per introdurre il giudizio di legittimità scadeva, tenuto conto anche della sospensione nel periodo feriale, in data 2 ottobre 2020, il ricorso per cassazione, notificato alla odierna controricorrente in data 29 gennaio 2021, risulta proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La ricorrente deve essere altresì condannata al pagamento, dell’ ulteriore somma equitativamente determinata in euro 6.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore importo di euro 6.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. , in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione