Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34601 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente sul ricorso iscritto al n. 24593/2023 R.G. proposto da : all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis.
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4659/2023 depositata il 02/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Benevento per sentir accertare l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di disposizione del patrimonio, posto in essere tra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto pubblico notarile.
Nella resistenza dei convenuti COGNOME e COGNOME, con sentenza n. 810/2021 del 23 aprile 2021 il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda.
Avverso la pronuncia di primo grado, gli odierni ricorrenti proponevano appello, questa volta con atto di citazione congiunto e notificato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, lamentando la carenza di interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE e l’erronea valutazione delle prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione pauliana.
Nella resistenza dell’ RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva l’inammissibilità del l’atto d’appello per tardività, con sentenza del 2/11/2023 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la COGNOME e il COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste l’ RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‘Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.’.
Lamentano che la Corte d’Appello di Napoli è incorsa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver travisato le risultanze probatorie in atti e, segnatamente, per non aver rilevato la mancanza assoluta di prova, da parte dell’Avvocatura dello Stato, della pretesa notificazione della sentenza di prime cure ai difensori di NOME COGNOME, e per aver mancato di rilevare che la difesa erariale aveva prodotto in atti soltanto la pec di trasmissione all’AVV_NOTAIO, difensore della sola NOME COGNOME, e non anche ai difensori di NOME COGNOME, oltretutto omettendo di svolgere la prescritta asseverazione di conformità nella relata di notifica.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ‘Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.’.
Lamentano che la corte territoriale ha trascurato di considerare che, poiché la sentenza del Tribunale di Benevento non era stata notificata a nessuno dei difensori di NOME COGNOME, non poteva quest’ultimo essere onerato dal proporre l’impugnazione entro il cd. termine breve e quindi non poteva essere pronunciata nei suoi confronti sentenza di inammissibilità del proposto gravame.
2.1. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
I ricorrenti si dolgono del fatto che la corte di merito ha omesso di considerare la mancata prova della notificazione a NOME COGNOME, che all’epoca era assistito da un proprio difensore, diverso da quello che difendeva la moglie NOME COGNOME; per l’effetto, avrebbe erroneamente rilevato e dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per tardività, senza
pronunciare nel merito dei proposti motivi di gravame.
Siffatta doglianza, tuttavia, non è affatto correlata alla motivazione dell’impugnata sentenza, dalla lettura della quale si evince, testualmente, che:
la corte, anzitutto, ha esaminato una diversa censura, e cioè quella per cui la sentenza di primo grado fosse stata notificata, non ai difensori degli appellanti ora ricorrenti, bensì alle parti personalmente;
b) la corte di merito ha espressamente motivato in ordine alla summenzionata censura, esaminando la relata di notifica e rilevando espressamente la avvenuta notifica della sentenza di prime cure ‘ai procuratori’, dei quali sarebbe stato indicato ‘il nominativo’ (v. p. 3 sentenza).
La corte di merito ha quindi affermato che la sentenza di prime cure è stata ritualmente notificata a tutti i difensori delle parti soccombenti (le quali, del resto, hanno poi proposto unico atto di appello, con il patrocinio del medesimo ed unico difensore) ed ha così puntualmente motivato su quella che, in allora, era stata la censura proposta dagli appellanti ora ricorrenti.
Nei motivi ora in scrutinio, invece, viene dedotta una questione di cui l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna, appalesandosi invero come nuova.
Va al riguardo ribadito che ove una questione giuridica implicante un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,
prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., 13/12/2019, n. 32804; Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 13/06/2018, n. 15430).
Senza sottacersi che la doglianza dei ricorrenti secondo cui ‘l’errore della Corte territoriale ha inciso non sulla valutazione della (mancata) prova ma sulla ricognizione della stessa, avendo la stessa ritenuto che la documentazione relativa alla (non) notificazione svolta anche ai difensori del sig. NOME COGNOME fosse presente in atti, con travisamento altresì del contenuto dell’unica relata di notificazione effettuata nei confronti del difensore della sig.ra NOME COGNOME, prospetta invero la sussistenza di un vizio revocatorio, inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano ‘Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.’.
Lamentano che la sentenza impugnata è altresì affetta da ulteriore nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la comunicazione a mezzo pec, ad opera dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, della sentenza del Tribunale di Benevento al difensore della COGNOME non costituiva valida notificazione della sentenza di prime cure ai fini della decorrenza del termine breve, poiché mancante dell’asseverazione di conformità della copia informatica trasmessa, sicché almeno il gravame dalla medesima spiegato era da considerarsi ammissibile.
3.1. Il motivo è infondato.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non può essere dedotto in relazione a questioni meramente processuali, ma soltanto in relazione a domande o ad eccezioni (v. Cass., 16/10/2024, n. 26913: ‘L’omesso esame di una questione processuale … non integra il vizio di omessa pronuncia,
configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito’ . V. altresì Cass. n. 231/2016; Cass. n. 6174/2018; Cass. n. 25154/2018).
Questa Corte ha d’altro canto già avuto modo di affermare che ‘La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale (v. in termini Cass., n. 10138/2022; v. già Cass., n. 28818/2019).
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha espressamente richiamato il summenzionato precedente di legittimità e ha specificamente rilevato che ‘anche l’attuale procuratore della COGNOME e del COGNOME nulla ha obiettato in merito a detta conformità e a eventuali pregiudizi subiti rispetto al diritto ad impugnare’.
Va altresì posto in rilievo che pur lamentando la mancata attestazione di conformità da parte del difensore della copia informatica della sentenza oggetto di notificazione a mezzo pec, gli odierni ricorrenti riconoscono invero che nella specie trattasi di ‘copia attestata come autentica dalla cancelleria dell’originale in forza dell’art. 16 -bis, comma 9bis, del d.lgs. n.179 del 2012′ (v. p. 12 del ricorso); e come i medesimi omettano di considerare che il secondo comma dell’art. 3 bis cit. sancisce la necessità dell’attestazione di conformità da parte dell’AVV_NOTAIO solo nel caso in cui ‘ l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico ‘.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura
indicata in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME