Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33983 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5341/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ NOME COGNOME con domicilio digitale avv.EMAIL avv.
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 809 del 12/12/2022 della Corte d’Appello di Messina ; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 18/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente e lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare n. 212/1992 R.G. Esec. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto intrapresa nei suoi confronti e, in particolare, contestava il credito dei creditori intervenuti.
Il predetto Tribunale, con la sentenza n. 688 del 4/10/2017, rigettava l’opposizione ex art. 615 c.p.c.
Adita da NOME COGNOME, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 809 del 12/12/2022 resa in contraddittorio con Unicredit S.p.A. (avente causa da Banco di Sicilia, già Banca del Sud) e nella contumacia di Do Bank S.p.A. (già Unicredit Credit Management Bank S.p.A., pure avente causa da Banco di Sicilia), respingeva l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; resisteva con controricorso Unicredit S.p.A.
Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all ‘ udienza, concludeva per l’inammissibilità del ricorso .
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo illustrare i motivi del ricorso, perché l’impugnazione è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta.
Il ricorso, difatti, è stato notificato il 7/3/2023, ma la sentenza impugnata era stata notificata -contrariamente all ‘oppost a asserzione in ricorso -al difensore dell’odierno ricorrente in data 19/12/2022; è evidente, dunque, il mancato rispetto del termine ex artt. 325 e 326 c.p.c.
Sono destituite di fondamento le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, il quale sostiene che non sarebbe stata
data la prova della notificazione della sentenza d’appello, non essendo state osservate le disposizioni sull’obbligatorio deposito telematico dei file in formato ‘.eml’ o ‘.msg’, i quali soltanto sono idonei a dimostrare l’avvenuta notifica, a differenza d ei file in formato ‘.pdf’.
Prescindendo da ogni considerazione sulla predetta tesi, riguardo alla quale può solo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è sempre più incline a ravvisare -a tutto concedere -nella diversità del prescritto formato di un atto processuale telematico una nullità sanabile in caso di pienezza della garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, si osserva che col controricorso sono stati depositati i file della notificazione in formato digitale e che dagli stessi risulta inequivocabilmente dimostrata la notifica della sentenza d’appello in data 19/12/2022 e, di conseguenza, l’intempestività della sua impugnazione.
Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va solo precisato che, in considerazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità, non possono dirsi sussistenti i presupposti per pronunciare, nell’interesse della legge, principi di diritto sulle questioni per le quali era stata disposta la trattazione in pubblica udienza, tra cui la qualificazione di nuovo documento della copia completa rispetto a quella incompleta già prodotta, ma pure la qualificazione del danno dall’illegittimità levata di protesto, per prospettata erroneità del computo di poste non dovute, quale extracontrattuale.
Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,