Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1624/2019 R.G. proposto da contro
NOME COGNOME
–
Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato
–
Contratti
a
termine
–
Limiti
–
Violazione
Conseguenze
R.G.N. 1624/2019
Ud. 05/04/2024 CC
-ricorrente –
-intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE n. 1835/2018 depositata il 18/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1835/2018, depositata in data 18 ottobre 2018, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nella rituale costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE depositata in data 15 febbraio 2017, la quale, accertata la violazione della disciplina in tema di contratto a termine, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al lavoratore un importo pari a tre mensilità dell ‘ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010.
Proposto appello da parte del lavoratore in relazione alla quantificazione del danno, la Corte territoriale ha:
-disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardività, osservando che la notifica della sentenza di primo grado effettuata dall’appellante era da ritenersi meramente prodromica all’avvio dell’esecuzione, in quanto avvenuta presso la sede della stessa RAGIONE_SOCIALE, e come tale inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;
-rideterminato l’importo riconosciuto a NOME COGNOME nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione della durata del rapporto e delle dimensioni della stessa appellata.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ricorre ora RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 326 c.p.c.
La ricorrente impugna la decisione della Corte barese nella parte in cui quest’ultima ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rimarcando in particolare che:
-la sentenza di primo grado è stata notificata da parte di NOME COGNOME in data 16 febbraio 2017 senza formula esecutiva;
-la notifica è avvenuta presso la sede della RAGIONE_SOCIALE in quanto ivi era domiciliato il difensore di quest’ultima;
-lo stesso ricorrente ha depositato il proprio ricorso in appello in data 27 aprile 2017.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. fa decorrere il termine breve anche per il notificante, e secondo cui la notificazione della sentenza munita di formula esecutiva nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata nei confronti del procuratore costituito della parte ed è idonea a far decorrere il termine breve.
Deduce, quindi, la ricorrente che la notifica della sentenza di primo grado era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche nei confronti dello stesso COGNOME, con conseguente tardività ed inammissibilità dell’appello.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza ‘per violazione artt. 24 e 111 cost. in relazione alla omessa motivazione sulla quantificazione della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante. con violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 5, legge 183 del 4.11.2010’ .
La ricorrente deduce che la decisione della Corte territoriale avrebbe elevato l’ammontare del risarcimento riconosciuto al lavoratore senza motivare la propria statuizione e senza considerare che il gravame formulato dallo stesso NOME COGNOME non aveva mosso adeguate critiche alla decisione di prime cure.
Il primo motivo è inammissibile.
Deve infatti rammentarsi che, qualora il ricorrente lamenti un errore processuale non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. n. 24247/2016).
Nel caso di specie la censura (proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.), che denuncia l’errore processuale consistito nella ritenuta inidoneità della notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 16.2.2017 ad avviare la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. per la proposizione dell’appello e nel mancato rilievo della tardività del gravame, non prospetta la nullità della sentenza o del procedimento.
A fronte della statuizione della sentenza impugnata, secondo cui la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, il motivo deduce che la sentenza di primo grado, priva di formula esecutiva, è stata notificata in data 16.2.2017 su istanza del ricorrente al procuratore costituito della RAGIONE_SOCIALE, Avv.
NOME COGNOME, nel domicilio eletto presso la sede legale dell’ente, ma non riproduce la relata di notifica.
L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
La sentenza impugnata, che ha dato atto della notifica della sentenza di primo grado presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE (e non presso il suo procuratore) ed ha escluso l’idoneità della medesima notifica a far decorrere il termine breve per l’impugnazione è peraltro conforme ai principi espressi a seguito della sentenza n. 23829/2007 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo e terzo comma, cod. proc. civ., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria ma anche per la parte che ha effettuato la notifica secondo dette formalità.
Si è infatti esclusa l’idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della notifica della sentenza effettuata ad un ente pubblico locale, parte in causa, in persona del legale rappresentante presso la stessa sede (ove l’organo è domiciliato per la carica), in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la sede dell’ente, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente
qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. n. 21746/2016 e ribaditi da Cass. n. 18211/2018).
3. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile.
Questa Corte ha infatti precisato che in materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria” (Cass. n. 25484/2019; conforme Cass. n. 1320/2014).
Nel caso di specie la motivazione non è omessa né apparente, in quanto la Corte territoriale ha ancorato la quantificazione dell’indennità risarcitoria alle dimensioni della A.S.L. e alla durata complessiva dell’illegittimo rapporto di lavoro (parametro, questo, anche recentemente valorizzato da questa Corte: Cass. n. 34741/2023).
Inoltre, il motivo, che nel prospettare l’assenza di critiche pregnanti alla sentenza di primo grado al fine di dare sostegno alla pretesa di un risarcimento superiore alle tre mensilità, trascrive solo parzialmente l’atto di appello e lo localizza in modo generic o.
La censura è inammissibile anche nella parte in cui richiama le ragioni che avevano determinato il ricorso al precariato e al mancato superamento del termine di tre anni; non si confronta infatti con la sentenza impugnata, secondo cui si è formato il giudicato interno sull’accertamento delle violazioni di norme inderogabili da parte della RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei rapporti di lavoro precario dedotti in lite e sulla natura solo risarcitoria delle conseguenze giuridiche; inoltre non considera che le ragioni del ricorso al precariato attengono alla
legittima apposizione del termine, e non alla quantificazione dell’indennità risarcitoria.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a statuire sulle spese, in quanto NOME COGNOME è rimasto intimato.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 5 aprile 2024.