Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30176 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 21227/2022 R.G. proposto da:
CASASANTA COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa
dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 904/2022 della Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila, depositata il 22.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.9.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in forza di un contratto di mutuo ipotecario concluso l ‘ 1.8.2002 con la società RAGIONE_SOCIALE, garantito da NOME COGNOME in qualità di terza datrice di ipoteca e di fideiussore, esperì nei confronti di quest ‘ ultima un ‘ azione esecutiva immobiliare, iscritta al N. 107/2013 R.G.E. del Tribunale di Chieti. In data 24.2.2015 il Pubblico Ministero dispose l’applicazione della sospensione prevista dall’ art. 20 L. n. 44/1999 per la durata di 300 giorni; conseguentemente, il giudice dell ‘ esecuzione sospese la procedura esecutiva con provvedimento del 26.3.2015, per un pari periodo. Ciononostante, in data 8.7.2015 l ‘ immobile di cui al lotto n. 4 dell ‘ ordinanza di vendita venne venduto senza incanto; tuttavia, con provvedimento del g.e. del 17.10.2016, venne dichiarata la nullità di tutte le operazioni di vendita compiute tra l ‘ 8.7.2015 e il 3.5.2016, in quanto avvenute durante il periodo di sospensione. La Banca propose opposizione avverso detto provvedimento in data 26.10.2016. Con ordinanza del 28.12.2016, il giudice dell ‘ esecuzione, però, confermò l ‘ efficacia della vendita avvenuta l ‘ 8.7.2015. Introdotto il giudizio di merito, NOME COGNOME evocò in giudizio la Banca, chiedendo in particolare: 1) dichiararsi la nullità della vendita del bene immobile contraddistinto con il Lotto
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4, in quanto disposta durante il periodo di sospensione; 2) accertarsi che essa esecutata nulla doveva al MPS in quanto al momento del pignoramento il credito risultava estinto, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti esecutivi; 3) accertarsi che essa esecutata aveva maturato un credito nei confronti di MPS, allo stato ammontante ad € 244.926,23 salvo miglior conteggio, e per l’ effetto condannare il MPS al pagamento in suo favore della detta somma o di quell ‘ altra di giustizia; 4) accertarsi l ‘ illegittimità e/o la nullità del contratto di mutuo repertorio N.138954 a seguito della previsione ed applicazione ab origine di interessi usurari; 5) accertarsi la simulazione del suddetto contratto di mutuo e per l ‘ effetto dichiararsi la sua nullità con conseguente invalidazione delle garanzie ipotecarie e personali prestate da essa Casasanta; 6) dichiararsi la nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione dell ‘ indicatore sintetico di costo (ISC) e del TAEG. Costituitosi il MPS, con sentenza parziale del 17.02.2020 il Tribunale dichiarò inammissibili le domande di sospensione dell ‘ esecutività dell ‘ ordinanza emessa dal giudice dell ‘ esecuzione in data 28.12.2016 e respinse la domanda di dichiarazione di nullità del mutuo, disponendo l ‘ integrazione della già disposta CTU. Esaurita l ‘ istruttoria, il Tribunale di Chieti, con sentenza del 31.05.2021, rigettò tutte le domande proposte dall ‘ esecutata. La Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila, pronunciando sul gravame proposto dalla COGNOME e nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, che assumeva essere divenuta titolare del credito sotteso al giudizio, nonché della Banca Monte Dei Paschi Di Siena s.p.a., con sentenza del 22.6.2022 dichiarò l ‘ appello inammissibile perché tardivamente proposto.
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Avverso detta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resistono con distinti controricorsi il MPS e la RAGIONE_SOCIALE. In data 4.3.2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, rilevando la sua manifesta inammissibilità/infondatezza; la ricorrente ha tempestivamente richiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c. Fissata l ‘ odierna adunanza camerale, tutte le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della decisione entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 287, 288 c.p.c. e 325, 326 c.p.c.). La ricorrente lamenta l ‘ erroneità della decisione per cui è stato ritenuto che la notificazione della sentenza in data 1.7.2021, ad istanza del MPS, fosse certamente idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione ai sensi dell ‘ art. 326 c.p.c., a nulla rilevando che, contestualmente alla sentenza, fossero stati notificati anche un ricorso per la correzione di errore materiale della stessa e il decreto di fissazione dell ‘ udienza per la correzione medesima. Osserva la ricorrente che la sentenza di primo grado venne notificata in dette circostanze come mero allegato all ‘ istanza di correzione della sentenza e non in via autonoma, onde far decorrere il termine breve per impugnare. Conseguentemente, poiché la notifica dell ‘ istanza di correzione non è idonea a tal fine, la decisione si rivela errata.
1.2 Con il secondo motivo, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. Sostiene la ricorrente che l ‘ iter logico seguito
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dalla Corte territoriale non rende percepibili le ragioni della decisione in quanto, da una parte, la Corte d ‘ appello sembra voler mettere le basi per una pronuncia di rigetto (laddove evidenzia l ‘ inidoneità dell ‘ istanza di correzione dell ‘ errore materiale a far decorrere il termine breve), dall ‘ altra dell ‘ eccezione di tardività dell ‘ appello, dall ‘ altra, con un repentino cambio di marcia, sconfessa le premesse e accoglie l ‘ eccezione del MPS, incorrendo in insanabile contraddizione.
2.1 -Nella proposta di definizione accelerata di cui sopra si osserva: ‘ il primo motivo appare manifestamente infondato: non ha alcun rilievo, ai fini della decorrenza del termine breve per l ‘ impugnazione di cui all ‘ art. 326, comma 1, c.p.c., se la sentenza di primo grado sia stata notificata alla parte soccombente in allegato ad una istanza di correzione di errore materiale relativo alla stessa sentenza (specie se non incidente sul suo contenuto dispositivo, come nella specie); ciò che ha rilievo ai fini della decorrenza di tale termine è che vi sia stata regolare notificazione del provvedimento al procuratore costituito, il che nella specie non risulta neanche in discussione; in ogni caso, per quanto la circostanza non sia decisiva, lo scopo della notificazione, nella specie, emergeva altresì chiaramente dalla relazione di notificazione;
il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata, oltre ad essere conforme a diritto, risulta sostenuta da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede; in particolare, risultano del tutto logici e coerenti i richiami ai precedenti di questa stessa Corte a sostegno della decisione adottata che, sebbene non esattamente in termini, devono ritenersi
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comunque rilevanti con riguardo ai principi di diritto applicabili nella fattispecie e risultano, del resto, correttamente intesi dalla corte territoriale ‘ .
3.1 -Ora, a prescindere dai pur rilevanti ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, quale la violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (giacché, nonostante il tenore letterale della parte espositiva del ricorso – da cui sembrerebbe che la Casasanta abbia introdotto il merito dell ‘ opposizione agli atti esecutivi avviata dal MPS – il giudizio che occupa attiene in realtà al merito di una distinta opposizione all ‘ esecuzione proposta dalla stessa Casasanta, di cui però è totalmente ignoto il contenuto, quantomeno in relazione al tenore del ricorso introduttivo proposto dinanzi al g.e.), ritiene la Corte che le prospettazioni della proposta di definizione accelerata siano pienamente condivisibili e vadano dunque definitivamente confermate.
4.1 -Iniziando dal primo motivo del ricorso, non v ‘ è dubbio che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal MPS presso il procuratore costituito della Casasanta, fosse pienamente idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, ex art. 326 c.p.c.
In proposito, se è vero che, normalmente e da un punto di vista generale, la notifica dell ‘ istanza di correzione dell ‘ errore materiale della sentenza non è di per sé idonea a tanto (Cass., Sez. Un., n. 5053/2017), è fuori discussione che l ‘ adempimento ulteriore della notifica della sentenza, come in concreto effettuato nella specie, sia in grado di far decorrere il termine breve, perché atto di per sé non necessario ai fini della correzione: si vuole cioè dire che, posta la non necessità di notificare la sentenza corrigenda, da parte di chi tale correzione richieda (ex art. 288 c.p.c.), è del tutto evidente che la notifica della sentenza
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riveste necessariamente una sua specifica funzione, non correlata alla istanza di correzione, quand ‘ anche si tratti di un allegato all ‘ istanza stessa. Il che, del resto, era pienamente evincibile dalla stessa relata di notificazione, ove si dava specificamente atto del contenuto dei documenti allegati al messaggio PEC, tra cui appunto la sentenza di primo grado.
Del resto, è ben noto che, se eseguita al giusto destinatario (e, cioè, in caso di parte già costituita, al suo procuratore: come è avvenuto nella specie), ‘ agli effetti di cui all ‘ art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l ‘ esercizio del potere d ‘ impugnazione ‘ (così la recente Cass. n. 25889/2023).
Il mezzo si rivela, dunque, manifestamente infondato.
5.1 -Stessa sorte segue il secondo motivo.
La Corte aquilana ha non solo correttamente motivato la propria decisione, ma l ‘ ha fatto seguendo un percorso logico-giuridico perfettamente intellegibile e dunque senz ‘ altro in linea con il ‘minimo costituzionale’ della motivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
6.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato perché manifestamente infondato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La definizione del ricorso in linea con la proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. giustifica la condanna della ricorrente anche ai sensi dell ‘ art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle controricorrenti in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di ciascuna delle controricorrenti dell ‘ulteriore somma di € 6.500,00, nonché, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 5 .000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno