Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5906/2023 R.G. proposto da:
NOME e NOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 535/2022, pubblicata in data 4 agosto 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
luglio 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
I sig. NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari dell’autovettura Fiat Punto TARGA_VEICOLO, convenivano in giudizio le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto per difetto di costruzione del veicolo.
Il Giudice di pace adito, accogliendo la domanda, condannava le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori.
RAGIONE_SOCIALE, impugnando la sentenza, ha dedotto la nullità/inesistenza della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si era svolto in sua contumacia.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE, rilevando che dalla documentazione prodotta emergeva che la notifica all’appellante era stata effettuata in ‘Roma’, senza alcuna specificazione dell’indirizzo, a ‘persona fisica’, nonostante il destinatario fosse una società, ed era stata sottoscritta per la ricezione da un soggetto non meglio identificato, concludendo che la notifica dovesse considerarsi inesistente.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘unico motivo è dedotta la violazione ed errata
applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 145 e 149 cod. proc. civ. e dell’art. 7 della legge 20 novembre 1986, n. 890, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Sostengono i ricorrenti che la sentenza è da censurare in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, la notifica è stata effettuata presso la sede della società, con specifica indicazione del l’indirizzo, ed è stata eseguita a mani di persona fisica, avendo l’ufficiale postale proceduto alla consegna a persona addetta alla ricezione.
1.1. Il motivo è ammissibile e fondato, in quanto i ricorrenti, nel rispetto del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., a supporto della doglianza hanno indicato e allegato al ricorso per cassazione documentazione dalla quale emerge che, dopo vari tentativi non andati a buon fine, la notifica è stata effettuata, a mezzo servizio postale, in data 18 ottobre 2012 alla RAGIONE_SOCIALE presso la sede legale in Roma, INDIRIZZO, ed è stata consegnata a persona addetta alla ricezione, che ha sottoscritto per accettazione.
1.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello , la notifica è stata pertanto ritualmente indirizzata alla società convenuta presso la sede legale, con indicazione del relativo indirizzo, e consegnata a persona incaricata a riceverla, sicché ricorrono, all’evidenza, tutti i presupposti per ritenere che la società destinataria abbia avuto conoscenza dell’atto ad essa rivolto e sia stata posta nella condizione di partecipare al giudizio.
Il giudice del gravame non ha, invero, fatto applicazione del principio secondo cui è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi
alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persona abilitata a ricevere il piego, mentre, in caso assenza della medesima, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale (Cass., sez. 6 – L, 22/12/2017, n. 30882; Cass., sez. 1, 13/12/2012, n. 22957; Cass., sez. 6 -1, 13/09/2011, n. 18762).
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche, l’art. 145 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile alla fattispecie de quo , prevede due modalità alternative da tentarsi prioritariamente: la notificazione presso la relativa sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede; la notificazione, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Solo nel caso in cui la consegna dell’atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto, sempre che nello stesso risultino l’identità e la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente nonché uno dei luoghi indicati, che la notifica possa essere fatta a quest’ultimo con le modalità di cui all’art. 140 o 143 cod. proc. civ. (Cass., n. 22957/12, cit.).
Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, che in diversa composizione, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, procederà al non compiuto esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione