Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32104-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del dottor NOME COGNOME
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 169 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 23 aprile 2019 (R.G.N. 686/2017).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/04/2024
giurisdizione Iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Prescrizione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza n. 169 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno e depositata il 23 aprile 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO contro l’avviso di addebito, emesso per l’importo di Eu ro 3.945,67 in relazione ai contributi dovuti, per l’anno 2009, alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’anno 2009, ha prodotto un reddito di Euro 8.299,00 e ha dunque superato i «limiti reddituali di presunta non occasionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività» (pa gina 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
La pretesa, tuttavia, è prescritta e non può essere condivisa la tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che individua nella presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e configura una sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per occultamento doloso del debito. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere e, in particolare, dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi (16 giugno 2010).
-L’avvocat a NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 18, comma 12, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare irrilevante l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, presentata il 16 settembre 2010. Tale condotta integrerebbe un occultamento doloso del debito, suscettibile di sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
-La parte controricorrente ha eccepito, in linea preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato (pagina 6 del controricorso).
A supporto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, la parte controricorrente ha evidenziato che la richiesta di notificazione è stata presentata il 27 novembre 2019, allorché erano già infruttuosamente decorsi i sei mesi, che devono esser computati dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (23 aprile 2019), in una controversia che non risulta assoggettata alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 ottobre 1969, n. 742).
-L’eccezione coglie nel segno.
-Giova ricostruire, sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione acquisita al processo, gli antefatti rilevanti.
Dagli atti di causa, emerge che l’RAGIONE_SOCIALE ha presentato richiesta di notifica già il 21 ottobre 2019, entro il termine semestrale prescritto per l’impugnazione dall’art. 32 7, primo comma, cod. proc. civ., allorché la sentenza non sia stata notificata.
I documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE unitamente al ricorso attestano, tuttavia, che la notifica all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, studio di INDIRIZZO de’ Tirreni, INDIRIZZO, non si è perfezionata.
I documenti avvalorano un esito negativo, per irreperibilità del destinatario, che, al predetto indirizzo, in data 25 ottobre 2019, è risultato sconosciuto.
Il 26 novembre 2019, a termine semestrale già vanamente decorso, è stata quindi presentata nuova richiesta di notifica, indicando come destinatario l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e come indirizzo INDIRIZZO, INDIRIZZO. La notifica, il 2 dicembre 2019, è stata ritualmente ricevuta, come si evince da quello che in atti è stato prodotto e contrassegnato come ‘secondo originale ricorso notificato’.
5. -Questa Corte, nel trarre le necessarie implicazioni, sul versante applicativo, dai principi enunciati da Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594, ha distinto a seconda che l’errore originario nella prima notificazione sia imputabile al notificante oppure no, al fine di stabilire se la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione, inizialmente non andata a buon fine, sia tempestiva rispetto al termine per impugnare (Cass., sez. III, 7 dicembre 2023, n. 34272).
Nella prima ipotesi, l’impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta, solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi fare retroagire i suoi effetti fino al momento RAGIONE_SOCIALEa prima notificazione.
Nella seconda ipotesi, per contro, la ripresa del procedimento notificatorio, che la parte deve provare di aver avviato immediatamente, dopo aver appreso l’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa notificazione, senza alcuna necessità di ottenere una previa autorizzazione del giudice, dispiega i suoi effetti a far data dal momento iniziale di attivazione del procedimento. Al ricorrere RAGIONE_SOCIALEe rigorose
condizioni appena descritte, è dunque irrilevante l’intervenuto spirare del termine per impugnare.
6. -Di tali condizioni la parte ricorrente non ha offerto prova adeguata e, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione sollevata nel controricorso, non ha svolto rilievi critici di sorta, idonei a confutarla.
La parte ricorrente, in particolare, non ha dimostrato che il primo tentativo di notifica, eseguito nell’osservanza del termine semestrale fissato per l’impugnazione, non sia stato coronato dal successo per causa non imputabile.
Tale circostanza rappresenta il presupposto imprescindibile perché si possano salvaguardare, con la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, gli effetti utili del primo tentativo, eseguito senza costrutto . Solo in tal caso, non rileva l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione.
La non imputabilità, secondo il metro RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza, dev’essere debitamente allegata e comprovata , poiché è funzionale all’applicazione di un meccanismo che si atteggia pur sempre come derogatorio, volto a tutelare la parte solerte ed esente da colpe.
Peraltro, anche tale salvaguardia presuppone la circostanziata allegazione e la persuasiva dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa diligente ripresa del procedimento notificatorio, nella metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Aspetto sul quale il ricorrente non si attarda con la necessaria specificità, indicando i dati di fatto che, anche sotto questo profilo, possano contrastare l’eccezione formulata nel controricorso.
7. -Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere dichiarato inammissibile , in quanto tardivamente proposto.
8. -Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta.
9. -L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione