Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32099 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
Oggetto
R.G.N. 1834/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1834-2020 proposto da: NOME COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 109/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza in atti, ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura alle liti da parte del difensore, l’appello proposto da NOME COGNOME NOME avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda per differenze retributive maturate nel corso del natura subordinata come estetista alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE a cui era subentrata la la Corte d’appello ha pure osservato che il difensore aveva affermato che la procura gli era stata rilasciata dalla cliente su foglio separato, ed il fatto che detto foglio non era stato allegato agli atti comportava una irregolarità sanabile con l’invito di depositare la procura che era stato rivolto al difensore, il quale però non contro la sentenza ha proposto ricorso intimata;
rapporto di lavoro asseritamente di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME; vi aveva ottemperato; per cassazione NOME COGNOME NOME con un motivo; RAGIONE_SOCIALE Ł rimasta
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 83 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la procura per il secondo grado di giudizio era stata allegata al ricorso fin dall’origine dal difensore (come si evinceva dalla documentazione prodotta);
in via preliminare, occorre peraltro rilevare che parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta nei modi di legge nei confronti dell’AVV_NOTAIO, procuratore domiciliatario di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla relata in calce al ricorso;
non risulta in particolare effettuata la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., in mancanza delle quali, ed
in assenza di attività difensiva dell’intimato, non può ritenersi acquisita la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio;
la controparte RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME non ha svolto attività difensive; pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 18361 del 12/07/2018);
nulla deve essere pronunciato sulle spese processuali non avendo la controparte compiuto attività difensiva;
va invece dichiarato che ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del giudizio. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import o a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del