Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28503 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6254/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (FAX 0698933754-TEL NUMERO_TELEFONO), presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), già rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME,
-intimato-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE NUORO n. 627/2019 depositata il 26.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.12.2006/14.5.2007 l’AVV_NOTAIO chiedeva al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE di ingiungere a COGNOME NOME il pagamento del compenso di € 885,82 oltre € 19,38 per spese (in totale € 905,02) per le prestazioni di assistenza e defensionali rese in suo favore per la vertenza relativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo cointestato al COGNOME ed alla moglie NOME, esponendo che aveva rinunciato al mandato ricevuto e che il COGNOME pur avendo ritirato gli atti da lui redatti il 15.5.2006 non gli aveva corrisposto il compenso e producendo la parcella vistata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto n. 73/07 del 22.5.2007 il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la richiesta e tale decreto veniva notificato al COGNOME il 9.7.2007, ed analogo decreto ingiuntivo per lo stesso importo, dichiarato provvisoriamente esecutivo veniva emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, su separata richiesta, a carico di COGNOME NOME.
Con atto del 14.7.2007 il COGNOME proponeva opposizione al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, osservando che non gli era mai stata inviata la parcella, che l’incarico per la pratica era stato da lui conferito all’AVV_NOTAIO anche per conto della moglie per cui il professionista non avrebbe dovuto duplicare la richiesta di compenso e che non tutte le prestazioni indicate nella parcella erano state compiute; l’AVV_NOTAIO si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Concessa con ordinanza del 22.1.2008 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto l’opposizione non era fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, e respinta l’istanza di riunione per connessione col procedimento n. 1017/2007 RG relativo all’opposizione della COGNOME, il legale del COGNOME, AVV_NOTAIO, inviava a mezzo posta il 7/8.2.2008 alla cancelleria del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE istanza di ricusazione del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, per avere concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto dal COGNOME asserendo inveritieramente che l’opposizione non era fondata su prova scritta ancorché tale prova fosse stata depositata.
Il 20.2.2009 il Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, sentito il giudice ricusato, dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione perché prodotta per posta.
Il 26.6.2009 il legale del COGNOME ricusava nuovamente a mezzo posta il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, con la stessa motivazione precedente, sostenendo che la ricusazione ben poteva avvenire a mezzo posta e chiedendo che fosse ritualmente instaurato il contraddittorio.
Con provvedimento del 29.1.2010 il Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, senza sentire il AVV_NOTAIO ricusato e senza provocare il contraddittorio, dichiarava inammissibile la seconda ricusazione, costituente una mera riproposizione della precedente ricusazione, compiuta senza l’osservanza delle formalità previste dal codice di rito, ed il AVV_NOTAIO fissava quindi per la prosecuzione del giudizio di opposizione l’udienza dell’8.3.2010.
Il 6.3.2010 il legale del COGNOME ricusava nuovamente la AVV_NOTAIOssa COGNOME per il motivo già esposto, nonché il Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, precisando che la ricusazione poteva avvenire anche a mezzo posta e che andava instaurato il
contraddittorio, ma su tale terza ricusazione non interveniva alcuna pronuncia.
Di contro con la sentenza n. 356/2014 del 14.6/21.7.2014 il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione e condannava il COGNOME al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO delle spese del giudizio di opposizione, d eterminate in € 1.260,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME con atto di citazione notificato il 5.10.2015 e l’AVV_NOTAIO chiedeva di dichiarare inammissibile l’appello per tardività e comunque di rigettarlo per infondatezza.
Disattesa l’8.2.2016 l’istanza di anticipazione della prima udienza avanzata dall’AVV_NOTAIO per l’infondatezza dell’eccezione di tardività dell’appello, con la sentenza n. 627/2019 del 26.11.2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’appello di COGNOME NOME in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la disciplina del termine lungo d’impugnazione dettata dall’art. 327 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009, e condannava il COGNOME al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Contro la sentenza n. 627/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, notificata al legale domiciliatario del COGNOME, AVV_NOTAIO, in data 26.11.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 27.1.2020 COGNOME NOME col patrocinio dello stesso legale, affidandosi a quattro motivi, mentre l’AVV_NOTAIO é rimasto intimato.
Il procedimento veniva rinviato dalla Suprema Corte dapprima con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 per consentire la rinnovazione entro 60 giorni della notifica del ricorso all’AVV_NOTAIO per mancanza delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec effettuata all’indirizzo digitale del
predetto estratto dal registro Ini-Pec, e dopo la comunicazione e documentazione da parte del domiciliatario di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, del decesso in data 23.5.2021 dell’unico legale costituito per il ricorrente, AVV_NOTAIO, veniva ulteriormente disposto con ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 rinvio a nuovo ruolo per mettere in condizione il COGNOME di sostituire l’AVV_NOTAIO, e di munirsi di un nuovo legale per procedere alla disposta rinnovazione della notifica, ma all’indirizzo di residenza indicato nel ricorso il COGNOME risultava irreperibile in data 29.7.2022.
La causa é stata quindi trattenuta in decisione, previa relazione del Consigliere NOME COGNOME, nell’adunanza camerale del 26.9.2023.
Preliminarmente va dato atto che la comunicazione a COGNOME NOME dell’ordinanza interlocutoria del 29.4.2021/19.7.2022 che aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire al ricorrente di munirsi di un nuovo legale abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte dopo il decesso dell’AVV_NOTAIO, di depositare un’eventuale memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e di procedere all’esecuzione del già disposto ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, ha avuto esito negativo, in quanto in data 29.7.2022 NOME é risultato irreperibile all’indirizzo di residenza indicato nel ricorso di INDIRIZZO De NOME (INDIRIZZO INDIRIZZO
Tale circostanza non é però ostativa alla trattazione della causa, in quanto nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla parte, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla
trattazione della causa, essendo quest’ultima pur sempre dominata dall’impulso d’ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d’imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (vedi in tal senso Cass. 9.8.2017 n. 19864; Cass. 11.10.2006 n. 21711).
Va quindi rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il COGNOME non ha provveduto ad eseguire l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo a AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nel termine di sessanta giorni concessogli allo scopo con l’ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 (vedi sull’inammissibilità del ricorso quando nel giudizio d’impugnazione non sia eseguito l’ordine di rinnovazione e sull’estinzione nei casi in cui la disposta rinnovazione della notifica sia eseguita tardivamente Cass. 3.2.2021 n. 2460; Cass. 30.5.2017 n.13637; Cass. 3.11.2006 n.23587) e si é reso irreperibile all’indirizzo di residenza, omettendo di sostituire il legale col quale ha proposto ricorso, AVV_NOTAIO, deceduto nel corso del giudizio di legittimità, allo scopo di procedere alla disposta rinnovazione.
Tale ordine di rinnovazione é stato impartito in quanto pur risultando riferibile l’indirizzo pec estratto dal registro Ini-PEC al nominativo dell’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, della notifica a mezzo pec del ricorso a quell’indirizzo tentata dall’AVV_NOTAIO, legale del ricorrente, in data 27.1.2020, ossia il 60° giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 26.11.2019, (tenuto conto della proroga del termine prevista dall’art. 155 commi 4° e 5° c.p.c. quando il giorno di scadenza del termine processuale ricada di sabato, o in un giorno festivo, posto che il 25.1.2020, giorno di scadenza del termine breve d’impugnazione, era appunto un sabato), non sono state prodotte le ricevute di consegna e di accettazione, per cui la notifica non poteva ritenersi perfezionata.
Nulla va disposto per le spese in quanto l’AVV_NOTAIO é rimasto intimato.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e visto l’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2023