Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6937/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA,
-intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE REGGIO CALABRIA nel proc.to n. 381/2024 depositatao il 09/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace, con sentenza pubblicata il 7/2/2024, ha respinto l’opposizione di NOMECOGNOME cittadino marocchino, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto e notificato allo straniero in data 27/12/2023 e del correlato decreto del Questore di Reggio Calabria.
In particolare, il giudice ha premesso che il controllo dell’autorità giudiziaria al riguardo è limitato alla verifica dei requisiti di legge del provvedimento prefettizio al momento della sua emissione, senza margini di discrezionalità o considerazioni umanitarie, e sostenuto che nella specie si era verificato il presupposto di legge (art.12, comma b e c, TUI), in quanto, con provvedimento del 2/10/2020, notificato allo straniero il 31/5/2023, il Questore di Reggio Calabria aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, cosicché il ricorrente si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo; gli altri motivi di doglianza, « peraltro, infondati ala luce di quanto sin qui argomentato, restano assorbiti ». L’amministrazione era comparsa in udienza con propri funzionari « senza patrocinio legale ».
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata l’8/2/2024 (comunicazione di cancelleria in atti), NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 26/3/2024, affidato a unico motivo, nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria (notifica eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato), che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 c.p.c. n. 3 , la violazione dell’art. 19 comma 1 d.lgs 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si deduce che il d.l. n. 20/2023 ha soppresso l’esplicitazione dei criteri di accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma non ha certamente abrogato l’art. 8 Cedu e, pertanto, se è vero questo, e se è vero che i criteri di accertamento sono esattamente quelli frutto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non potr à pi ù essere applicato il paradigma della comparazione, n é rigida n é mobile, ma dovr à comunque essere effettuato (almeno) il bilanciamento tra quei criteri e le esigenze
dello Stato indicate nella norma convenzionale.
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in maniera regolare, tredici anni fa, è perfettamente inserito nel territorio italiano tanto che è in grado di esibire anche l’ultimo contratto di locazione, mentre il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno è dovuto esclusivamente a ragioni burocratiche, in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato « con data inizio 15.02.2023 e data fine 15.03.2023 con al qualifica di operatore socio assistenziale, prorogata poi sino al 15.05.2023 », era stato ritenuto non sufficiente in considerazione del reddito percepito.
2. Preliminarmente, va disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla Prefettura di Reggio Calabria, in proprio (cfr. Cass. 118/2000: « Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio d’opposizione al decreto prefettizio d’espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall’art. 23 della n. 689 del 1981) a pena d’inammissibilità nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Prefetto ma la notificazione sia stata effettuata presso l’Avvocatura, benché questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., presso l’ufficio del Prefetto intimato »; conf. Cass. 28848/2005; Cass. 12665/2019:« Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella
precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c .»).
Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato al Prefetto presso l’Avvocatura Generale dello Stato e la parte intimata non si è costituita ritualmente (essendo stata depositata solo una dichiarazione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione).
Va quindi disposto il rinvio della causa a N.R. affinché la parte ricorrente provveda al rinnovo della notifica del ricorso nel termine assegnato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a N.R. ordinando il rinnovo della notifica del ricorso alla Prefettura di Reggio Calabria nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 7 marzo 2025.