Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 25841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15465-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 701/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 223/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Nullità della notifica del ricorso per cassazione
R.G.N. 15465/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello principale originariamente proposto da COGNOME NOME NOMEcui erano subentrate COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 157/2018; accoglieva l’appello incidentale proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la stessa sentenza e, in riforma di quest’ultima, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado da COGNOME NOME; condannava le appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a loro carico il cd. raddoppio del contributo unificato;
avverso tale decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
nessuno si è costituito per l’amministrazione intimata;
CONSIDERATO che :
il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 14.7.2023, a mezzo PEC, esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (all’indirizzo ), la quale aveva rappresentato e difeso l’RAGIONE_SOCIALE in grado d’appello; né detta amministrazione si è costituita in questa sede di legittimità;
secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, in materia di ricorso per cassazione nei confronti della p.a. è nulla la notifica effettuata
presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrato con il principio di ragionevole durata del processo (così Cass., sez. un., 15.1.2015, n. 608; e in termini, tra le altre, id., sez. III, 22.8.2018, n. 20890).
pertanto, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, non sanata dalla costituzione dell’autorità amministrativa intimata), giusta l’art. 291 c.p.c., deve ordinarsi la rinnovazione della notifica del suddetto atto nel termine specificato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del