Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1848 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7496/2022 R.G. proposto
da
COGNOME COGNOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE tutti elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto: Contratti bancari – Prova credito – Opposizione a decreto ingiuntivo
R.G.N. 7496/2022
Ud. 08/01/2025 CC
e, per essa, la mandataria
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in REGGIO CALABRIA DEL INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 8522/2021 depositata il 28/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 8522/2021, pubblicata in data 28 dicembre 2021 , la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE – e per essa di RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento della cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE e per essa della RAGIONE_SOCIALEha respinto l’appello proposto congiuntamente da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 119/2015, pubblicata in data 27 gennaio 2015.
Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dagli appellanti -odierni ricorrenti -avverso il decreto ingiuntivo n. 21095/2011, col quale era stato ingiunto ai medesimi -nella veste di fideiussori della società debitrice principale RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEil pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 549.301,07, quale saldo passivo di tre conti correnti intestati alla stessa RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello ha disatteso il gravame condividendo le ragioni poste dal giudice di prime cure a base del rigetto dell’opposizione, in quanto ha rilevato che il contenuto dell’opposizione era del tutto generico, essendosi gli appellanti limitati a dedurre l’inidoneità probatoria dell’estratto delle scritture contabili ex art. 50 TUB ed a contestare, in modo generico e non puntuale, la presenza di addebiti per operazioni non autorizzate.
La Corte d’appello, quindi, ha affermato che, pur gravando sull’opposta l’onere di fornire prova della propria pretesa creditoria, nel caso in esame la genericità delle contestazioni degli ingiunti -rimasta tale anche in sede di formulazione dell’appello doveva comportare l’applicazione dell’art. 115 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115, primo comma, c.p.c. e 2697 c.c.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile l’art. 115 c.p.c. per via della genericità delle deduzioni svolte nell’opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando, da un lato, che, in ragione della loro veste di meri fideiussori, essi non avevano possibilità di svolgere contestazioni più specifiche e, dall’altro lato, che tali contestazioni erano precluse dall’assenza negli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dello stesso fascicolo del monitorio.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c.
I ricorrenti, dopo aver evidenziato, ancora una volta, che la decisione di prime cure aveva dato atto dell’assenza in atti del fascicolo del monitorio, deducono che in sede di gravame la Banca appellata si era limitata al deposito di una semplice copia del medesimo fascicolo monitorio, senza dichiarare di volersene avvalere e senza aver interposto appello incidentale sul capo della sentenza di prime cure che aveva accertato l’assenza del fascicolo.
Sulla scorta di tale ricostruzione, i ricorrenti argomentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la propria decisione su documenti che dovevano invece ritenersi inutilizzabili.
Questa Corte deve preliminarmente rilevare l’assenza in atti di adeguata prova del perfezionamento della notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE
Dagli allegati telematici disponibili, infatti, emerge che la notifica PEC al procuratore costituito in appello della stessa RAGIONE_SOCIALE
e per essa di RAGIONE_SOCIALE non ha avuto esito favorevole, risultando la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
I ricorrenti risultano aver poi proceduto alla notifica del ricorso direttamente alla parte, ma tale notifica, per quanto non inesistente, risulta nulla e non è sanata dal raggiungimento dello scopo, non essendosi la parte costituita (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014).
Va ulteriormente evidenziato -per mera completezza -che tra gli allegati telematici agli atti risulta un file denominato ‘Controricorso Unicredit’ che tuttavia contiene il controricorso di RAGIONE_SOCIALE.R.L.RAGIONE_SOCIALE e per essa della RAGIONE_SOCIALE
3. Si rende, a questo punto, necessario -non emergendo l’evidente inammissibilità o infondatezza del ricorso -rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso medesimo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione della documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure alla rinnovazione della notifica stessa.
P. Q. M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale per depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure procedere ad una nuova notifica del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima