Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8113 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 8113 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso 36330/18 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELL’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME;
-ricorrenti –
contro
Oggetto:
minimale contributivo; RAGIONE_SOCIALE; trasferte
RGN 36330/18
COGNOME.
Rep.
CC 7.3.23
PU
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.470/18, depositata il 4.6.18;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.470/18, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva , per quanto di ragione, l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in seguito a verbale di accertamento in cui l’ente aveva constatato il mancato pagamento di contributi sia su somme erogate ai soci lavoratori a titolo di trasferta, sia su somme non erogate ai lavoratori per sospensione concordata dell’orario di lavoro e per minori retribuzioni rispetto a quelle previste dal contratto collettivo.
La Corte, dopo aver affermato che l’avviso di addebito era legittimo nella parte in cui sottoponeva a contribuzione i rimborsi a titolo di trasferta, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non dovuti contributi su ore non lavorate e su minori retribuzioni erogate.
Avverso la sentenza, ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e come procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione de lla l. n.389/89, dell’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01 e
dell’art.6, co.1 l. n.142/01 per non avere la Corte ritenuto che accordi tra RAGIONE_SOCIALE e lavoratori sull’erogazione di retribuzioni inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato non potessero avere effetti sul rapporto contributivo in violazione della regola del minimale contributivo.
Il ricorso è inammissibile, poiché non notificato alla Air RAGIONE_SOCIALE entro il termine di cui all’art.327 c.p.c.
Risulta agli atti che fu tentata la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, e che la relata di notifica riporta la dicitura ‘irreperibile’. Non è seguita poi alcuna attività da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In un tale contesto la notificazione è inesistente, siccome omessa, posto che l’atto non è mai stato ricevuto da alcuno ed è semplicemente stato restituito al mittente (v. Cass., S.U., n.14916/16 per l’affermazione di inesistenza in caso di notificazione non comp iuta, nonché Cass., S.U., n.13394/22, secondo cui la fattispecie legale minima della notificazione richiede la consegna dell’atto ).
In caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, secondo Cass. S.U. n.14594/16, è onere della parte, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notificazione, riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Nel caso di specie l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha riattivato il processo notificatorio, rimanendo del tutto inerte, con la conseguenza che il termine di cui all’art.327 c.p.c. è trascorso, essendo la sentenza d’appello stata pubblicata il 4.6.2018.
Nulla sulle spese essendo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata