Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1330 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1330 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5047 – 2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME e NOME COGNOME, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
NASTRI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 1587/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicata il 25/11/2022 e notificata il 16/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1587/2022 , la Corte d’appello di Salerno, per quel che qui ancora rileva, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 567/2018 con cui il Tribunale di Salerno aveva, in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, dichiarato la risoluzione del preliminare intercorso il 14/12/2002 con NOME COGNOME che ne aveva chiesto l’esecuzione coattiva ex art. 2932 cod. civ. – per inadempimento di quest’ultimo, ma aveva rigettato la sua domanda di indennizzo per occupazione abus iva dell’immobile.
1.1. In particolare, integralmente confermando la sentenza di primo grado, con lo stesso iter argomentativo, la Corte territoriale ha rimarcato che l’occupazione era stata pienamente tollerata dal promittente venditore NOME e, in ogni caso, non era da lui stata fornita alcuna prova e, prima ancora, alcuna sufficiente allegazione del preteso danno.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; NOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancanza di prova del perfezionamento della sua notifica.
In particolare, dall’esame del fascicolo risulta che il ricorso, a cui la procura è stata apposta a margine, è stato depositato con firma elettronica dall’AVV_NOTAIO; né nel fascicolo cartaceo, né in quello informatico risultano depositate in formato digitale ovvero in formato analogico con attestazione di conformità all’originale del difensore – i messaggi di trasmissione a mezzo PEC di ricorso e procura e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato “.eml”
o “.msg”; nel fascicolo informatico risultano prodotti soltanto la nota di iscrizione a ruolo, la ricevuta di pagamento del contributo unificato non telematica (.pdf), la ricevuta di pagamento telematico (.xml), la notifica della sentenza impugnata (allegato semplice: NUMERO_DOCUMENTO0306T114648.335.eml).
L’omessa produzione della prova del compimento della notifica che può intervenire, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ. – impedisce di ritenere perfezionato il relativo procedimento e, rilevando quale inesistenza della notificazione, ne preclude la possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025).
Per l’ inammissibilità del ricorso è superfluo riportare in dettaglio i motivi di censura.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché l’intimato NOME COGNOME non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione del 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME