Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3534  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 9594/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , pec EMAIL;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– intimati – nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME,  quali eredi universali di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, pec EMAIL, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO NOME ;
– controricorrenti – nonchè da
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (pec EMAIL), COGNOME NOME NOMEpec EMAIL);
-controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso  la  sentenza  n.  4711/2020  della  CORTE  D’APPELLO  di  ROMA,  depositata  il 2/10/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  6/12/2023  dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, originariamente proprietari di due immobili in seguito frazionati in quattro e dai quali gli attori li avevano acquistati, chiedendone il risarcimento dei danni, essendo risultati gli immobili acquistati carenti di valido frazionamento.
I  convenuti  si  costituivano,  resistendo,  e  ottenevano  di  chiamare  i  geometri NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  che  avevano  incaricato  di  compiere  i frazionamenti. Questi ultimi si costituivano resistendo.
Il  Tribunale,  con  sentenza  del  23  giugno  2016,  riteneva  fondata  la  domanda attorea, non essendo frazionabili gli immobili al momento in cui erano stati divisi e condannando quindi gli alienanti convenuti a pagare agli acquirenti attori il costo della pratica di frazionamento, degli oneri amministrativi e delle sanzioni amministrative, e altresì condannando i chiamati geometri a tenere indenni i convenuti da tali esborsi.
NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  proponevano  appello,  cui  resistevano  gli acquirenti degli immobili; si costituivano anche gli alienanti, chiedendo che, in accoglimento dell’appello principale, e del proprio appello incidentale adesivo, fosse respinta la domanda  risarcitoria degli acquirenti  con  conseguente condanna alla restituzione di quanto da loro ottenuto; in subordine chiedevano, qualora fossero respinti gli appelli, che fosse confermata la manleva.
La  Corte  d’appello  di  Roma,  con  sentenza  del  2  ottobre  2020,  rigettava  sia l’appello principale sia l’appello incidentale, condannando gli appellanti principali a rifondere le spese agli appellanti incidentali e questi ultimi a rifondere le spese agli appellati acquirenti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso principale; NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso includente pure ricorso incidentale condizionato al mancato accoglimento del ricorso principale e altresì ricorso incidentale adesivo al primo e al secondo motivo del ricorso principale; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché gli eredi di NOME COGNOME, cioè NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , si sono difesi con controricorso avverso il ricorso principale. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato quanto segue.
Deve darsi atto che NOME COGNOME e NOME COGNOME in sede di appello si erano difesi a mezzo del medesimo AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e che quest’ultimo è altresì l’AVV_NOTAIO di cui si è avvalso per presentare il ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Come si è visto, peraltro, NOME COGNOME non ha condiviso con NOME COGNOME la proposizione del ricorso. Nei suoi confronti avrebbe dovuto pertanto essere notificato il ricorso del COGNOME; questo però gli è stato notificato in modo non corretto.
La notifica è stata effettuata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME a EMAIL in data 30 marzo 2021 mentre avrebbe dovuto esserlo, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., ‘ presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio ‘ , e dunque, come risulta chiaramente dalla intestazione della stessa sentenza d’appello, nel domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE). Ne consegue che il ricorso principale non è stato ritualmente notificato.
Lo stesso deve vale per il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME e NOME  COGNOME,  anche  questo  essendo  stato  notificato  a  NOME COGNOME nella medesima erronea modalità della notifica del ricorso principale.
Devono pertanto ritenersi nulle entrambe le notifiche effettuate nei confronti di NOME COGNOME, il che conduce a disporne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291  c.p.c.  entro  il  termine  perentorio  di  60  giorni  dalla  comunicazione  della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso principale e della notifica del ricorso incidentale a NOME COGNOME entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME