Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14115 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2023
Oggetto
RISARCIMENTO
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/05/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso R.G.N. 11872/2017 proposto da: REGIONE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME e NOME, nella qualità di eredi di NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 917/2016 (R.G.N. 571/2015) depositata il 03/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza n. 917 del 2016, ha accolto impugnazione proposta dai coeredi di NOME COGNOME in epigrafe indicati nei confronti della Regione Abruzzo, e, in riforma della sentenza gravata, emessa tra le parti dal Tribun ale dell’Aquila, ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di €. 10.467,33, oltre gli interessi dal dovuto al saldo.
Gli eredi dell’NOME, medico di medicina generale convenzionato con la RAGIONE_SOCIALE dell’Aq uila e operante in distretti formati, in massima parte, da Comuni che erano risultati rientrare nelle zone disagiate o disagiatissime di cui all’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto il 25 novembre 1998 dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalla Regione Abruzzo, avevano impugnato la sentenza con la quale il Tribunale dell’Aquila aveva rigettato il ricorso proposto per ottenere il risarcimento del danno procurato dal ritardo in cui era incorsa la Regione nella individuazione delle zone disagiate, avvenuta solo nel maggio 2005, con l’adozione della delibera n. 117/2005: danno commisurato al compenso aggiuntivo annuo previsto dall’art. 45, lettera h), dell’Accordo collettivo nazionale nell’importo stabilito dall’AIR anzidetto e non percepito nel periodo dal gennaio 2000 all’aprile 2005;
il Tribunale aveva ritenuto sussistere la prescrizione quinquennale, di talché l’appello era stato introdotto deducendo l’erroneità della qualificazione come extracontrattuale – con la conseguen te applicazione del termine di prescrizione quinquennale – e non invece contrattuale della responsabilità della Regione;
la Corte d’Appello, ripercorso il contenuto dell’Accordo Collettivo RAGIONE_SOCIALE (ACN) approvato con il d.P.R. n. 484 del 1996, in particolare gli artt. 73, comma 1, 74, e 45, comma 3, lettera h), ha affermato che i ricorrenti avevano dedotto la illegittimità della condotta della RAGIONE_SOCIALE e soprattutto della Regione per non avere, la prima, provveduto ad individuare le zone disagiate o disagiatissime entro i tre mesi dalla pubblicazione
dell’AIR, ossia dal 25 novembre 1998, e per non avere la seconda sopperito a tale inerzia senza ritardo, essendo intervenuta con deliberazione n. 117 del 21 febbraio 2005 all ‘ individuazione delle zone disagiate;
a ciò era conseguito che il lavoratore solo dal maggio 2005 aveva ricevuto l’indennità aggiuntiva, sicché la Regione, intervenendo con sette anni di ritardo, era venuta meno a una precisa obbligazione contrattuale, atteso che nell’AIR era stato previsto che, in assenza dell’individuazione delle zone disagiate da parte della RAGIONE_SOCIALE, nel termine di tre mesi, avrebbe provveduto direttamente la Regione, senza ritardo;
non si verteva in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, e non poteva operare il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ., come aveva ritenuto il Tribunale; il diritto al risarcimento del danno da parte dei lavoratori era soggetto, ad avviso del giudice d’appello , all’ordinario termine di prescrizione decennale e non risultava, pertanto, prescritto alla data di notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 19.2.2015; in relazione al quantum la Corte d’appello recepiva il computo dei lavoratori;
per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre la Regione Abruzzo prospettando cinque motivi di impugnazione;
i coeredi di NOME COGNOME restano intimati.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., cod. civ., e dei canoni di ermeneutica, in relazione all’AIR del 19 novembre 1998; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45, comma 3, lettera h), 73 e 74, del d.P.R. n. 484 del 1996 (art. 360, n.3, cod. proc. civ.); è censurata la statuizione che ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, prospettando l’erronea applicazione dei canoni di ermeneutica nella interpretazione della normativa pattizia applicabile nella specie; ad avviso di essa ricorrente la previsione pattizia secondo la quale la proposta di individuazione delle zone disagiate è di competenza della RAGIONE_SOCIALE, porta ad escludere una propria obbligazione contrattuale nei confronti dei medici convenzionati;
con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 40 d.lgs. n. 165/2001 e 1321 cod. civ. -nullità della sentenza-motivazione perplessa (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.);è censurata la statuizione che ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale della Regione in ragione del mancato rispetto degli obblighi assunti con l’AIR; tale motivazione sarebbe perplessa e contraddittoria in quanto, se la Regione non è parte del rapporto di lavoro in questione, la stessa non potrebbe rispondere a titolo di responsabilità contrattuale; a tal fine, la ricorrente sottolinea che le disposizioni contenute nei contratti collettivi non possono ritenersi ricompresi tout court nei contenuti dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale;
con il terzo motivo la Regione prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e ss., 2043 e ss., 2946, 2947 e ss., cod. civ. (art. 360 n. 3. cod. proc. civ.); erroneamente la Corte d’appello qualificava contrattuale la responsabilità della Regione Abruzzo, applicando il termine di prescrizione decennale, mentre essendo ipotizzabile in astratta una responsabilità extracontrattuale doveva trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale; poiché il diritto era esercitabile dalla pubblicazione della delibera n. 117 del 2005, il quinquennio era ormai decorso alla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (19.2.2015);
con il quarto motivo è prospettata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. – nullità della sentenza -motivazione perplessa (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) avendo il giudice d’app ello, in punto di decorrenza della prescrizione, da un lato, affermato (pag. 4) che «sin dal 1998 poteva conseguire il compenso aggiuntivo…con l’AIR del 1998» e, dall’altro, aggiunto che la prescrizione decorrerebbe dalla data di pubblicazione della delibera 117/05, ovvero dal 21.2.2005 (pag. 5);
5. con il quinto, ed ultimo, motivo di ricorso è prospettata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza-motivazione perplessa (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.)
poiché la Corte distrettuale dapprima compensa le spese per la controvertibilità delle questioni di diritto e poi condanna la Regione, contraddittoriamente, per la regola della soccombenza, alla rifusione delle stesse;
6. il ricorso si appalesa inammissibile;
dagli atti di causa non risulta allegato all’originale del ricorso in cassazione proposto l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica a mezzo posta alla parte intimata;
secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; Cass. n. 1169 del 2023; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008);
conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03.05.2023.