Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5506 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5506 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
Obbligazioni -Nascenti dalla legge –RAGIONE_SOCIALE ─ Presupposti ─ Fattispecie
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18845/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di S. NOME RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 90/2022, pubblicata il 13 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 84/2016 il Giudice di Pace di Foggia ingiunse a NOME COGNOME il pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 4.523,39, oltre accessori, a titolo di canoni concessori non versati per gli anni 2013 e 2014 in relazione all’utilizzo di un box commerciale sito nell’area mercatale ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
L’ingiunto propose opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza per materia del Giudice di Pace e la compromissione in arbitri della controversia, nonché l’inesistenza di un valido rapporto concessorio in difetto di contratto scritto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 56/2017, rigettò le eccezioni preliminari ma accolse l’opposizione, revocando il decreto sul presupposto della mancanza di un valido titolo concessorio e della carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
In accoglimento dell’appello interposto dal RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 90/2022 resa pubblica in data 13 gennaio 2022, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non svolge difese nella presente sede.
Il P .M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha rilevato in via preliminare la mancanza, alla data delle stesse, della prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte processuale, e
chiedendo, in tale evenienza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nel merito ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., violazione dell’art. 9 c.p.c. e violazione delle norme sulla competenza, dolendosi del rigetto della iterata eccezione di incompetenza per materia del primo giudice.
Sostiene che il canone di concessione Cosap, anche in considerazione della sua testuale indicazione nel testo di legge (d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446) quale « imposta regionale sulle attività produttive », costituisce comunque ‘prestazione patrimoniale imposta’ e, pertanto, sebbene sottratto alla giurisdizione tributaria (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2008 dichiarativa dell’incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 103 Cost. e 6 disp. att., del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, come modificato dal d.l. n. 203 del 2005, art. 3bis , comma 1, lett. b) , conv. in l. n. 248 del 2008: Cass. Sez. U. n. 28161 del 2008; Sez. U. n. 7190 del 2011), rientra nella competenza per materia del Tribunale ex art. 9, secondo comma, c.p.c..
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., « violazione della clausola compromissoria del disciplinare A.T.I. e del contratto di concessione; violazione delle norme sulla competenza », in relazione al rigetto della pure iterata eccezione di compromesso in arbitri.
Sostiene che in forza della sua adesione all’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE costituita da tutti gli operatori dell’area mercatale, tra cui il ricorrente, finalizzata al finanziamento dei fondi europei per il tramite della Regione Puglia per la realizzazione dell’Aerea Mercatale) e delle clausole di cui all’art. 10 del relativo atto costitutivo e all’art. 16 del contratto di concessione, la controversia
doveva ritenersi devoluta alla competenza di un collegio arbitrale.
Argomenta che, se il contratto non sottoscritto non è idoneo per rendere operativa la clausola compromissoria, non è nemmeno idoneo per l’emissione per il decreto ingiuntivo e, per converso, se il contratto ancorché non sottoscritto è idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, allora è idoneo anche per rendere operativa la clausola compromissoria.
Rileva che con delibera di Giunta n. 79 del 2017 il RAGIONE_SOCIALE ha deciso di attivare l’arbitrato per le controversie con i concessionari dei chioschi delle aree mercatali ‘Pozzo Cavo’ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nominando un legale di fiducia per promuovere la procedura arbitrale, con ciò implicitamente riconoscendo l’operatività della clausola compromissoria per tutte le controversie con i concessionari delle aree mercatali.
Con altra doglianza, nel corpo dello stesso motivo, lamenta che il comune di S. NOME RAGIONE_SOCIALE abbia « stabilito » (così in ricorso) « un contratto di concessione in modo unilaterale » e segnala che, in una ordinanza resa in separata controversia tra il RAGIONE_SOCIALE ed altro operatore della stessa area mercatale, il Tribunale ha osservato che « pare profilarsi la nullità del contratto di concessione costituente la causa petendi della pretesa creditoria azionata dall’ente comunale, difettando il requisito della forma scritta ».
Con il terzo motivo ─ rubricato « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su due punti decisivi della controversia; sulla insufficiente ed errata motivazione dell’applicazione dell’art. 63 co. 2 lett. g) del d.lgs. 446/97 » ─ il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la decisione di primo grado fosse in contrasto con l’art. 63, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 446 del 1997.
Sostiene che tale richiamo normativo è del tutto fuori contesto, poiché la fattispecie in esame non integra alcuna occupazione abusiva.
La motivazione della sentenza è, sul punto, ritenuta contraddittoria
e insufficiente per le seguenti ragioni:
─ il box commerciale oggetto della controversia non è un manufatto abusivo, ma fa parte di un’area mercatale regolarmente urbanizzata, dotata di autorizzazioni, agibilità e destinazione d’uso commerciale;
─ egli è titolare di un’autorizzazione amministrativa al commercio, rilasciata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, riferita specificamente al box n. 16, alla cui realizzazione ha partecipato attraverso l’adesione all’RAGIONE_SOCIALE, contribuendo finanziariamente alla costruzione mediante un sistema di leasing immobiliare, con anticipazione dei canoni;
─ l’area mercatale è stata realizzata con finanziamenti regionali e con le quote degli operatori economici, secondo quanto previsto dal disciplinare ATI, sottoscritto anche dal RAGIONE_SOCIALE;
─ la consegna del box è avvenuta formalmente mediante verbale di consegna delle chiavi, a fronte di pagamenti già effettuati.
Il Tribunale avrebbe quindi paragonato illegittimamente un box commerciale legittimamente autorizzato a un manufatto abusivo, operando una forzatura interpretativa della norma invocata e travisando la concreta situazione giuridico-fattuale.
Si sarebbe piuttosto verificato, nella fattispecie, il mancato rispetto, da parte del RAGIONE_SOCIALE, degli accordi contenuti nel disciplinare dell’ATI, che prevedeva l’anticipazione dei canoni concessori per un periodo decennale (fino al 2017). Tutti gli atti successivi del RAGIONE_SOCIALE – inclusa la pretesa di ulteriori canoni – sarebbero stati adottati in modo unilaterale, in violazione degli accordi sottoscritti.
Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità.
Dall’esame degli atti, infatti, non risulta offerta alcuna prova della notificazione del ricorso per cassazione alla controparte processuale nei termini di legge.
La relativa produzione non è avvenuta né contestualmente al deposito del ricorso, né successivamente, nel termine previsto dall’art.
369, comma 2, n. 2, c.p.c., né fino all’odierna udienza di discussione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la copia del ricorso spedita per la notifica a mezzo posta costituisce requisito indispensabile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non potendo la Corte concedere termini per il deposito né supplire d’ufficio all’omissione, e che, in difetto, il ricorso è inammissibile, restando irrilevante l’eventuale mancata attività difensiva dell’intimato (Cass. Sez. U. n. 627 del 14/01/2008).
Analogo principio deve anche valere ovviamente anche nel caso in cui alla notifica la parta abbia eventualmente provveduto mediante p.e.c., del che comunque non emerge dagli atti alcuna indicazione.
In ogni caso, anche in tale ultima eventualità, va rammentato che, secondo principio che questa Corte ha già avuto occasione di affermare e che va qui ribadito, « in tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione – in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all’originale del difensore – del messaggio di trasmissione a mezzo p.e.c. e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato “.eml” o “.msg”; l’omessa produzione di tali ricevute – che può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380bis c.p.c. determina l’inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il
processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante) » (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025, Rv. 674706).
D’altro canto, parte ricorrente nella propria memoria, in modo sorprendente, nulla ha osservato sul rilievo di mancanza di prova della notifica del ricorso solto dal P.G.
Né il suo difensore è comparso all’odierna udienza pubblica, della cui fissazione risulta attestata l’avvenuta rituale e tempestiva comunicazione da parte della cancelleria.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.
Mette conto peraltro osservare che a non diverso esito si sarebbe dovuto pervenire anche indipendentemente da tale assorbente rilievo preliminare.
L’inammissibilità avrebbe dovuto anzitutto predicarsi per il primo motivo.
Occorre, al riguardo, muovere dal rilievo della erroneità dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’eccezione di incompetenza era stata ammissibilmente iterata dall’appellato ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non richiedeva la proposizione di appello incidentale. Tale affermazione è supportata in motivazione dal richiamo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per « eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado » ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c., dovessero intendersi « anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni » (Cass. n. 24124 del 2016; n. 19828 del 2013; n. 24021 del 2010).
Tale argomento non può però essere condiviso.
Anzitutto perché il principio richiamato, riferito alle eccezioni di merito, è stato superato dalla giurisprudenza successiva, ormai ferma nel ritenere, sulla scia di Cass. Sez. U. n. 11799 del 2017, che « in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in
primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. ».
In secondo luogo, ma il rilievo è in realtà prioritario, perché la decisione di primo grado, che pronunciando nel merito aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, implica di per sé l’affermazione della competenza del giudice che l’ha emessa e dunque comporta una indiretta ma chiara pronuncia affermativa della competenza, senza dire che peraltro, il primo giudice, in motivazione, aveva anche espressamente esaminato la questione, dichiarando infondata l’eccezione di incompetenza proposta dall’opponente, risultato poi comunque vittorioso nel merito.
Non può dunque dubitarsi che, in appello, l’iterazione della eccezione di incompetenza richiedeva necessariamente la proposizione di appello incidentale, non potendosi la questione di competenza ritenersi devoluta al giudice di secondo grado per effetto dell’appello principale del RAGIONE_SOCIALE, in quanto fondato su contestazioni esclusivamente di merito.
In mancanza, dunque, di impugnazione incidentale,
sull’affermazione della competenza del giudice di pace, quale giudice di primo grado, deve ritenersi caduto il giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio in questa sede.
Tanto basta a rendere inammissibile il motivo in scrutinio in quanto diretto, per l’appunto, a riproporre una questione ormai preclusa dal giudicato interno sul punto formatosi.
Né potrebbe obiettarsi che la sentenza d’appello, qui impugnata, avendo invece preso in esame l’iterata eccezione di incompetenza e avendola anche espressamente considerata ammissibile, sia da considerarsi portatrice di una contraria affermazione di insussistenza del giudicato interno sulla competenza del giudice di pace, affermazione a sua volta suscettibile di formare giudicato ostativo al rilievo in questa sede del precedente contrario giudicato interno, in mancanza di ricorso incidentale.
La motivazione sul punto addotta nella sentenza d’appello, infatti, non è comunque funzionale ad un esito contrario a quello implicito nella sentenza di primo grado, funzionale cioè all’affermazione della incompetenza del Giudice di pace, atteso che anche il Tribunale giunge comunque per altra via a confermarne invece la competenza.
In tale contesto, il rilievo del giudicato interno già formatosi sulla sentenza di primo grado resta dunque possibile anche in questa sede.
Il motivo, comunque, avrebbe dovuto dirsi infondato.
Va premesso che, come riconosce lo stesso ricorrente, è pacifico che spettino alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) dopo che la Corte costituzionale, con sent. n. 64 del 2008, ha dichiarato l’incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att., dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3bis , comma 1, lett. b), d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005, che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie relative al canone in questione (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 28161 del 26/11/2008).
Al riguardo, giova rammentare che, per delimitare l’ambito della giurisdizione del giudice tributario, è fondamentale la qualificazione della prestazione pubblica oggetto della controversia come tributo. Con la citata pronuncia la Corte costituzionale ha evidenziato che, al fine di qualificare come tributarie le entrate erariali, occorre che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, siano presenti le caratteristiche della doverosità della prestazione ed il collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. La stessa Corte ha precisato, inoltre, che la giurisdizione del giudice tributario, in base all’art. 102, comma 2, Cost., deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, con la conseguenza che l’attribuzione alla stessa di controversie non aventi natura tributaria ─ sia che derivi direttamente da un’espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di «tributaria» data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia ─ comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Corte Cost. n. 64/2008).
Ebbene, una volta che sia pacificamente esclusa la natura tributaria del canone in questione non residua alcun margine ─ diversamente da quanto sostenuto in ricorso ─ perché dal riferimento al tuttora vigente art. 9, secondo comma, c.p.c. alle « cause in materia di imposte e tasse » possa ricavarsi un ristretto ambito di controversie in materia di imposte sottratto alla giurisdizione tributaria e attribuito invece al giudice ordinario e segnatamente al Tribunale.
Non vi è, cioè, un residuo spazio semantico-giuridico per cui l’uso del termine « imposte » nella legge istitutiva della Cosap, pur non potendo valere per attribuire la controversia relativa alla giurisdizione tributaria, possa comunque valere per fondare una residua competenza per materia del Tribunale, giudice ordinario.
Sino al 31 dicembre 2001, il Tribunale era competente in materia di imposte e tasse nei limitati casi in cui esse non erano ricomprese nella competenza delle Commissioni tributarie, delimitata dall’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Oggi, tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2, comma 1, d. lgs. cit., come modificato dall’art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall’art. 3bis , comma 1, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione, attribuisce alla giurisdizione tributaria « tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ». Per effetto di tale mutato quadro normativo, l’individuazione dei criteri in base ai quali una determinata controversia deve qualificarsi come inerente a ‘tributi’, rileva dunque esclusivamente ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e Commissioni tributarie.
Ciò premesso, non residua alcun criterio che consenta di attribuire al Tribunale la competenza per materia in relazione alla controversia de qua .
Questa Corte ha per vero in passato ritenuto che la competenza a decidere sull’opposizione avverso l’avviso di accertamento, ovvero l’ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. RAGIONE_SOCIALE) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all’art. 7 cod. proc. civ., poiché – trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice – sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale (v. pure Cass. n. 2945 del 07/02/2008; n. 17581 del 29/07/2009).
Tale indirizzo deve però ritenersi superato dal principio affermato da Cass. Sez. U. n. 21582 del 19/10/2011, secondo cui è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine
alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi , alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.).
Anche il secondo motivo avrebbe dovuto dirsi inammissibile, sotto diversi profili.
Anzitutto perché anch’esso prospetta questione da ritenere preclusa dal giudicato interno formatosi anche sul punto sulla decisione di primo grado, in mancanza di appello incidentale sul punto. Valgano in tal senso le stesse considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.
In secondo luogo, per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorrente si limita a richiamare alcuni allegati, numerandoli come 3 e 4 nonché alcuni atti e provvedimenti, senza però specificare se e quando essi erano stati prodotti nel giudizio di merito, né dove essi siano reperibili nel fascicolo di causa. L’onere di cui all’art. 366 n. 6 sotto il profilo della localizzazione dei detti atto non risulta assolto nemmeno – come ammette Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011 dichiarando (al fine di esentarsi dall’onere di cui al n. 4 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c.) – di voler fare riferimento alla sua eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo .
In ogni caso il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi e, comunque, per la natura meritale della contestazione.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione, rilevando, per un
verso, che non è mai stato stipulato tra le parti un contratto concessorio in forma scritta e, per altro verso, che l’COGNOME non figura tra i sottoscrittori della convenzione del 14 giugno 2001 costitutiva dell’ATI, avente oggetto diverso dal rapporto dedotto in giudizio. Tale accertamento implica una valutazione in fatto circa l’effettiva riferibilità al ricorrente della clausola compromissoria e la riconducibilità della fattispecie controversa al perimetro oggettivo dell’accordo ATI, profili che esulano dal sindacato di legittimità se non trasposti nei rigorosi canoni del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti oggi tipizzato dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ciò che nella specie non è avvenuto.
Analoghe valutazioni vanno fatte per il terzo motivo.
10.1. Esso, in primo luogo, è strutturalmente inammissibile, in quanto deduce un vizio motivazionale nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, non più prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c., senza confrontarsi con il nuovo limitato perimetro del sindacato di legittimità sul fatto.
10.2. In secondo luogo, anch’esso risulta palesemente inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, nei sensi già sopra evidenziati con riferimento al secondo motivo.
10.3. In ogni caso, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale documentale e delle vicende negoziali (bando, ATI, finanziamento, consegna delle chiavi) già apprezzate dal giudice di merito, il quale ha accertato che l’occupazione del box avveniva sine titulo , per mancanza di un valido contratto concessorio, e ha richiamato l’art. 63, comma 2, lett. g), nella parte in cui equipara, ai soli fini della debenza del canone, le occupazioni abusive a quelle regolarmente concesse.
Non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME