Notifica Ricorso Cassazione: Quando un Errore non è Fatale
La procedura civile è costellata di regole formali la cui violazione può avere conseguenze gravi, inclusa la fine prematura di un giudizio. Un aspetto cruciale è la notifica del ricorso per cassazione, l’atto con cui si porta una causa davanti alla Suprema Corte. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 11397/2024, offre un importante chiarimento su come gestire un errore comune: la notifica all’indirizzo sbagliato dell’amministrazione pubblica. La decisione mostra come, in certi casi, il formalismo ceda il passo alla sostanza, permettendo di sanare l’errore.
I Fatti del Caso
Una cittadina straniera si era opposta a un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura. Il suo primo ricorso era stato respinto dal Giudice di Pace, il quale aveva osservato che, al momento dell’emissione del decreto, la ricorrente non aveva ancora presentato alcuna domanda di protezione internazionale, ma si era limitata a manifestarne l’intenzione.
Contro questa decisione, la cittadina ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, i suoi legali hanno commesso un errore procedurale: hanno notificato il ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, invece che direttamente alla Prefettura che aveva emesso l’atto originario. A complicare il quadro, l’Avvocatura dello Stato non si era costituita per difendere la Prefettura nel precedente giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace.
L’Errore Procedurale: La Corretta Notifica del Ricorso per Cassazione
Il nodo della questione non riguarda il merito dell’espulsione, ma un vizio di procedura. La legge stabilisce che il ricorso deve essere notificato alla controparte presso il domicilio eletto o, in mancanza, alla parte personalmente.
Nel caso dei ricorsi contro le amministrazioni dello Stato, la regola generale prevede la notifica presso l’Avvocatura dello Stato. Esiste però un’eccezione fondamentale: se l’Avvocatura non ha assunto il patrocinio dell’ente nella fase di merito precedente, la notifica va indirizzata direttamente all’autorità che ha emanato l’atto impugnato, in questo caso la Prefettura. L’errore della ricorrente è stato proprio quello di seguire la regola generale senza considerare l’eccezione applicabile al suo caso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la notifica effettuata all’Avvocatura dello Stato come nulla. La ragione è chiara: l’Avvocatura non aveva mai assunto la difesa della Prefettura in quel specifico procedimento, quindi non era il soggetto legittimato a ricevere l’atto. Una notifica a un soggetto non autorizzato a riceverla è, per il diritto, tamquam non esset, ovvero come se non fosse mai avvenuta.
Tuttavia, la Corte non si è fermata a questa dichiarazione, che avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso. Richiamando l’articolo 291 del Codice di Procedura Civile e una consolidata giurisprudenza, ha stabilito che la nullità era sanabile. Questo principio mira a preservare gli atti giuridici e a garantire il diritto di difesa. Invece di chiudere il processo per un vizio di forma, il giudice ha il potere-dovere di ordinare la rinnovazione della notifica, assegnando un termine perentorio per correggere l’errore. La Corte ha quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente 60 giorni per notificare correttamente il ricorso alla Prefettura di Ferrara.
Le Conclusioni
Questa ordinanza interlocutoria è un’importante lezione di procedura civile. Sottolinea due principi fondamentali:
1. La diligenza nella notifica: È essenziale identificare con precisione il destinatario della notifica, specialmente quando si agisce contro la Pubblica Amministrazione, verificando chi ha effettivamente assunto la rappresentanza legale nel grado precedente.
2. La sanabilità dei vizi: Il sistema processuale moderno tende a favorire la decisione nel merito piuttosto che fermarsi a ostacoli puramente formali. La possibilità di rinnovare una notifica nulla è espressione del principio del raggiungimento dello scopo e del giusto processo, garantendo che un errore procedurale, se sanabile, non precluda l’accesso alla giustizia.
In pratica, la decisione ricorda agli avvocati di prestare la massima attenzione agli aspetti procedurali, ma allo stesso tempo rassicura che non tutti gli errori sono fatali, se la legge prevede un meccanismo per porvi rimedio.
A chi deve essere notificato il ricorso per cassazione contro un provvedimento di una Prefettura?
Il ricorso deve essere notificato direttamente all’Autorità che ha emanato il decreto impugnato (la Prefettura), a meno che l’Avvocatura dello Stato non abbia assunto il patrocinio di tale autorità nella precedente fase di merito. Se l’Avvocatura non era presente nel giudizio precedente, la notifica deve avvenire presso la Prefettura.
Cosa succede se il ricorso viene erroneamente notificato all’Avvocatura dello Stato?
Se l’Avvocatura dello Stato non aveva il patrocinio dell’ente nel grado precedente, la notificazione è da ritenersi nulla. Questo perché l’atto viene consegnato a un soggetto non legittimato a riceverlo per quel specifico procedimento.
Una notifica nulla comporta sempre l’inammissibilità del ricorso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, richiamando l’art. 291 c.p.c., la nullità della notificazione è sanabile. Il giudice dispone il rinvio a nuovo ruolo e assegna alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notifica in modo corretto, permettendo così al processo di proseguire.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23961/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI FERRARA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE
-intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE FERRARA n. 2713/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente NOME COGNOME cittadina cinese impugna per cassazione l’ordinanza di rigetto resa nell’ambito del procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara rubricato con R.G. N. 2713/2022 in data 13.09.2022, depositata in data 19.09.2022 e comunicata in data 20.09.2022, che ha così’ statuito : ‘ respinge il ricorso avverso il decreto di espulsione n. 118/2022 emesso nei confronti di NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA dal Prefetto di Ferrara in data 13 luglio 2022 ed a lei notificato in pari data ‘. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione rilevando che ‘ alla data dell’emanazione del decreto di espulsione nessuna domanda di protezione internazionale era stata presentata dalla ricorrente la quale si limita ad esprimere nel ricorso la propria intenzione di presentare domanda.’ Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente con un motivo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., perché aveva presentato domanda di protezione internazionale su cui non era stata ancora adottata una decisione definitiva.’
Ciò premesso, osserva in via preliminare il Collegio che la notifica alla Prefettura è avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato; agli atti, tuttavia, non risulta né l’atto di costituzione dell’amministrazione, né – tanto meno – il controricorso. Ebbene, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto
nei confronti dell’Autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 12665/2019; Cass. 22694/2021; Cass. 27555/2022; Cass. 7706/2023). Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo con termine alla ricorrente per la notifica al Prefetto di Ferrara che ha adottato il provvedimento oggetto dell’opposizione.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica al prefetto di Ferrara. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il