Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4161/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI n. 5171/2022 depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI COGNOME DECISIONE
Ritenuto che NOME COGNOME, in nome proprio e nella qualità di erede del padre dott. NOME COGNOME, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE affinché fosse condannata, ai sensi della legge della legge
R.G. 4161/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 13/6/2024
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE MAGISTRATI.
13 aprile 1988, n. 117, e successive modifiche, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti in conseguenza degli errori inescusabili asseritamente commessi da alcuni magistrati del Tribunale di Salerno;
che si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio;
che la decisione è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a due motivi;
che la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anziché all’Avvocatura generale dello Stato;
che è necessario, pertanto, provvedere alla regolare instaurazione del contraddittorio, concedendo termine alla ricorrente per il rinnovo della notifica;
che la decisione della causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone che la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la trattazione a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza