Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24036 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29409/2022 R.G. proposto da: NOME in proprio nonché NOMECOGNOME NOME e NOME quali eredi di COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti- contro
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, MINISTERO DELL’INTERNO e COGNOME NOME COGNOMEPRESSO TUTORE LEGALE AVV. NOMECOGNOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1060/2022 depositata il 25/5/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
quali vittime dell’attentato terroristico avvenuto nel 1993 in INDIRIZZO a Firenze, NOME COGNOME e NOME COGNOME ottenevano dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 4174/2007, passata in giudicato, condanna di NOME COGNOME e di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso il risarcimento di danni non patrimoniali patiti;
successivamente avviavano altra causa davanti al medesimo Tribunale per ottenere ulteriore risarcimento in conseguenza di preteso aggravamento dei postumi biologici;
espletata consulenza tecnica d’ufficio, che riconosceva aggravamento sia allo COGNOME sia alla COGNOME quest’ultima poi deceduta nelle more -, il Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2020, condannava il Tagliavia a corrispondere l’aumento risarcitorio allo COGNOME nella misura di euro 7.996,72 oltre interessi, mentre rigettava la domanda di aumento – per cui avevano insistito gli eredi – per la COGNOME;
presentavano appello NOME COGNOME in proprio e quale erede della RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi della COGNOME; la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 25 maggio 2022;
NOME COGNOME, in proprio e quale erede della RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi della COGNOME, hanno presentato ricorso; il Tagliavia, il Fondo e il Ministero dell’Interno non si sono difesi;
il ricorso è stato notificato al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, in persona del Ministro pro tempore , come ‘domiciliato in Firenze, INDIRIZZO
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ‘;
risulta evidente che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, invece, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, cui è riservata la difesa davanti a questa Suprema Corte, e quindi non presso l’Avvocatura Distrettuale toscana;
inoltre, il ricorso è stato notificato pure al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , come ‘domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato’, anche questa però indicata come rinvenibile ‘in Firenze, INDIRIZZO
occorre pertanto disporre la rinnovazione della notifica del ricorso sia al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, sia al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato e nella sua corretta sede;
P.Q.M.
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso e al Ministero dell’Interno entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025