Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29409/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME in proprio nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti- contro
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME (PRESSO TUTORE LEGALE AVV_NOTAIO)
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1060/2022 depositata il 25/5/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
quali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attentato terroristico avvenuto nel 1993 in INDIRIZZO a Firenze, NOME COGNOME e NOME COGNOME ottenevano dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 4174/2007, passata in giudicato, condanna di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il risarcimento di danni non patrimoniali patiti;
successivamente avviavano altra causa davanti al medesimo Tribunale per ottenere ulteriore risarcimento in conseguenza di preteso aggravamento dei postumi biologici;
espletata consulenza tecnica d’ufficio, che riconosceva aggravamento sia allo COGNOME sia alla COGNOME quest’ultima poi deceduta nelle more -, il Tribunale, con sentenza del 12 giugno 2020, condannava il COGNOME a corrispondere l’aumento risarcitorio allo COGNOME nella misura di euro 7.996,72 oltre interessi, mentre rigettava la domanda di aumento – per cui avevano insistito gli eredi – per la COGNOME;
presentavano appello NOME COGNOME, in proprio e quale erede RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 25 maggio 2022;
NOME COGNOME, in proprio e quale erede RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, hanno presentato ricorso; il COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non si sono difesi;
il ricorso è stato notificato al RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , come ‘domiciliato in Firenze, INDIRIZZO,
presso l’RAGIONE_SOCIALE Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege ‘;
risulta evidente che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, invece, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, cui è riservata la difesa davanti a questa Suprema Corte, e quindi non presso l’RAGIONE_SOCIALE Distrettuale toscana;
inoltre, il ricorso è stato notificato pure al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , come ‘domiciliato per legge presso l’RAGIONE_SOCIALE‘, anche questa però indicata come rinvenibile ‘in Firenze, INDIRIZZO‘;
occorre pertanto disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso sia al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nella sua corretta sede;
P.Q.M.
ordina la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025